Cassazione Penale, Sentenza n. 27673/2022 del 15/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona che aveva rideterminato la pena: il ricorrente deduceva violazione e vizio motivazionale per la mancata applicazione nella misura massima dell'attenuante prevista dall'art. 73 co. 7 D.P.R. 309/90 nonostante fosse riconosciuta la collaborazione; censurava altresì la mancata concessione delle attenuanti generiche ex art. 62bis c.p., la eccessività del trattamento sanzionatorio in violazione degli artt. 132 e 133 c.p. e carenze nella dosimetria della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto legittima la valutazione di merito dei giudici di primo e secondo grado sulla quantificazione della riduzione prevista dall'art. 73 co. 7 DPR 309/90: la collaborazione è stata riconosciuta ma non considerata di massima incisività, e ciò legittima una riduzione alla metà anziché fino a due terzi. Il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto sufficientemente motivato in base all'assenza di elementi positivi rilevanti. La dosimetria complessiva è stata ritenuta congrua. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 a titolo di sanzione.
Norme richiamate
Riconosciuta l'attenuante della collaborazione; la Corte ha ritenuto discrezionale la percentuale di riduzione (metà anziché fino ai due terzi) valutando la scarsa incisività pratica della collaborazione rispetto agli esiti investigativi complessivi
Citata come aggravante 'se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso'; i giudici di merito hanno valutato l'attenuante prevalente sull'aggravante nell'operare la riduzione complessiva
Il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto legittimo perché motivato dalla mancanza di elementi oggettivi favorevoli; il giudice di merito non è tenuto ad esaminare tutti gli elementi ma quelli ritenuti decisivi
Richiamato in materia di determinazione della pena e della sua adeguatezza; la Corte ha ritenuto congrua la dosimetria operata dal giudice del merito
Richiamato dal ricorrente in tema di eccessività della sanzione; la Corte ha ritenuto che la motivazione del giudice di merito soddisfacesse i limiti del sindacato di legittimità
Codice di procedura penale - disposizioni di attuazione
art. 173 co. 1 disp. att.
Il ricorso è stato presentato nei limiti richiesti dall'art. 173 co.1; la Corte ha osservato il rispetto dei limiti di motivazione del ricorso
Applicata la previsione relativa alla condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza
D.L. 137/2020 conv. L.176/2020
Richiamata la possibilità delle conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale nell'ambito del procedimento
Sentenza Corte costituzionale
Citata dai giudici di merito e dalla Corte come elemento intervenuto nelle more che ha inciso sulla determinazione del trattamento sanzionatorio
Massime di principio
- La quantificazione della riduzione di pena per la collaborazione ex art. 73 co. 7 DPR 309/90 è rimessa al giudice di merito e si esercita con discrezionalità: per ottenere la riduzione massima occorre dimostrare una collaborazione particolarmente incisiva e produttiva di risultati concreti
- La comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti è valutazione di merito che sfugge al sindacato della Corte di legittimità se motivata e non arbitraria; il rimedio in Cassazione richiede di dimostrare illogicità manifesta o carenza motivazionale
- Il diniego delle attenuanti generiche può essere adeguatamente motivato con il semplice richiamo all'assenza di elementi oggettivi positivi ritenuti decisivi; non è necessario che il giudice esamini ogni singolo elemento favorevole prospettato dalle parti
- Per impugnare con successo la dosimetria della pena in Cassazione è necessario dimostrare che il giudice abbia errato nella corretta rilevazione dei fatti o abbia compiuto un ragionamento manifestamente illogico e non solo esprimere disaccordo sulla valutazione di merito
- Ricorsi manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanna alle spese e sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è pertanto fondamentale, prima di proporre ricorso, individuare profili di legittimità effettivamente censurabili
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