Cassazione Civile, Sentenza n. 33967/2024 del 23/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2013 con cui l'Agenzia contestava la riscossione di proventi da reato (parte dell'importo di €750.000,00 confiscato con sentenza penale ex art. 444 c.p.p.). Questione centrale: se sia opponibile all'Ufficio il provvedimento ablatorio penale (confisca) intervenuto cronologicamente prima della notifica dell'avviso (confisca GIP 16/10/2014; avviso notificato nel 2017). L'Amministrazione sosteneva che la confisca non escludeva l'imponibilità perché intervenuta in anno diverso; il contribuente contestava la pretesa tributaria in quanto era già stato spossessato del provento.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati i motivi del ricorso dell'Agenzia e ha confermato il principio secondo cui, quando la confisca penale o la restituzione del provento di fonte illecita sia effettivamente eseguita e abbia determinato lo spossessamento del contribuente prima della notifica dell'avviso di accertamento, viene meno il presupposto dell'imposizione personale (il possesso del reddito) e l'avviso notificato successivamente alla confisca è illegittimo. Ne consegue l'illegittimità dell'accertamento relativo alle somme già confiscate e, per equivalenza, il diritto al rimborso dell'imposta eventualmente già versata.
Norme richiamate
art. 14, Legge n. 537/1993 (comma 4)
"...se i proventi risultino gia' sottoposti a sequestro o confisca penale..."
La Corte interpreta la disposizione come disciplina di non imponibilità quando il sequestro o la confisca operino concretamente entro il periodo d'imposta (stretta contiguità temporale) oppure, quando la confisca sia effettivamente eseguita prima della richiesta tributaria, come causa che elimina il presupposto dell'imposizione (spossessamento).
art. 322 ter c.p.
Norma richiamata in relazione agli effetti ablatori della confisca disposta in sede penale (mezzo attraverso cui è avvenuto lo spossessamento del provento).
art. 444 c.p.p.
Richiamato in relazione alla definizione del procedimento penale con patteggiamento che ha comportato i provvedimenti consequenziali (tra cui la confisca) utilizzati per valutare l'effettività dello spossessamento.
art. 1, D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
Riferimento al presupposto impositivo del possesso del reddito: la confisca elimina la disponibilità materiale del provento, venendo meno il fatto rilevante per l'imposizione personale.
Massime di principio
- Se la confisca penale o la materiale restituzione del provento di fonte illecita è intervenuta ed è stata eseguita prima della notifica dell'avviso di accertamento, l'Ufficio non può legittimamente tassare quelle somme: il presupposto dell'imposizione (il possesso del reddito) è venuto meno.
- Se invece l'attività di accertamento tributario (avviso di accertamento) è intervenuta prima della confisca penale, l'accertamento resta valido e la successiva ablazione può dar luogo a un diritto del contribuente al rimborso dell'imposta indebitamente versata o all'annullamento dell'accertamento se ancora impugnabile.
- La distinzione centrale è temporale e fattuale: occorre provare le date e l'effettiva esecuzione della misura ablativa (sequestro/confisca o restituzione) per valutare l'opponibilità all'Ufficio.
- Il contribuente ha l'onere di allegare e provare il provvedimento penale definitivo e l'effettiva esecuzione della confisca (o la restituzione) in sede tributaria per ottenere l'annullamento dell'accertamento o il rimborso.
- La norma (art. 14 L. 537/1993) mira a evitare ingiustificate esenzioni per redditi illeciti non sottratti all'imposizione; tuttavia non opera per neutralizzare gli effetti concreti di una confisca effettivamente eseguita antecedente alla richiesta tributaria.
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