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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 33975/2024 del 23/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva confermato l'accoglimento del ricorso della società contribuente avverso una cartella di pagamento di €107.160,89 per IVA non versata (liquidazioni periodiche II-III-IV trimestre 2018). BETONC sosteneva che, essendo state sequestrate e poi confiscate (confisca ritenuta definitiva in passato) le quote sociali, i crediti erariali si erano estinti per confusione ai sensi dell'art. 50, comma 2, d.lgs. 159/2011; inoltre la confisca era stata successivamente revocata dalla Corte d'appello (decreto 25/03/2021) e si discuteva l'effetto di tale revoca sulla sussistenza delle obbligazioni tributarie.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i motivi di ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha rilevato che la CTR non ha tratto le corrette conseguenze giuridiche dalla intervenuta revoca irrevocabile della confisca: se la confisca si consolida definitivamente i crediti erariali si estinguono per confusione (nei limiti della capienza del patrimonio confiscato); se invece la confisca non si consolida o viene revocata con decisione irrevocabile, opera la restitutio in integrum e risorgono le obbligazioni tributarie (compresa la soggettività passiva del contribuente). La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata per nuovo esame in conformità dei principi di diritto enunciati (ovvero alla Commissione Tributaria competente affinché applichi i principi indicati dalla Corte alla specifica fattispecie).

Norme richiamate

  • d.lgs. 159/2011 (codice delle leggi antimafia e misure di prevenzione), art. 50

    "nelle ipotesi di confisca dei beni, aziende o partecipazioni societarie sequestrati, i crediti erariali si estinguono per confusione ai sensi dell'articolo 1253 del codice civile"

    La Corte conferma che l'art.50(2) dispone un'estinzione specifica dei crediti erariali per confusione quando la confisca si consolida definitivamente, ma l'effetto è limitato alla capienza del patrimonio confiscato e riguarda i soli crediti erariali (non tutti i crediti tributari o previdenziali).

  • d.lgs. 159/2011, art. 51

    comma 2 e comma 3-bis (estratti richiamati nel testo)

    Stabilisce che l'amministratore giudiziario determina provvisoriamente il reddito dei beni sequestrati e ha il dovere di adempiere agli obblighi dichiarativi e di versamento; il comma 3-bis chiarisce che, se la confisca è revocata, l'amministratore comunica la revoca all'Agenzia delle Entrate che procede alla liquidazione delle imposte spettanti al soggetto cui i beni sono restituiti. La Corte ne trae conferma della reviviscenza dei debiti tributari in caso di revoca.

  • d.lgs. 159/2011, art. 28

    riguardo alla revoca della confisca (richiamato nel ragionamento)

    La revoca della confisca, se pronunciata con decisione irrevocabile, produce effetti analoghi alla revisione (effetti ex tunc) determinando la restituzione del compendio e la ricostituzione della posizione soggettiva del contribuente con conseguente riemersione delle obbligazioni tributarie.

  • codice civile, art. 1253

    norma sulla confusione (estinzione dell'obbligazione per identità di soggetti)

    Applicata per spiegare il meccanismo di estinzione dei crediti erariali quando il patrimonio e il credito si sovrappongono nello Stato dopo confisca definitiva.

  • codice civile, art. 529

    menzione concettuale dell'eredità giacente (richiamata nel confronto dottrinale)

    Utilizzata come paradigma concettuale per descrivere l'amministrazione in incertam personam del compendio confiscato/sequestrato (analogia con il curatore dell'eredità giacente).

  • TUIR, art. 74

    richiamato in relazione alla soggettività passiva (menzione della non identificabilità dello Stato come soggetto passivo IRPEF)

    Sostiene che lo Stato non è soggetto passivo ai fini IRPEF; perciò, una volta che il patrimonio è definitivamente acquisito dallo Stato, non può permanere la pretesa IRPEF nei confronti del patrimonio a titolo personale, salvo i limiti di capienza indicati.

  • Altra giurisprudenza richiamata

    es. Cass. ord. 15/01/2019 n.754; Cass. ord. 03/05/2023 n.11487; Cass. Sez. Un. pen. n.57/2006 (Auddino)

    La Corte si è richiamata a orientamenti che distinguono gli effetti della confisca definitiva (estinzione per confusione) e della revoca/annullamento (restitutio in integrum con riemersione delle obbligazioni), e che legittimano la ripristinabilità dei diritti e obbligazioni in caso di revoca irrevocabile.

Massime di principio

  • Se la confisca di prevenzione si consolida definitivamente (con decisione passata in giudicato), i crediti erariali correlati al patrimonio confiscato si estinguono per confusione nei limiti della capienza del patrimonio acquisito dallo Stato.
  • Se la confisca non si consolida (cioè viene annullata o revocata con decisione irrevocabile), opera la restitutio in integrum: il bene o il suo equivalente devono essere restituiti al soggetto e risorgono le obbligazioni tributarie che non erano state definite; quindi il contribuente torna ad essere soggetto passivo e responsabile dei tributi relativi al periodo della gestione.
  • Tra il sequestro e la confisca definitiva, l'amministratore giudiziario (e successivamente l'ente che subentra) ha l'onere di adempiere agli obblighi dichiarativi e, nei limiti delle risorse e delle autorizzazioni, di versare le imposte: ciò per evitare che l'inerzia della gestione faccia perdere il diritto all'imposizione o ostacoli la successiva liquidazione.
  • L'estinzione prevista dall'art. 50(2) riguarda i crediti erariali e non si estende automaticamente ad altri crediti (es. contributi previdenziali, tributi locali, IVA, IRAP o ritenute), i quali restano sorgenti di obbligazione salvo diversa previsione normativa.
  • Per far valere la riaffermazione o l'estinzione delle obbligazioni occorre valutare lo stato processuale della confisca (definitiva vs revocata/annullata) e l'eventuale irrevocabilità della decisione che dispone la revoca; la prova della revoca irrevocabile è rilevante ai fini della riemersione dei debiti.
  • A fini pratici, in vicende analoghe: verificare la natura definitiva o meno del provvedimento ablatorio, accertare l'eventuale provvedimento di revoca e la sua irrevocabilità, quantificare la capienza del patrimonio confiscato rispetto ai crediti erariali e distinguere tra crediti erariali estinguibili per confusione e altre tipologie di crediti non estinguibili.

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