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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11138/2023 del 27/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un soggetto che aveva svolto attività di consulente tecnico di parte in un procedimento amministrativo davanti al TAR Marche, per ottenere dal Comune il compenso di euro 23.868,00. La Corte d'appello, riformando il primo grado, aveva revocato il decreto ritenendo che l'incarico rientrasse tra i compiti connessi alla funzione dirigenziale rivestita dal creditore presso il Comune e applicando il principio di onnicomprensività del trattamento retributivo ex art. 23, comma 4, d.lgs. n. 165/2001, con condanna alla restituzione di quanto già riscosso. Il Comune ricorreva per cassazione deducendo, in un unico motivo, la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo anzitutto l'esistenza di un contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione della sentenza d'appello in punto spese, e comunque l'erroneità della compensazione delle spese. Il resistente proponeva ricorso incidentale con tre motivi: nullità della conversione del rito ordinario nel rito del lavoro e della decisione conseguente; violazione della disciplina sugli incarichi retribuiti dei dipendenti pubblici, sostenendo che l'attività fosse una prestazione professionale esterna, svolta fuori orario e dopo la cessazione del rapporto; violazione dell'art. 92 c.p.c. per la mancata compensazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale del Comune, rilevando un contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo della sentenza d'appello in materia di spese, contrasto che nel rito del lavoro determina nullità della sentenza ai sensi dell'art. 156, comma 2, c.p.c. La Corte ha invece dichiarato inammissibile il ricorso incidentale per difetto di specificità e di riferibilità alla decisione impugnata: il primo motivo non indicava concretamente il pregiudizio al diritto di difesa derivante dal cambio di rito; il secondo si risolveva in censure fattuali e non confrontate con le affermazioni della sentenza; il terzo era generico e comunque assorbito. Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha condannato il resistente al pagamento delle spese dei due gradi di merito e del giudizio di legittimità, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge proposto dal ricorrente principale e dal ricorrente incidentale.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    Viene richiamato per i motivi di nullità dedotti nel ricorso incidentale.

  • art. 91 c.p.c.

    La soccombenza impone la condanna alle spese, senza ragione di discostarsi da tale criterio nel caso deciso nel merito.

  • art. 92 c.p.c.

    È richiamato quanto alla compensazione delle spese, ma la Corte rileva che la censura incidentale è generica e non si confronta con l'orientamento secondo cui il giudice di merito non ha l'obbligo di motivare la mancata compensazione.

  • artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c.

    Sono richiamati per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • artt. 409, 433 e 439 c.p.c.

    Invocati dal ricorrente incidentale a sostegno della doglianza sulla conversione del rito nel rito del lavoro.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    Richiamato per affermare l'onere di specificità e completezza del ricorso per cassazione.

  • art. 369, n. 4, c.p.c.

    Richiamato congiuntamente all'art. 366, n. 6, per il difetto di specificità e di riferibilità alla sentenza impugnata.

  • art. 156, secondo comma, c.p.c.

    Il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione nel rito del lavoro determina nullità della sentenza.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte decide nel merito perché non sono necessari ulteriori accertamenti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Viene dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente incidentale, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato per il parametro di commisurazione dell'ulteriore contributo unificato.

  • art. 23, comma 4, d.lgs. n. 165/2001

    Era la norma applicata dalla Corte d'appello per ricondurre l'incarico alla funzione dirigenziale e negare il compenso autonomo.

  • art. 19 segg., d.P.R. n. 191/1979

    Richiamati dal ricorrente incidentale a sostegno della tesi della cumulabilità o autonomia dell'incarico professionale.

Massime di principio

  • Nel rito del lavoro, un contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione sulla statuizione finale, quando renda impossibile individuare con certezza il comando giudiziale, determina nullità della sentenza ai sensi dell'art. 156, comma 2, c.p.c.
  • Il dispositivo del rito del lavoro ha autonomia rispetto alla motivazione: le affermazioni motivazionali incompatibili con il dispositivo non possono essere usate per correggere o sostituire il comando finale, salvo che il contrasto sia solo apparente o meramente materiale.
  • Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, completi e riferiti puntualmente alla decisione impugnata; censure generiche o meramente fattuali sono inammissibili.
  • Chi deduce un error in procedendo deve indicare concretamente il pregiudizio subito al diritto di difesa, non essendo sufficiente allegare in astratto la violazione del rito.
  • Nel giudizio di legittimità, la censura sulla mancata compensazione delle spese deve confrontarsi con il principio secondo cui il giudice di merito non è tenuto a motivare specificamente la scelta di non compensare le spese, salvo i casi previsti dalla legge.
  • Quando la cassazione accoglie il ricorso principale e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere la causa nel merito ex art. 384 c.p.c. e provvedere direttamente sulle spese.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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