Cassazione Civile, Ordinanza n. 13418/2024 del 15/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un dipendente volta a ottenere il riconoscimento dell'inquadramento in un livello professionale superiore, con effetti economici dal 1 gennaio 2012, per asserito svolgimento di mansioni corrispondenti alla qualifica Q-Quadro / posizione retributiva Q1 prevista dal CCNL di riferimento, corrispondente a una precedente posizione di quadro professionale. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo che le prove raccolte dimostrassero lo svolgimento di attività non meramente esecutive, ma di gestione operativa complessa, con autonomia decisionale, iniziativa e responsabilità, oltre al riscontro documentale e testimoniale. La società datrice ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente o omessa su complessità delle mansioni, autonomia e responsabilità; 2) violazione delle regole di interpretazione del CCNL, dell'art. 2103 c.c., dell'art. 2697 c.c. e delle norme processuali sulla prova, sostenendo che i giudici di merito non avessero considerato le reali mansioni svolte; 3) violazione dell'art. 2697 c.c. e del principio di non contestazione, per avere la Corte d'appello ritenuto non contestati alcuni documenti valorizzati dal primo giudice; 4) ulteriore nullità della sentenza per avere ritenuto applicabile la posizione retributiva Q1, nonostante la previsione contrattuale sulla valutazione di merito aziendale per i passaggi di livello; 5) violazione dell'art. 246 c.p.c. per mancata esclusione o svalutazione della testimonianza di un teste ritenuto inattendibile perché coinvolto in un contenzioso analogo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi con cui si denunciava carenza motivazionale, osservando che la Corte d'appello aveva esposto in modo chiaro e sufficiente le ragioni della decisione, specificando le attività svolte dal lavoratore e qualificandole come gestione operativa complessa, con autonomia e responsabilità. Ha inoltre precisato che il giudice di merito non è tenuto a esaminare espressamente ogni singola allegazione, potendo ritenersi implicitamente disattese le tesi incompatibili con la soluzione adottata. I motivi fondati sulla violazione degli artt. 2697, 115 e 116 c.p.c. sono stati dichiarati inammissibili o comunque infondati perché diretti, in realtà, a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e non a denunciare una vera inversione dell'onere della prova o l'utilizzo di prove non introdotte dalle parti. Quanto all'art. 246 c.p.c., la censura è stata ritenuta inammissibile perché la doglianza riguardava la mera attendibilità del teste, non la sua incapacità a testimoniare in senso tecnico. La Corte ha quindi confermato la decisione di merito e condannato la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, oltre al contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
La motivazione è sufficiente quando espone, in modo conciso ma comprensibile, gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione; non occorre una risposta espressa a ogni singola allegazione delle parti.
Le censure di legittimità devono colpire specifici errori di diritto o anomalie motivazionali tipizzate; non possono essere utilizzate per sollecitare una diversa lettura del merito o delle prove.
La deduzione di violazione dei canoni ermeneutici richiede una specifica indicazione del modo in cui il giudice di merito avrebbe disatteso la regola interpretativa; non basta una critica alla valutazione del contenuto contrattuale.
Il giudizio sul superiore inquadramento deve essere ancorato alla concreta riconducibilità delle mansioni svolte alla qualifica rivendicata.
La violazione dell'onere della prova è configurabile solo se il giudice abbia attribuito l'onere a una parte diversa da quella onerata; non quando si contesti la valutazione delle prove raccolte.
La violazione è deducibile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei poteri officiosi; non rileva la scelta di attribuire diversa forza persuasiva alle prove offerte.
La censura è ammissibile solo se il giudice abbia attribuito a una prova un valore legale diverso da quello previsto dalla legge o abbia dichiarato di applicare il prudente apprezzamento in presenza di prova legale.
Richiamato dalla ricorrente, ma senza che la Corte vi ravvisasse un autonomo profilo decisivo; la doglianza è stata letta come attacco alla valutazione delle prove e non come specifica violazione processuale.
Richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto decisivo ai fini del decisum; la Corte ha escluso che la decisione d'appello avesse fatto applicazione del principio di non contestazione.
L'incapacità a testimoniare richiede un interesse giuridico, personale, concreto e attuale; il mero interesse di fatto o la pendenza di altro contenzioso analogo incidono al più sull'attendibilità, non sull'ammissibilità della testimonianza.
È stato posto a carico della parte soccombente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la denuncia di nullità della sentenza per motivazione apparente o omessa è infondata se la decisione di merito espone in modo intelligibile le ragioni fattuali e giuridiche della statuizione, anche senza rispondere analiticamente a tutte le singole deduzioni.
- Le censure fondate sugli artt. 2697, 115 e 116 c.p.c. sono ammissibili solo quando denunciano un vero errore di regola sulla ripartizione dell'onere probatorio o sull'utilizzo di prove non consentite; non sono utilizzabili per ottenere una rivalutazione del merito o delle risultanze istruttorie.
- La violazione dei canoni di interpretazione contrattuale va dedotta indicando in modo specifico quale regola ermeneutica sia stata disattesa e in che termini; non è sufficiente contrapporre una lettura alternativa del contratto o del CCNL.
- Nel giudizio di superiore inquadramento, ciò che conta è la concreta qualità delle mansioni effettivamente svolte, valutate nella loro complessiva portata organizzativa e di responsabilità, non la mera denominazione formale delle attività.
- L'art. 246 c.p.c. riguarda l'incapacità a testimoniare e non l'attendibilità del testimone: un interesse solo di fatto, anche se derivante da contenziosi analoghi, non comporta incapacità, ma può rilevare solo nella valutazione della credibilità della deposizione.
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