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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27673/2022 del 15/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona che aveva rideterminato la pena: il ricorrente deduceva violazione e vizio motivazionale per la mancata applicazione nella misura massima dell'attenuante prevista dall'art. 73 co. 7 D.P.R. 309/90 nonostante fosse riconosciuta la collaborazione; censurava altresì la mancata concessione delle attenuanti generiche ex art. 62bis c.p., la eccessività del trattamento sanzionatorio in violazione degli artt. 132 e 133 c.p. e carenze nella dosimetria della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto legittima la valutazione di merito dei giudici di primo e secondo grado sulla quantificazione della riduzione prevista dall'art. 73 co. 7 DPR 309/90: la collaborazione è stata riconosciuta ma non considerata di massima incisività, e ciò legittima una riduzione alla metà anziché fino a due terzi. Il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto sufficientemente motivato in base all'assenza di elementi positivi rilevanti. La dosimetria complessiva è stata ritenuta congrua. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 a titolo di sanzione.

Norme richiamate

  • D.P.R. 309/1990

    Riconosciuta l'attenuante della collaborazione; la Corte ha ritenuto discrezionale la percentuale di riduzione (metà anziché fino ai due terzi) valutando la scarsa incisività pratica della collaborazione rispetto agli esiti investigativi complessivi

  • D.P.R. 309/1990

    Citata come aggravante 'se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso'; i giudici di merito hanno valutato l'attenuante prevalente sull'aggravante nell'operare la riduzione complessiva

  • Codice penale

    Il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto legittimo perché motivato dalla mancanza di elementi oggettivi favorevoli; il giudice di merito non è tenuto ad esaminare tutti gli elementi ma quelli ritenuti decisivi

  • Codice penale

    Richiamato in materia di determinazione della pena e della sua adeguatezza; la Corte ha ritenuto congrua la dosimetria operata dal giudice del merito

  • Codice penale

    Richiamato dal ricorrente in tema di eccessività della sanzione; la Corte ha ritenuto che la motivazione del giudice di merito soddisfacesse i limiti del sindacato di legittimità

  • Codice di procedura penale - disposizioni di attuazione

    art. 173 co. 1 disp. att.

    Il ricorso è stato presentato nei limiti richiesti dall'art. 173 co.1; la Corte ha osservato il rispetto dei limiti di motivazione del ricorso

  • Codice di procedura penale

    Applicata la previsione relativa alla condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza

  • D.L. 137/2020 conv. L.176/2020

    Richiamata la possibilità delle conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale nell'ambito del procedimento

  • Sentenza Corte costituzionale

    Citata dai giudici di merito e dalla Corte come elemento intervenuto nelle more che ha inciso sulla determinazione del trattamento sanzionatorio

Massime di principio

  • La quantificazione della riduzione di pena per la collaborazione ex art. 73 co. 7 DPR 309/90 è rimessa al giudice di merito e si esercita con discrezionalità: per ottenere la riduzione massima occorre dimostrare una collaborazione particolarmente incisiva e produttiva di risultati concreti
  • La comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti è valutazione di merito che sfugge al sindacato della Corte di legittimità se motivata e non arbitraria; il rimedio in Cassazione richiede di dimostrare illogicità manifesta o carenza motivazionale
  • Il diniego delle attenuanti generiche può essere adeguatamente motivato con il semplice richiamo all'assenza di elementi oggettivi positivi ritenuti decisivi; non è necessario che il giudice esamini ogni singolo elemento favorevole prospettato dalle parti
  • Per impugnare con successo la dosimetria della pena in Cassazione è necessario dimostrare che il giudice abbia errato nella corretta rilevazione dei fatti o abbia compiuto un ragionamento manifestamente illogico e non solo esprimere disaccordo sulla valutazione di merito
  • Ricorsi manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanna alle spese e sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è pertanto fondamentale, prima di proporre ricorso, individuare profili di legittimità effettivamente censurabili

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