Cassazione Civile, Sentenza n. 33973/2024 del 23/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La società aveva presentato interpello ordinario per conoscere il regime di imponibilità IVA di alcune operazioni portuali. L'Agenzia ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza ritenendo che fosse già in corso una verifica dell'Amministrazione nei confronti di una società del gruppo (Silomar S.p.A.) e che la ricorrente fosse "formalmente a conoscenza" di tale attività. La CTP e la Corte d'appello hanno confermato l'inammissibilità, valutando la menzione della verifica nell'interpello, la qualità di controllante della società verificata e l'identità del legale rappresentante come elementi idonei a provare la formale conoscenza. La ricorrente ha impugnato la decisione alla Corte di Cassazione sostenendo che la "formale conoscenza" richiede che l'istante sia destinatario diretto di atti o attività di controllo, cosa che non era avvenuta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il controricorso dell'Amministrazione per tardività (art. 370 c.p.c.) e ha cassato la sentenza di merito. Sul merito la Suprema Corte ha statuuto che la 'formale conoscenza' richiede una conoscenza diretta e specifica derivante da atti o attività procedimentali rivolti al contribuente (es. notifica di atti, partecipazione al contraddittorio, presenza a ispezioni, risposte a questionari, perquisizioni/sequestri), e non può essere desunta solamente dalla conoscenza di verifiche inerenti altre società del gruppo, dalla mera menzione nell'istanza o dalla coincidenza del legale rappresentante. Pertanto l'istanza di interpello della ricorrente era ammissibile e il ricorso originario è stato accolto.
Norme richiamate
Legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
art. 11, comma 1, lett. a)
Disciplina l'istituto dell'interpello; la Corte richiama l'art. 11 nel quadro delle modifiche operate dal d.lgs. 156/2015 sul regime di ammissibilità delle istanze.
Decreto Legislativo n. 156 del 2015
art. 5, comma 1, lett. f) e art. 1, comma 3 (modifica all'art. 11 L. 212/2000)
La lett. f) prevede l'inammissibilità delle istanze di interpello 'verranno su questioni per le quali sono state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza'. La Corte interpreta 'formalmente a conoscenza' come conoscenza diretta derivante dall'essere destinatario dell'attività/provvedimento, non come conoscenza indiretta di verifiche riguardanti terzi o altre società del gruppo. L'art.1 c.3 chiarisce che la risposta vincola l'Amministrazione solo nei confronti del richiedente.
Applicato ratione temporis: disciplina i termini per il deposito del controricorso in Cassazione; la Corte ha dichiarato inammissibile il controricorso per tardivo deposito.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 9/E del 1 aprile 2016
La prassi dell'Amministrazione indica che sono inammissibili le istanze che 'interferiscono con l'esercizio dei poteri accertativi' se riguardano questioni per le quali sono già avviate attività di controllo. La Corte utilizza la circolare per spiegare il rischio di 'revisione' degli esiti dell'accertamento, ma precisa che tale rischio si concreta solo se l'attività di controllo è rivolta al proponente.
Giurisprudenza della Cassazione
Cass. Sez. 5, n. 21697/2020; Cass. nn. 7 e 1321 del 2022
Giurisprudenza richiamata per spiegare la nozione di 'formale conoscenza': non coincidente pienamente con la sola 'formale notifica', ma collegata al compimento di atti procedimentali che direttamente coinvolgono il destinatario.
Massime di principio
- La 'formale conoscenza' ai fini dell'inammissibilità dell'interpello richiede che il contribuente sia destinatario diretto di atti o attività procedimentali dell'Amministrazione (notifiche, partecipazione al contraddittorio, presenza a accessi/ispezioni, risposte a questionari, perquisizioni/sequestri).
- La mera conoscenza di verifiche o accertamenti svolti nei confronti di altre società del gruppo, la menzione di tali verifiche nell'istanza o la coincidenza del legale rappresentante non sono di per sé sufficienti a configurare la 'formale conoscenza' e dunque non precludono automaticamente l'ammissibilità dell'interpello.
- L'obiettivo della causa di inammissibilità è evitare che l'interpello permetta una 'revisione' di accertamenti già diretti al medesimo soggetto; se il controllo è su terzi tale rischio non si realizza nella stessa misura.
- L'Amministrazione può comunque valutare l'ammissibilità e, se ammette l'istanza, può poi respingere nel merito la posizione del contribuente: un interpello positivo vincola l'Amministrazione solo nei confronti del richiedente.
- In sede processuale è essenziale rispettare i termini per il deposito dei controricorsi (art. 370 c.p.c.); il mancato rispetto rende il controricorso inammissibile.
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