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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11311/2025 del 29/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente della riscossione)

La controversia

La controversia nasce da un’azione revocatoria ordinaria proposta per far dichiarare inefficace, nei confronti del creditore procedente, la compravendita con cui una società aveva ceduto alcuni immobili a un’altra società. In primo grado la domanda era stata rigettata perché non ritenuto sussistente l’eventus damni: il giudice aveva valorizzato il fatto che la vendita aveva consentito di reperire liquidità per pagare parte dei debiti e che il patrimonio residuo appariva ancora idoneo a soddisfare i creditori, oltre alla ritenuta non vilezza del prezzo. Nel frattempo la società alienante era fallita e il curatore era intervenuto nel giudizio di appello, facendo proprie le ragioni dell’originario appellante. Davanti alla Corte di cassazione la curatela ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c., assumendo che la corte territoriale avesse trascurato fatti decisivi emersi dagli atti fallimentari e contabili, tra cui la sostanziale incapienza del patrimonio residuo, la cessazione dell’attività, il mancato accantonamento del ricavato della vendita e ulteriori risultanze documentali; con il secondo ha dedotto l’omesso esame di fatti decisivi relativi alla scientia fraudis, sostenendo che la corte avrebbe erroneamente ritenuto superfluo accertarla e che invece avrebbero dovuto essere valutati i rapporti di parentela tra le parti, il prezzo inferiore al valore di mercato e la successiva locazione dell’immobile venduto all’alienante da parte dell’acquirente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi, esaminati congiuntamente, fossero proposti in violazione dell’art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c., perché la sentenza d’appello risultava conforme a quella di primo grado quanto alle ragioni di fatto, con conseguente preclusione del vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. Ha inoltre osservato che le doglianze erano formulate in modo generico, senza indicare adeguatamente il dato extratestuale da cui ricavare il fatto omesso e senza rispettare l’onere di specificazione ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.; inoltre molte delle circostanze indicate non integravano veri e propri "fatti" storici, ma valutazioni, deduzioni difensive o elementi istruttori. Quanto al secondo motivo, ha ribadito che il vizio di omesso esame non può essere usato per contestare la ricostruzione dei presupposti dell’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. né per censurare il mancato esame di atti o documenti in sé. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata attività difensiva degli intimati. È stato infine dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione; omesso esame di fatti decisivi

    Il vizio è deducibile solo nei limiti dell’omesso esame di un fatto storico decisivo; non può essere utilizzato per contestare valutazioni, deduzioni, elementi istruttori o la ricostruzione complessiva della vicenda.

  • art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

    quando la sentenza di appello sia conforme in facto ... non è deducibile il vizio di cui all'art. 360, 1° comma, n. 5

    Se la decisione di appello è conforme a quella di primo grado quanto alle ragioni di fatto, il vizio motivazionale ex art. 360 n. 5 c.p.c. è precluso.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    requisito a pena d’inammissibilità

    Chi deduce un vizio deve indicare specificamente gli atti e i documenti rilevanti, il loro contenuto e la loro collocazione nel processo.

  • art. 2901 c.c.

    La censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. non può essere usata per contestare direttamente la valutazione dei presupposti dell’azione revocatoria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    In caso di inammissibilità del ricorso la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. richiede l’indicazione di un preciso fatto storico, decisivo e discusso tra le parti: non bastano contestazioni su valutazioni, argomentazioni difensive, prove o documenti considerati nel loro complesso.
  • La preclusione di cui all’art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c. opera quando la sentenza di appello conferma la decisione di primo grado sulle stesse questioni di fatto, impedendo di denunciare in cassazione il vizio motivazionale di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c.
  • L’omesso esame di fatti decisivi va allegato con specificità, indicando il fatto, il dato extratestuale che ne dimostra l’esistenza e il momento processuale in cui è stato discusso; la generica riproposizione del materiale istruttorio non è sufficiente.
  • Il vizio di omesso esame non può essere impiegato per ottenere una nuova valutazione dei presupposti sostanziali di un’azione revocatoria o per sollecitare un riesame del merito della causa sotto forma di censura motivazionale.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e la controparte non svolge attività difensiva in cassazione, non vi è luogo a liquidazione delle spese, ma resta fermo l’onere dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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