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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13418/2024 del 15/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un dipendente volta a ottenere il riconoscimento dell'inquadramento in un livello professionale superiore, con effetti economici dal 1 gennaio 2012, per asserito svolgimento di mansioni corrispondenti alla qualifica Q-Quadro / posizione retributiva Q1 prevista dal CCNL di riferimento, corrispondente a una precedente posizione di quadro professionale. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo che le prove raccolte dimostrassero lo svolgimento di attività non meramente esecutive, ma di gestione operativa complessa, con autonomia decisionale, iniziativa e responsabilità, oltre al riscontro documentale e testimoniale. La società datrice ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente o omessa su complessità delle mansioni, autonomia e responsabilità; 2) violazione delle regole di interpretazione del CCNL, dell'art. 2103 c.c., dell'art. 2697 c.c. e delle norme processuali sulla prova, sostenendo che i giudici di merito non avessero considerato le reali mansioni svolte; 3) violazione dell'art. 2697 c.c. e del principio di non contestazione, per avere la Corte d'appello ritenuto non contestati alcuni documenti valorizzati dal primo giudice; 4) ulteriore nullità della sentenza per avere ritenuto applicabile la posizione retributiva Q1, nonostante la previsione contrattuale sulla valutazione di merito aziendale per i passaggi di livello; 5) violazione dell'art. 246 c.p.c. per mancata esclusione o svalutazione della testimonianza di un teste ritenuto inattendibile perché coinvolto in un contenzioso analogo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi con cui si denunciava carenza motivazionale, osservando che la Corte d'appello aveva esposto in modo chiaro e sufficiente le ragioni della decisione, specificando le attività svolte dal lavoratore e qualificandole come gestione operativa complessa, con autonomia e responsabilità. Ha inoltre precisato che il giudice di merito non è tenuto a esaminare espressamente ogni singola allegazione, potendo ritenersi implicitamente disattese le tesi incompatibili con la soluzione adottata. I motivi fondati sulla violazione degli artt. 2697, 115 e 116 c.p.c. sono stati dichiarati inammissibili o comunque infondati perché diretti, in realtà, a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e non a denunciare una vera inversione dell'onere della prova o l'utilizzo di prove non introdotte dalle parti. Quanto all'art. 246 c.p.c., la censura è stata ritenuta inammissibile perché la doglianza riguardava la mera attendibilità del teste, non la sua incapacità a testimoniare in senso tecnico. La Corte ha quindi confermato la decisione di merito e condannato la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, oltre al contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione è sufficiente quando espone, in modo conciso ma comprensibile, gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione; non occorre una risposta espressa a ogni singola allegazione delle parti.

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure di legittimità devono colpire specifici errori di diritto o anomalie motivazionali tipizzate; non possono essere utilizzate per sollecitare una diversa lettura del merito o delle prove.

  • art. 1362 c.c.

    La deduzione di violazione dei canoni ermeneutici richiede una specifica indicazione del modo in cui il giudice di merito avrebbe disatteso la regola interpretativa; non basta una critica alla valutazione del contenuto contrattuale.

  • art. 2103 c.c.

    Il giudizio sul superiore inquadramento deve essere ancorato alla concreta riconducibilità delle mansioni svolte alla qualifica rivendicata.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell'onere della prova è configurabile solo se il giudice abbia attribuito l'onere a una parte diversa da quella onerata; non quando si contesti la valutazione delle prove raccolte.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è deducibile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei poteri officiosi; non rileva la scelta di attribuire diversa forza persuasiva alle prove offerte.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura è ammissibile solo se il giudice abbia attribuito a una prova un valore legale diverso da quello previsto dalla legge o abbia dichiarato di applicare il prudente apprezzamento in presenza di prova legale.

  • art. 433 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma senza che la Corte vi ravvisasse un autonomo profilo decisivo; la doglianza è stata letta come attacco alla valutazione delle prove e non come specifica violazione processuale.

  • art. 434 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto decisivo ai fini del decisum; la Corte ha escluso che la decisione d'appello avesse fatto applicazione del principio di non contestazione.

  • art. 246 c.p.c.

    L'incapacità a testimoniare richiede un interesse giuridico, personale, concreto e attuale; il mero interesse di fatto o la pendenza di altro contenzioso analogo incidono al più sull'attendibilità, non sull'ammissibilità della testimonianza.

  • D.P.R. n. 115 del 2002

    È stato posto a carico della parte soccombente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la denuncia di nullità della sentenza per motivazione apparente o omessa è infondata se la decisione di merito espone in modo intelligibile le ragioni fattuali e giuridiche della statuizione, anche senza rispondere analiticamente a tutte le singole deduzioni.
  • Le censure fondate sugli artt. 2697, 115 e 116 c.p.c. sono ammissibili solo quando denunciano un vero errore di regola sulla ripartizione dell'onere probatorio o sull'utilizzo di prove non consentite; non sono utilizzabili per ottenere una rivalutazione del merito o delle risultanze istruttorie.
  • La violazione dei canoni di interpretazione contrattuale va dedotta indicando in modo specifico quale regola ermeneutica sia stata disattesa e in che termini; non è sufficiente contrapporre una lettura alternativa del contratto o del CCNL.
  • Nel giudizio di superiore inquadramento, ciò che conta è la concreta qualità delle mansioni effettivamente svolte, valutate nella loro complessiva portata organizzativa e di responsabilità, non la mera denominazione formale delle attività.
  • L'art. 246 c.p.c. riguarda l'incapacità a testimoniare e non l'attendibilità del testimone: un interesse solo di fatto, anche se derivante da contenziosi analoghi, non comporta incapacità, ma può rilevare solo nella valutazione della credibilità della deposizione.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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