Cassazione Civile, Ordinanza n. 36412/2023 del 29/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
I proprietari avevano convenuto in giudizio l'appaltatore chiedendo la condanna al rifacimento integrale, a regola d'arte, dei lavori di impermeabilizzazione e pavimentazione della terrazza di loro esclusiva proprietà e il risarcimento dei danni da infiltrazioni nell'appartamento sottostante. La controversia nasceva da lavori di ristrutturazione straordinaria delle parti comuni condominiali e di rifacimento anche del terrazzo privato, affidati dal condominio a una ditta individuale, con direzione lavori esterna. In primo grado la domanda era stata accolta; in appello, invece, la Corte territoriale aveva ritenuto che le pendenze eccessive della nuova pavimentazione fossero state imposte dai proprietari e che l'infiltrazione non fosse quindi imputabile all'appaltatore, valorizzando soprattutto la prova testimoniale del direttore dei lavori e ritenendo che il vecchio massetto fosse stato rimosso secondo contratto. I ricorrenti hanno proposto cinque motivi: (1) violazione degli artt. 1176, 1667 e 1668 c.c., sostenendo che la Corte d'appello aveva errato nell'escludere la responsabilità dell'appaltatore, trascurando un documento da cui emergeva la possibilità tecnica di un diverso massetto e che i lavori sarebbero stati eseguiti non a regola d'arte e senza loro imposizione; (2) omesso esame di un fatto decisivo, ossia il documento del 20.06.2003 relativo al massetto di conglomerato con argilla espansa, asseritamente non previsto dal contratto e realizzato su richiesta di altri condomini; (3) violazione degli artt. 132, comma 4, 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte fondato la decisione su una sola testimonianza senza considerare tutte le prove e la documentazione, nonché i fatti non contestati; (4) violazione degli artt. 1218, 1176, 1667 e 1668 c.c., assumendo che, accertata la responsabilità dell'appaltatore, avrebbe dovuto essere confermata la condanna al rifacimento e al risarcimento; (5) violazione dell'art. 91 c.p.c. in punto spese, poiché la condanna alle spese d'appello discendeva, secondo i ricorrenti, dall'erronea esclusione della responsabilità dell'appaltatore.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo, perché la censura di violazione di legge era formulata in modo generico e, in sostanza, mirava a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre rilevato che la doglianza sulla non contestazione era carente di specificità, poiché non erano stati riprodotti né indicati con precisione gli atti processuali rilevanti. Una volta dichiarato inammissibile il primo motivo, i restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e con l'ulteriore attestazione del raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
richiamato come parametro della diligenza dell'appaltatore, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché sollecitava un riesame del merito
richiamato dai ricorrenti per fondare la responsabilità contrattuale dell'appaltatore, ma non esaminato nel merito per assorbimento
invocato per lamentare la nullità della sentenza d'appello, ma la doglianza è rimasta assorbita
richiamato per la garanzia dell'appaltatore per vizi dell'opera, ma la censura è stata dichiarata inammissibile
richiamato quale norma sulla eliminazione dei vizi e riduzione/risarcimento, ma la censura è stata dichiarata inammissibile
invocato per sostenere che il giudice avrebbe dovuto considerare i fatti non contestati; la doglianza è stata ritenuta non autosufficiente
invocato per contestare la valutazione delle prove, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché mirava a rivalutare il materiale probatorio
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
la Corte ribadisce che la violazione di legge deve essere dedotta specificando le affermazioni in diritto della sentenza impugnata contrastanti con la norma
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato per l'omesso esame di un fatto decisivo, ma il relativo motivo non è stato esaminato nel merito per assorbimento
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato per affermare l'onere di specificità del motivo di ricorso per cassazione
richiamato in tema di condanna alle spese, ma la censura è stata assorbita dal rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la deduzione di violazione o falsa applicazione di norme di diritto è inammissibile se non individua specificamente le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che si assumono in contrasto con la norma invocata.
- Non è consentito trasformare il motivo di ricorso in una richiesta di nuova valutazione del merito, della consulenza tecnica e delle prove testimoniali o documentali, poiché il controllo di legittimità non consente una rivalutazione del materiale probatorio.
- La censura fondata sulla pretesa non contestazione di fatti o circostanze richiede l'indicazione puntuale della sede processuale in cui tali fatti furono allegati e la trascrizione o riproduzione degli atti rilevanti, nei limiti necessari a verificarne la decisività.
- Quando il primo motivo di ricorso è dichiarato inammissibile e gli ulteriori motivi ne dipendono logicamente, questi ultimi possono restare assorbiti senza esame nel merito.
- In tema di appalto, la responsabilità dell'appaltatore per vizi dell'opera non può essere affermata o esclusa in cassazione mediante una diversa lettura delle prove, se la doglianza mira soltanto a contestare l'apprezzamento fattuale compiuto dal giudice di merito.
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