Cassazione Civile, Ordinanza n. 22952/2023 del 27/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
Un ente gestore di un aeroporto aveva proposto opposizione avverso un'ingiunzione fiscale emessa dal comune per il pagamento di somme qualificate come COSAP, riferite all'occupazione di un'area del patrimonio indisponibile comunale utilizzata come aeroporto dopo un ordine di rilascio. In appello, l'ente gestore contestava: l'utilizzabilità della procedura e la natura della pretesa, sostenendo che il comune stesse in realtà agendo per il risarcimento del danno da occupazione senza titolo; l'applicabilità della COSAP nonostante la sospensione dell'ordine di rilascio disposta dal giudice amministrativo; l'applicabilità del canone a una struttura non aperta al pubblico come un aeroporto; l'inclusione nel prelievo di superfici soggette a uso civico; la correttezza del calcolo delle somme; e l'omessa pronuncia sulla dedotta tolleranza dell'occupazione da parte del comune. Il ricorso per cassazione articolava sei motivi, tutti incentrati su violazioni di legge, vizio di motivazione e omessa pronuncia, ma la Corte ha ritenuto per lo più le censure dirette a ottenere un riesame del merito o infondate in diritto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della corte d'appello che aveva solo parzialmente accolto l'impugnazione riducendo l'importo dell'ingiunzione. Ha ritenuto inammissibili o infondati tutti i motivi: il primo, perché mirava al riesame del fatto e della corretta applicazione delle tariffe; il secondo, perché la sospensione dell'ordine di rilascio non escludeva il diritto del comune al pagamento della COSAP quale corrispettivo dell'uso del bene patrimoniale; il terzo e il quarto, perché anch'essi sollecitavano un nuovo apprezzamento dei fatti sulla natura dell'area e sulle superfici del sedime aeroportuale; il quinto, perché privo di specifiche argomentazioni; il sesto, perché non vi era omessa pronuncia e comunque la pretesa tolleranza del comune non escludeva l'obbligo di corrispondere il canone fino alla scelta di un nuovo concessionario. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato nel primo motivo di ricorso, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché diretta al riesame dei fatti e delle tariffe applicate
L. n. 446/1997
richiamata per contestare l'applicabilità della COSAP; la Corte ha affermato che la sospensione del rilascio non esclude il diritto del comune al canone per l'occupazione del bene
richiamato per sostenere l'inapplicabilità della COSAP a un aeroporto non aperto al pubblico e a superfici con uso civico; la Corte ha ritenuto le censure inammissibili perché implicavano un riesame di fatto
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- La COSAP è dovuta in relazione al fatto oggettivo dell'utilizzazione di un bene appartenente al patrimonio pubblico da parte del privato, indipendentemente dalla pendenza di contestazioni sull'assetto del rapporto o sulla sospensione dell'ordine di rilascio.
- Le censure che mirano a rimettere in discussione la ricostruzione fattuale del giudice di merito o la quantificazione effettuata sulla base di tariffe regolamentari sono inammissibili in cassazione se non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata.
- L'eventuale sospensione dell'ordine di rilascio del bene non vale, di per sé, a escludere l'obbligo di corrispondere il corrispettivo per l'occupazione sino alla cessazione dell'utilizzo o al subentro di un nuovo gestore.
- La dedotta tolleranza dell'occupazione da parte dell'ente proprietario non integra omessa pronuncia se la questione è comunque incompatibile con l'accertato diritto al corrispettivo per l'uso del bene occupato.
- Quando la tariffazione regolamentare sia stata applicata secondo i parametri approvati, la contestazione della quantificazione richiede specifiche deduzioni idonee a superare l'accertamento del giudice di merito; altrimenti la censura resta generica e inammissibile.
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