Cassazione Civile, Sentenza n. 33979/2024 del 23/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La società era stata sanzionata per omesso versamento ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 471/1997 in conseguenza dell'utilizzo, in compensazione orizzontale nella dichiarazione dei redditi 2006, di crediti IVA in misura eccedente il limite annuo fissato (516.456,90 euro). Il ricorso in Cassazione censura, fra l'altro, l'inclusione delle eccedenze IVA infrannuali nel plafond annuale, la mancata applicazione della procedura di cui all'art. 54‑bis DPR n. 633/1972 e l'esclusione della definizione agevolata delle sanzioni, nonché l'asserita violazione del principio di certezza e della normativa comunitaria (art. 183 Direttiva 2006/112/CE).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che: 1) le compensazioni orizzontali che utilizzano crediti IVA infrannuali concorrono al raggiungimento del limite annuo di compensabilità previsto dall'art. 34 della Legge n. 388/2000 (516.456,90 euro nella specie); 2) l'art. 8, comma 3, DPR n. 542/1999 disciplina un limite infrannuale riferito al trimestre per i contribuenti che chiedono rimborsi infrannuali ai sensi dell'art. 38‑bis, ma tale limite non esclude l'applicazione del plafond annuale qualora i crediti trimestrali siano usati in compensazione orizzontale; 3) l'atto dell'Agenzia che contesta la sanzione per superamento del limite annuale è legittimo (applicazione dell'art. 1, comma 421, legge n.311/2004 ratione temporis) e la definizione agevolata delle sanzioni non è applicabile nel caso di omesso versamento; 4) la disciplina nazionale è compatibile con l'art. 183 della Direttiva IVA purché sia garantita al contribuente la possibilità di recuperare il credito entro tempi ragionevoli (anche mediante riporto all'anno successivo o rimborso se spettante). Sono compensate le spese di giudizio.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 471/1997, art. 13
Sanziona l'omesso versamento; il superamento del limite di compensazione equivale a omesso versamento sanzionabile ai sensi di questa norma.
D.Lgs. n. 241/1997, art. 17
"Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva"
Disciplina la compensazione orizzontale dei crediti d'imposta; l'art. 34 della legge n.388/2000 si riferisce espressamente alle compensazioni ai sensi di questo articolo, fissando un limite annuale.
D.Lgs. n. 241/1997, art. 25, comma 2
"il limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi che possono essere compensati, è, fino all'anno 2000, fissato in 500 milioni per ciascun periodo d'imposta"
Prevedeva un tetto di compensabilità; tale meccanismo è stato poi aggiornato dall'art. 34 della legge n.388/2000.
Legge n. 388/2000, art. 34
"A decorrere dal 1 gennaio 2001 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ... è fissato in lire 1 miliardo per ciascun anno solare"
Introduce un plafond annuale di compensabilità applicabile alle compensazioni orizzontali, comprensive delle eccedenze infrannuali utilizzate in compensazione.
D.P.R. n. 542/1999, art. 8, comma 3
"I contribuenti in possesso dei requisiti ... possono, in alternativa, effettuare la compensazione prevista dall'articolo 17 ... per l'ammontare massimo corrispondente all'eccedenza detraibile del trimestre di riferimento"
Prevede la possibilità, per chi ha i requisiti di cui all'art. 38‑bis, di effettuare compensazioni infrannuali limitate alla eccedenza del trimestre; tale limite riguarda la compensazione infrannuale ma non esclude che, se i crediti trimestrali sono usati in compensazione orizzontale, essi concorrano al plafond annuale.
D.P.R. n. 633/1972, art. 54‑bis
Regole per gli accertamenti e le procedure automatizzate; nella fattispecie è stato ritenuto inapplicabile perché l'Amministrazione ha emesso un atto di contestazione ai sensi dell'art. 1, comma 421, legge n.311/2004.
Legge n. 311/2004, art. 1, comma 421
"... l'Agenzia delle entrate può emanare apposito atto di recupero motivato da notificare al contribuente ... per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione ... non si applica alle attività di recupero ..."
Attribuisce all'Agenzia il potere di emanare atto di recupero motivato per crediti indebitamente utilizzati, giustificando l'atto di contestazione della sanzione e l'inapplicabilità della procedura di cui all'art. 54‑bis nella fattispecie.
D.P.R. n. 633/1972, art. 38‑bis
Stabilisce i requisiti per ottenere rimborsi infrannuali; i contribuenti che soddisfano tali requisiti possono chiedere rimborsi trimestrali o utilizzare l'eccedenza nel trimestre nella misura consentita, ma l'utilizzo in compensazione orizzontale concorre al plafond annuale.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 36
Richiesta da parte del ricorrente per censurare motivazione della CTR; la Corte ha ritenuto la motivazione complessivamente adeguata e, ove lacunosa, ha integrato il motivo in diritto.
Direttiva 2006/112/CE, art. 183 (VI Direttiva)
Interpretata alla luce della giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia, C‑211/16 Bimotor): non ostacola un limite nazionale annuale alla compensazione purché il contribuente possa recuperare il credito entro un termine ragionevole (riporto o rimborso).
Massime di principio
- Le eccedenze IVA maturate infrannualmente e utilizzate in compensazione orizzontale concorrono al limite annuale di compensabilità previsto dall'art. 34 della legge n. 388/2000; quindi l'utilizzo trimestrale in compensazione può far raggiungere il plafond annuale.
- I contribuenti che soddisfano i requisiti dell'art. 38‑bis possono chiedere rimborsi infrannuali o effettuare compensazioni nel trimestre per l'ammontare dell'eccedenza trimestrale, ma se scelgono la compensazione orizzontale quegli importi sono conteggiati nel plafond annuale.
- I rimborsi disposti dall'Ufficio non sono soggetti al limite annuale (il plafond si applica alle compensazioni annotate sul conto fiscale, non ai rimborsi erogati dall'ufficio).
- Il superamento del limite di compensazione equivale a un omesso versamento e rende applicabili le sanzioni ex D.Lgs. n.471/1997; in tale ipotesi non è ammessa la definizione agevolata (sconto delle sanzioni) prevista per altri casi.
- La normativa nazionale che stabilisce un limite annuo è compatibile con il diritto comunitario (art. 183 Direttiva IVA) se l'ordinamento garantisce al contribuente il recupero integrale del credito entro un termine ragionevole (mediante riporto o rimborso).
- In caso di contestazione dell'uso indebito di crediti in compensazione l'Amministrazione può emettere atto motivato di recupero (ai sensi dell'art. 1, comma 421, legge n.311/2004 ratione temporis) e il contribuente può riportare l'eccedenza all'anno successivo o richiedere il rimborso ove spettante.
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