Cassazione Civile, Sentenza n. 33969/2024 del 23/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Recupero di un credito IVA relativo al 2009 (derivante dalla posizione della Orlando Marconi Trasporti s.r.l. - OMT) reclamato dall'Amministrazione per presunta mancata sussistenza del requisito del controllo ininterrotto richiesto per la liquidazione IVA di gruppo. L'Ufficio contestava che, essendo OMT costituita il 9 novembre 2007, non fosse soddisfatto il possesso ininterrotto delle partecipazioni dal 1° gennaio dell'anno precedente come richiesto dal d.M. 13 dicembre 1979 (art. 2), e richiamava inoltre la previsione dell'art. 1, comma 63, della L. n. 244/2007 circa il non computo delle eccedenze detraibili antecedenti la prima adesione al gruppo. La società contribuente aveva invece prodotto un ravvedimento operoso ex art. 13 D.Lgs. n. 472/1997 e sosteneva la legittimità della liquidazione di gruppo e la neutralità fiscale dell'operazione di riassetto.
La decisione
Prima grado (CTP) favorevole al contribuente; appello dell'Agenzia rigettato dal giudice d'appello che ritenne valido e tempestivo il ravvedimento operoso, corretta la procedura di liquidazione IVA di gruppo e fiscalmente neutrale la riorganizzazione aziendale. Tuttavia, in corso di procedura avanti a questa Corte è stata depositata istanza di estinzione del giudizio ai sensi della L. n. 197/2022 da parte della società contribuente, istanza che l'Amministrazione ha dichiarato regolare e per la quale ha concordato la definizione/estinzione; la Corte ha pertanto dichiarato l'estinzione del giudizio. Le spese processuali sono state poste a carico degli anticipatari.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 73 (ultimo comma)
Richiama il regime dell'IVA di gruppo (opzione/effetti tra società controllanti e controllate); usata quale riferimento per la legittimità della liquidazione di gruppo e per stabilire quali eccedenze possano essere considerate
Decreto Ministeriale 13 dicembre 1979, art. 2
Stabilisce il requisito del possesso ininterrotto delle quote/azioni dal 1° gennaio dell'anno precedente per poter aderire alla liquidazione IVA di gruppo; la sua violazione è stata contestata dall'Amministrazione quale causa del recupero
Decreto Ministeriale 13 dicembre 1979, art. 3
Norme operative sulla disciplina della liquidazione di gruppo richiamate nel procedimento per valutare la regolarità della procedura applicata
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 13
Riguarda il ravvedimento operoso; la contribuente ha fatto valere tale istituto per regolarizzare la posizione e la Corte d'appello ne ha riconosciuto efficacia e tempestività, deducendo la validità della dichiarazione
Legge n. 244 del 2007, art. 1, comma 63
Prevede che gli effetti della liquidazione IVA di gruppo non tengano conto delle eccedenze detraibili risultanti dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta precedente la prima adesione al gruppo; è stata richiamata dall'Amministrazione come base del recupero ma la sua applicazione è stata controversa nel merito
Normativa che consente la definizione/estinzione di procedimenti tributari in determinate condizioni; la società ha proposto istanza di estinzione ai sensi di questa legge, istanza poi riconosciuta regolare dall'Amministrazione e accolta dalla Corte con conseguente dichiarazione di estinzione del giudizio
Massime di principio
- Il ravvedimento operoso (art.13 D.Lgs. 472/1997), se tempestivo e documentato, può regolarizzare posizioni relative all'opzione o alla dichiarazione per la liquidazione IVA di gruppo e impedire il recupero dei crediti contestati.
- Per aderire correttamente alla liquidazione IVA di gruppo è essenziale verificare il requisito del possesso ininterrotto delle partecipazioni dalle date previste (in genere dal 1° gennaio dell'anno precedente); la mancata sussistenza del requisito può giustificare rettifiche o recuperi ma va valutata concretamente sulla base delle date e della natura delle operazioni societarie.
- La norma che esclude il computo delle eccedenze detraibili antecedenti la prima adesione al gruppo (art.1 c.63 L. n.244/2007) può essere motivo di contestazione dell'Amministrazione ma la sua portata va interpretata alla luce della fattispecie concreta e della corretta applicazione delle regole di gruppo.
- Le operazioni di riorganizzazione interna al gruppo, se non mutano l'attività sostanziale e hanno carattere di neutralità fiscale, possono essere considerate lecite ai fini IVA; la valutazione richiede esame degli effetti reali sull'assetto del gruppo e sull'attività esercitata.
- La definizione/estinzione del giudizio ai sensi della L. n. 197/2022 estingue il processo senza una pronuncia sul merito: le parti devono valutare l'opportunità di tale strada anche in relazione agli effetti economici e al riparto delle spese processuali.
- In contenziosi IVA di gruppo è fondamentale documentare con precisione le date di costituzione, di trasferimento delle partecipazioni e ogni atto di adesione al regime di gruppo per prevenire contestazioni dell'Amministrazione.
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