Cassazione Civile, Sentenza n. 33964/2024 del 23/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La società impugnava cartelle di pagamento e relativa intimazione chiedendo che fossero annullate perché estinte per confusione (artt. 50 e 51 d.lgs. n. 159/2011 - codice antimafia) in conseguenza della confisca del patrimonio e delle quote sociali disposta con decreto della Corte d'Appello di Reggio Calabria (sequestro divenuto definitivo). Le posizioni riguardavano tributi IRPEF e addizionali per il 2009 e IVA e addizionali per il 2010. La controversia verteva sulla sussistenza dell'estinzione per confusione anche con riferimento all'IVA e sul profilo temporale dei crediti estinti (se estinguibili anche i debiti dell'anno precedente al sequestro o solo frazioni di esercizio anteriori).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Il Collegio ha ritenuto che le cartelle di pagamento non erano state impugnate nei precedenti gradi di giudizio e pertanto risultano intangibili sul piano della loro legittimità: l'intimazione di pagamento notificata successivamente poteva essere contestata solo per i vizi propri e non per vizi riferibili alle cartelle presupposte non tempestivamente impugnate. La Corte ha richiamato l'art. 19 d.lgs. n. 546/1992 e consolidata giurisprudenza che esclude la possibilità di sollevare in questa sede vizi della cartella non opposta in precedenza, salvo il caso di mancata notifica dell'atto presupposto. Per queste ragioni il ricorso è stato dichiarato infondato e rigettato; il dispositivo compensa le spese processuali.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011 (codice delle misure antimafia)
La ricorrente invocava l'estinzione per confusione dei debiti tributari in ragione della confisca ai sensi di tali articoli; la Corte non ha deciso nel merito sull'applicabilità materiale rispetto a IVA vs imposte sul reddito perché ha rigettato il ricorso per motivi procedurali, evidenziando che la questione non poteva essere sollevata in questa sede sulle cartelle non impugnate.
d.lgs. n. 546 del 1992
Stabilisce che ogni atto autonomamente impugnabile può essere contestato solo per i propri vizi e che la mancata notifica di atti presupposti consente l'impugnazione unitamente all'atto successivo; la Corte ha applicato questo principio per escludere che si potessero sollevare vizi delle cartelle non impugnate nell'impugnazione dell'intimazione di pagamento.
d.P.R. n. 602 del 1973
Disciplina l'intimazione di pagamento nella riscossione coattiva; la Corte ha ricordato che l'intimazione può essere contestata solo per vizi propri quando la cartella presupposta è stata regolarmente notificata e non impugnata.
d.lgs. n. 46 del 1999
Ha abrogato l'avviso di mora e attribuito alla cartella esattoriale la funzione di intimazione all'adempimento; la Corte ha richiamato il mutamento di funzione dell'atto per spiegare il quadro procedurale di impugnazione.
codice civile
Richiamato dalla ricorrente in tema di estinzione per confusione (concetto previsto dal codice civile), ma la Corte non ha affrontato nel merito l'applicazione rispetto ai tributi oggetto del contendere per via della prevalenza del profilo processuale.
d.P.R. n. 115 del 2002
art. 13, comma 1-quater (inserito dall'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012)
Citato nel dispositivo finale (testo tagliato nel provvedimento trascritto); la menzione attesta il rispetto di formalità amministrative o comunicazioni obbligatorie, senza incidere sulla decisione principale.
Massime di principio
- Se una cartella di pagamento non è stata impugnata nei termini nei gradi di merito, non è possibile sollevare i vizi di quella cartella in una impugnazione successiva dell'intimazione di pagamento: si possono contestare solo i vizi propri dell'intimazione.
- L'omissione della notifica di un atto presupposto (ad es. cartella o atto che costituisce titolo) è l'ipotesi rilevante che consente di impugnare l'atto successivo per i vizi dell'atto presupposto; in mancanza di tale omissione la contestazione tardiva è preclusa.
- Quando si invoca l'estinzione per confisca (confusione ex artt. 50 e 51 CAM), occorre proporre la relativa impugnazione nel giudizio competente e nel momento processuale corretto, fornendo prova puntuale della correlazione temporale tra sequestro/confisca e il debito tributario; difficilmente la questione può essere risolta favorevolmente se sollevata solo in sede di gravame sull'intimazione e non già sulla cartella stessa.
- Le questioni sostanziali relative alla natura del tributo (es. IVA vs imposte sul reddito) e alla applicabilità delle norme di estinzione devono essere dedotte e provate nel grado di giudizio in cui l'atto presupposto è impugnabile; l'assenza di tempestiva impugnazione preclude l'esame di queste questioni nei gradi successivi.
- In pratica, per ottenere l'annullamento di cartelle per estinzione per confusione occorre: (a) impugnare tempestivamente le cartelle stesse o dimostrare la mancata notifica degli atti; (b) documentare la correlazione temporale tra sequestro/confisca e debiti; (c) distinguere chiaramente tra diverse tipologie di tributo con argomentazioni giuridiche specifiche.
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