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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15543/2026 del 29/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Sondrio per detenzione e cessione di stupefacenti e per falso in documento, contestando esclusivamente il capo relativo alla recidiva. Ha dedotto la violazione di legge e di norme processuali e sostanziali, sostenendo che mancasse la prova dei precedenti penali: il certificato penale a suo nome sarebbe risultato negativo, non sarebbe emersa alcuna precedente condanna e non potrebbero essergli attribuiti eventuali alias in assenza di attestazioni giudiziali o amministrative idonee a dimostrare la riferibilità delle ulteriori generalità alla sua persona. Chiedeva quindi l'annullamento della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo fosse non consentito in sede di legittimità perché sostanzialmente reiterativo di censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza una critica analitica della motivazione impugnata e senza una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto. Nel merito ha comunque osservato che la Corte territoriale aveva logicamente valorizzato le dichiarazioni rese dall'imputato in sede di interrogatorio di convalida, ritenute utilizzabili e non dimostrate inattendibili, nonché ulteriori elementi oggettivi, tra cui il CUI e l'elenco dei precedenti dattiloscopici, dai quali emergevano plurimi precedenti penali e la riferibilità degli alias alla medesima persona. Conseguentemente la recidiva era stata legittimamente riconosciuta e la maggiore pericolosità dell'imputato giustificava una risposta sanzionatoria più severa. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    norma incriminatrice posta a fondamento della condanna per reati in materia di stupefacenti.

  • art. 477 c.p.

    norma contestata in relazione all'art. 482 c.p., relativa alla falsità materiale commessa da privato in certificati o autorizzazioni amministrative.

  • art. 482 c.p.

    norma richiamata quale disposizione di riferimento per il reato di falsità contestato.

  • art. 606 c.p.p.

    parametro del ricorso per cassazione invocato per denunciare violazione di legge e vizio di motivazione.

  • art. 66 c.p.p.

    richiamato dalla difesa in tema di accertamento dell'identità dell'imputato e delle generalità attribuitegli.

  • art. 99 c.p.

    norma sulla recidiva, la cui applicazione è stata contestata per asserita mancanza di prova dei precedenti penali.

  • art. 616 c.p.p.

    base normativa della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata: sono inammissibili le censure meramente riproduttive di questioni già dedotte e disattese in appello, se non accompagnate da una critica analitica e da puntuali argomentazioni di diritto.
  • Le dichiarazioni rese dall'imputato in sede di interrogatorio di convalida possono essere valutate come elemento probatorio dal giudice di merito, anche nel rito abbreviato, e non sono inutilizzabili per il solo fatto di provenire dall'imputato.
  • La prova dei precedenti penali e della riferibilità delle diverse generalità alla medesima persona può essere desunta anche da elementi oggettivi di identificazione, come il codice univoco identificativo e gli elenchi dattiloscopici, quando essi consentano un accertamento certo dell'identità.
  • Il riconoscimento della recidiva è legittimo quando i precedenti risultino adeguatamente accertati; tale dato può fondare anche un giudizio di maggiore pericolosità e giustificare un trattamento sanzionatorio più severo.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccioFalsità in atto pubblico
RamiProcesso penaleReati tributari
IstitutiOnere della prova

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