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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29536/2024 del 15/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dalla cessionaria del credito vantato da una ONLUS per prestazioni sanitarie rese nel periodo gennaio-marzo 2004 nei confronti di una azienda sanitaria locale. L’ente sanitario ha proposto opposizione sostenendo, da un lato, che parte delle somme richieste non fosse dovuta perché riferita a prestazioni non autorizzate o rese oltre i posti accreditati, in particolare presso un centro non autorizzato e presso strutture accreditate oltre soglia; dall’altro, che non spettassero gli interessi ex d.lgs. 231/2002 e che la rivalutazione fosse ingiustificata. In primo grado il credito fu riconosciuto solo in minima parte, con esclusione degli interessi commerciali e rigetto delle domande subordinate. In appello la cessionaria censurava la valutazione delle prove documentali, la mancata considerazione dell’ordine di esibizione e della richiesta di informazioni ad altre ASL, l’erronea esclusione del credito residuo e l’omessa pronuncia sulla domanda subordinata di ingiustificato arricchimento relativa alle prestazioni rese presso il centro non autorizzato. In cassazione articolava due motivi: violazione delle regole sull’onere della prova, sugli artt. 115, 116 e 2697 c.c., sull’art. 112 c.p.c. e sul diritto di difesa, sostenendo che le fatture e la documentazione contabile avessero valore probatorio sufficiente e che la controparte non avesse contestato specificamente il credito; inoltre deduceva omessa pronuncia sulla domanda ex art. 2041 c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo e dichiarato inammissibile il secondo. Ha ritenuto che la Corte d’appello avesse una motivazione esistente e non apparente, avesse correttamente applicato la regola sull’onere della prova gravante sulla cessionaria del credito e avesse legittimamente valutato come non sufficienti fatture e documenti contabili unilateralmente formati, in presenza di contestazione specifica dell’ASL circa l’esistenza e validità del titolo per la parte di credito residua. Ha inoltre confermato che l’ordine di esibizione è mezzo residuale e discrezionale, non sostitutivo dell’onere probatorio della parte. Quanto alla domanda subordinata di arricchimento senza causa, la Corte ha rilevato che non risultava proposto uno specifico motivo di appello sull’omessa pronuncia e, in ogni caso, la domanda era stata articolata tardivamente nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., mentre nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo doveva essere proposta, se ammissibile, nella comparsa di risposta; pertanto non era configurabile un vizio di omessa pronuncia. Il ricorso è stato quindi respinto nel suo complesso, con conferma sostanziale della decisione impugnata, salvo il punto sugli interessi già parzialmente corretto in appello.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    L’onere di provare i fatti costitutivi del credito grava sul creditore/cessionario; la mancata prova del titolo giustificativo impedisce l’accoglimento della domanda per la parte contestata.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è omessa pronuncia se il giudice decide la controversia applicando la regola dell’onere della prova; non sussiste vizio quando la domanda subordinata è inammissibile o non risulta specificamente devoluta in appello.

  • art. 116 c.p.c.

    La doglianza è inammissibile se mira soltanto a ottenere una diversa valutazione del materiale istruttorio; la violazione si configura solo se il giudice utilizza prove non dedotte o attribuisce valore di prova legale a elementi che non lo sono.

  • art. 210 c.p.c.

    L’ordine di esibizione è mezzo istruttorio residuale e discrezionale, utilizzabile solo se la prova non sia acquisibile aliunde e non per supplire al mancato assolvimento dell’onere probatorio.

  • art. 213 c.p.c.

    La richiesta di informazioni scritte a pubbliche amministrazioni estranee alla causa è inutilizzabile se non è dimostrata la rilevanza concreta dell’accertamento richiesto.

  • art. 258 c.p.p.

    In presenza di sequestro probatorio penale, la parte può attivarsi per acquisire la documentazione tramite richiesta all’autorità penale; ciò esclude la necessità dell’esibizione civile se la prova è altrimenti acquisibile.

  • art. 2041 c.c.

    L’azione di arricchimento senza causa, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è ammissibile solo alle condizioni elaborate dalla giurisprudenza di legittimità e, nel caso concreto, è stata ritenuta proposta tardivamente nella memoria ex art. 183 c.p.c.

  • art. 183, comma 6, c.p.c.

    Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la domanda ex art. 2041 c.c. non può essere introdotta per la prima volta nella memoria ex art. 183, comma 6, ma, se ammissibile, deve essere proposta con la comparsa di risposta.

  • art. 186-bis c.p.c.

    L’ordinanza di pagamento della somma non contestata delimita il residuo oggetto del contendere alla sola parte ancora controversa.

  • d.lgs. 231/2002

    Gli interessi moratori di derivazione comunitaria non spettano se il rapporto è sorto in epoca anteriore all’entrata in vigore della disciplina e se non si versa in una transazione commerciale.

  • art. 1283 c.c.

    È richiamato per la domanda sugli interessi sugli interessi scaduti, ma la Corte non accoglie la censura principale sul punto.

  • art. 1224 c.c.

    È richiamato in tema di maggior danno da ritardo, ma non incide sull’esito finale del ricorso.

  • art. 88 c.p.c.

    La correttezza processuale è utilizzata per spiegare la preclusione alla proposizione tardiva di domande alternative nel giudizio monitorio oppositivo.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato come parametro del diritto di difesa, ma la Corte esclude che vi sia stata lesione del contraddittorio o del diritto alla prova.

  • art. 2 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al principio di vicinanza della prova, ma non ritenuto decisivo per spostare l’onere probatorio.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato come parametro di motivazione e giusto processo, ma la Corte esclude la motivazione apparente.

Massime di principio

  • In materia di prova del credito, la fattura e la documentazione contabile unilateralmente formata possono valere come meri indizi, ma non sono di per sé sufficienti quando il debitore contesti specificamente il rapporto o il titolo; in tal caso il creditore deve provare i fatti costitutivi della propria pretesa.
  • La violazione dell’art. 116 c.p.c. non coincide con una diversa lettura delle prove compiuta dal giudice di merito; in cassazione è censurabile solo l’uso di prove non dedotte, l’attribuzione di valore di prova legale a elementi non legali o la disapplicazione di una prova legale.
  • L’ordine di esibizione documentale e la richiesta di informazioni a terzi sono mezzi istruttori residuali e discrezionali: non possono essere utilizzati per supplire alla carenza probatoria della parte istante né sono sindacabili in cassazione come regola generale se il giudice li ritiene non indispensabili o irrilevanti.
  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la domanda di arricchimento senza causa dell’opposto è ammissibile solo entro i limiti temporali e strutturali fissati dalla disciplina processuale e dalla giurisprudenza di legittimità; se proposta tardivamente in una memoria successiva anziché nella comparsa di risposta, è inammissibile e non impone una pronuncia nel merito.
  • L’omessa pronuncia non sussiste quando il capo di domanda sia inammissibile o non sia stato ritualmente devoluto al giudice di appello; il vizio ex art. 112 c.p.c. richiede che il giudice abbia omesso di decidere su una domanda o eccezione validamente introdotta nel processo.
  • Gli interessi moratori di fonte speciale non si applicano automaticamente a rapporti sorti prima dell’entrata in vigore della disciplina, né quando la fattispecie non integri una transazione commerciale in senso tecnico.

Come è indicizzato

MaterieProveImpugnazioniSpese di liteConto correnteInadempimentoMandato
RamiProcesso civileBancario e finanziarioContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezzaGiudicato

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