Cassazione Civile, Ordinanza n. 18534/2023 del 28/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal passaggio di personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola dagli enti locali alle dipendenze statali, in forza dell'art. 8 della legge n. 124 del 1999. I lavoratori, già riconosciuti aventi diritto all'inquadramento nei profili ATA per effetto di precedenti decisioni, chiedevano anche il pieno riconoscimento dell'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza ai fini della ricostruzione della posizione retributiva nel nuovo impiego statale. Il Tribunale aveva respinto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo che la disciplina applicabile, anche alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia, consentisse il riconoscimento solo nei limiti necessari a evitare un peggioramento retributivo sostanziale. Con il ricorso per cassazione i lavoratori deducevano: 1) violazione della direttiva 77/187/CEE, dell'art. 8, comma 2, della legge n. 124 del 1999 e dell'art. 1, comma 218, della legge n. 266 del 2005, sostenendo che l'anzianità pregressa dovesse essere conteggiata anche per il confronto con la posizione retributiva di partenza; 2) violazione dell'art. 6 CEDU, dell'art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU e dell'art. 30 d.lgs. n. 165 del 2001, chiedendo la disapplicazione dell'art. 1, comma 218, della legge n. 266 del 2005 in quanto incompatibile con la giurisprudenza CEDU; 3) violazione dell'art. 3 Cost. e del principio di non discriminazione di cui alla direttiva 1999/70/CEE, clausola 4 dell'Accordo quadro, assumendo che la normativa dovesse essere interpretata in senso costituzionalmente e comunitariamente orientato e, in subordine, sollevando questione di legittimità costituzionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i due ricorsi, qualificando come principale il primo proposto e come incidentale il successivo, e li ha entrambi rigettati. Ha ritenuto infondati i motivi, affermando continuità con il proprio orientamento consolidato: nella materia del trasferimento del personale ATA dagli enti locali allo Stato, la normativa va letta in conformità al diritto dell'Unione nel senso che i lavoratori trasferiti non possono subire un peggioramento retributivo sostanziale per effetto del passaggio, ma non possono pretendere un miglioramento delle condizioni economiche fondato sul riconoscimento integrale dell'anzianità ai fini di istituti del nuovo contratto collettivo. La Corte ha inoltre escluso che il giudice comune possa disapplicare direttamente la norma interna per asserito contrasto con la CEDU, e ha ritenuto inammissibile, comunque infondata, la censura che pretendeva di trasformare la richiesta di rimessione alla Corte costituzionale in motivo di ricorso per cassazione. Le spese sono state poste a carico di tutti i ricorrenti, con ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 8, comma 2, L. n. 124 del 1999
Norma di base sul trasferimento del personale ATA dagli enti locali allo Stato, da interpretare in modo conforme al diritto dell'Unione; non impone il riconoscimento integrale dell'anzianità per ottenere un aumento retributivo.
art. 1, comma 218, L. n. 266 del 2005
Ha elevato a rango di legge la disciplina applicativa recepita dall'accordo collettivo; la Corte esclude la sua disapplicazione diretta da parte del giudice comune e ne ribadisce la compatibilità già scrutinata dal giudice costituzionale.
direttiva 77/187/CEE
Nel trasferimento d'impresa tutela i lavoratori contro un peggioramento retributivo sostanziale, non contro ogni mancato riconoscimento dell'anzianità in sé, né consente di pretendere un miglioramento economico rispetto alla posizione precedente.
art. 3 direttiva 77/187/CEE
Va applicato in modo da impedire che il lavoratore trasferito sia collocato in una posizione globalmente meno favorevole per il solo fatto del trasferimento; la verifica spetta al giudice nazionale.
art. 6 CEDU
La Corte afferma che non consente al giudice comune di disapplicare direttamente la norma interna contrastante con la Convenzione.
art. 1 Protocollo n. 1 CEDU
Richiamato dai ricorrenti, ma non ritenuto decisivo per imporre la disapplicazione della norma interna.
art. 30 d.lgs. n. 165 del 2001
Invocato dai ricorrenti a sostegno della continuità del rapporto e del trattamento economico nel passaggio tra pubbliche amministrazioni, ma non accolto quale base per il riconoscimento integrale dell'anzianità.
art. 3 Cost.
La dedotta violazione non viene accolta; la questione di costituzionalità è ritenuta non proponibile come autonomo motivo di ricorso per cassazione e, comunque, già ritenuta manifestamente infondata.
art. 117, comma 1, Cost.
Richiamato in relazione al parametro CEDU; la Corte ribadisce che il giudice comune non può disapplicare la norma interna per contrasto con la Convenzione.
art. 11 Cost.
Fondamento del potere-dovere di applicare il diritto dell'Unione e le pronunce interpretative della Corte di giustizia dotate di rilevanza diretta.
Norma processuale posta a base dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 24, secondo comma, L. n. 87 del 1953
La questione di legittimità costituzionale può essere proposta o riproposta in ogni stato e grado del giudizio; non costituisce di per sé un motivo di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, ove dovuto.
Massime di principio
- Nel trasferimento di personale tra amministrazioni o imprese, la tutela europea mira a impedire un peggioramento sostanziale della posizione retributiva del lavoratore per il solo fatto del trasferimento, non a garantire il riconoscimento integrale dell'anzianità ai fini di ogni istituto economico del nuovo contratto collettivo.
- La verifica del rispetto della direttiva sul trasferimento d'impresa deve essere compiuta confrontando la posizione del medesimo lavoratore immediatamente prima e immediatamente dopo il trasferimento, in modo globale e con riferimento alla situazione di partenza presso il cessionario; non è decisiva la comparazione con i dipendenti già in servizio presso quest'ultimo.
- La disciplina nazionale sul trasferimento del personale ATA dagli enti locali allo Stato, letta in conformità al diritto dell'Unione, consente l'applicazione del contratto collettivo del cessionario sin dalla data del trasferimento, purché non si determini un peggioramento retributivo sostanziale rispetto alla posizione precedente.
- Il giudice comune non può disapplicare una norma interna per asserito contrasto con la CEDU; la questione di legittimità costituzionale non può essere trasformata in un autonomo motivo di ricorso per cassazione, ma può essere sollevata solo nel giudizio rilevante e secondo le regole proprie del controllo di costituzionalità.
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