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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 33983/2024 del 23/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente aveva proposto opposizione all'esecuzione immobiliare n. 212/1992 R.G. Esec., contestando il credito dei creditori intervenuti. Il Tribunale di Barcellona P.G. rigettò l'opposizione; la Corte d'appello di Palermo confermò la decisione. Francesco Bianca ha quindi proposto ricorso per cassazione su tre motivi. Il punto centrale del giudizio in Cassazione è stato però la tempestività dell'impugnazione: la sentenza d'appello era stata notificata al difensore del ricorrente il 19/12/2022 e il ricorso per cassazione è stato notificato il 7/3/2023; il ricorrente ha contestato la prova della notificazione sostenendo che non fosse stato rispettato l'obbligo di deposito dei file in formato ".eml" o ".msg" (idonei, secondo lui, a dimostrare la notifica) e che i file depositati in formato ".pdf" non dimostrassero la notifica.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività, ritenendo provata la notificazione della sentenza d'appello in data 19/12/2022 dai file digitali depositati nel controricorso. Ha quindi escluso l'accoglimento dell'eccezione sul formato telematico, osservando che la giurisprudenza ammette che irregolarità di formato siano sanabili se il diritto di difesa del destinatario è comunque garantito. Per effetto dell'inammissibilità, la Corte non si è pronunciata sulle questioni di merito previamente fissate in pubblica udienza (tra cui la qualificazione di documenti nuovi e la qualificazione del danno da illegittima levata di protesto). Il ricorrente è stato condannato a rifondere le spese del giudizio di legittimità alla controricorrente, liquidate in Euro 6.800,00 per compensi e Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge; è stato inoltre rilevato l'obbligo, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, del versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello del ricorso, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    Norma che disciplina l'opposizione all'esecuzione: il ricorrente aveva proposto opposizione ex art. 615 c.p.c.; il Tribunale ha rigettato l'opposizione e la Corte d'appello ha confermato.

  • artt. 325 e 326 c.p.c.

    Disposizioni sui termini e sulla decorrenza dei termini per proporre il ricorso per cassazione e sulla notificazione della sentenza: la Corte ha ritenuto che la notificazione della sentenza d'appello sia avvenuta il 19/12/2022 e che il ricorso notificato il 7/3/2023 sia pertanto tardivo.

  • art. 378 c.p.c.

    Regola il deposito di memorie nel procedimento di legittimità; qui è citata perché il ricorrente e le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Prevede l'obbligo, in talune ipotesi, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato: la Corte ha constatato la sussistenza dei presupposti per tale versamento da parte del ricorrente, pari a quello del ricorso, ove dovuto (richiamo anche al comma 1-bis dello stesso articolo).

Massime di principio

  • La decorrenza del termine per proporre ricorso per cassazione si calcola dalla data di notificazione della sentenza impugnata; la mancata prova di una notificazione anteriore al termine può rendere l'impugnazione intempestiva e quindi inammissibile.
  • I file telematici depositati nel fascicolo, anche se non nel formato tecnico indicato dal difensore (es. .eml/.msg vs .pdf), possono essere idonei a dimostrare l'avvenuta notificazione qualora dal loro contenuto risulti in modo inequivoco la data e la circostanza della notifica; eventuali difformità formali del formato possono essere ritenute sanabili se è comunque garantito il diritto di difesa del destinatario.
  • Se il giudice di legittimità dichiara il ricorso inammissibile per ragioni procedurali (es. tardività), non pronuncia sulle questioni di merito e non può fissare principi di diritto sulle questioni trattate in udienza.
  • La dichiarazione di inammissibilità comporta normalmente condanna alle spese a carico del ricorrente e può comportare ulteriori obblighi pecuniari, come il versamento di contributi unificati aggiuntivi previsti dalla normativa vigente.
  • In ipotesi di contestazioni sulle formalità della notificazione telematica, è prudente depositare e conservare documentazione che dimostri in modo chiaro data, ora e destinatario della notifica (es. file di notifica rilasciati dal sistema, ricevute in formato idoneo).

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