Cassazione Penale, Sentenza n. 18173/2024 del 08/05/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Salerno che, in parziale riforma del Tribunale di Salerno, aveva dichiarato l'intervenuta prescrizione per il delitto di concorso in peculato (capo A) nei confronti di Cuozzo e Sale, ridotto le pene di Calenda e Volpe per reati collegati e confermato responsabilità e statuizioni civili in favore della Provincia di Salerno. I ricorrenti deducevano, a vario titolo: vizio di motivazione, pretermissione di motivi d'appello, erronea qualificazione giuridica della condotta (peculato vs truffa aggravata), travisamento delle prove, mancata valutazione di consulenze tecniche e intercettazioni, errori sulla confisca e sulle statuizioni civili, nonché violazioni di norme di contabilità e di procedura.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati alcuni profili: ha riqualificato la condotta contestata al capo A (riguardante i falsi attestati di esecuzione dei lavori della Strada Provinciale n.108) come truffa aggravata (art.110, 640-bis c.p.) piuttosto che peculato, stante l'assenza della disponibilità giuridica/autonoma del denaro da parte di Cuozzo e, a maggior ragione, di Sale. Per effetto della diversa qualificazione e del conteggio dei termini di prescrizione (tenuto conto anche del lungo periodo di sospensione e della durata del primo grado), la prescrizione del reato è risultata maturata nel 2017, anteriore alla sentenza di primo grado del 2022; conseguentemente la Cassazione ha annullato senza rinvio le statuizioni civili nei confronti di Cuozzo e Sale e ha revocato la pronunzia di peculato. Quanto a Volpe, per i reati di peculato e di falso sono maturati i termini di prescrizione: la sentenza è stata annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione. Per Calenda la questione è stata invece rimessa al giudice del rinvio (annullamento con rinvio) per approfondire il suo ruolo e la responsabilità dolosa, anche perché Calenda aveva rinunciato alla prescrizione; pertanto con riguardo a lui la sentenza è annullata con rinvio per un nuovo esame.
Norme richiamate
Norma sul reato di peculato; nella decisione si valuta se la condotta rientri in questa fattispecie ma la Corte ha ritenuto che per alcuni imputati mancasse la disponibilità dell'ente sul bene e quindi non ricorresse il peculato
art. 640 e art. 640-bis cod. pen.
Norme sulla truffa e truffa aggravata; la Corte ha riqualificato il fatto (capo A) come truffa aggravata perché gli imputati non avevano la disponibilità del denaro e si sarebbero serviti di artifici e raggiri per far conseguire l'ingiusto profitto agli imprenditori
Concorso di persone nel reato; usato per ricondurre partecipazioni alla fattispecie di truffa
Disciplina della prescrizione; applicata per determinare la maturazione del termine massimo, tenendo conto delle sospensioni processuali e della durata dei gradi di giudizio
Regole sulla prevalenza della formula assolutoria; richiamata per escludere la modifica della formula in mancanza di prova piena dell'innocenza
Principio di motivazione della sentenza di assoluzione e delle statuizioni che conseguono; citato nei profili relativi alla correttezza motivazionale della corte territoriale
Statuizioni civili in sentenza penale; la Cassazione ha revocato le statuizioni civili quando la prescrizione del reato è risultata anteriore alla sentenza di primo grado
Confisca per equivalente; la Corte osserva che la confisca per equivalente ha natura sanzionatoria e la sua applicabilità dipende dalla normativa e dalla decorrenza temporale dei fatti
Rapporto tra confisca ed estinzione del reato dopo la sentenza di primo grado; la Corte ha richiamato orientamenti sulla non applicabilità retroattiva per fatti commessi prima dell'introduzione della norma
Reati di falso e aggravanti (es. efficacia fidefacente); la Corte d'appello aveva ritenuto l'aggravante dell'art.476 comma 2 per i mandati, profilo su cui la Cassazione ha ordinato ulteriori approfondimenti per Calenda ma ha riconosciuto per Volpe la prescrizione
art. 184 e 152 d.lgs. n. 267/2000
Norme sul bilancio e contabilità degli enti locali; chiamate in causa nei ricorsi per verificare obblighi e doveri d'ufficio dei dirigenti nell'ambito delle liquidazioni
art. 48, 157, 117, 2 cod. pen. e art. 25 Cost.
Richiami alla normativa penale e principi costituzionali invocati dalle difese (es. responsabilità personale, tipicità e configurabilità dei reati)
Massime di principio
- Distinzione peculato vs truffa: il criterio chiave è la disponibilità del denaro/beni. Se il pubblico ufficiale ha già la disponibilità giuridica o materiale delle somme, la fattispecie è peculato; se l'agente non ha tale disponibilità e se la procura del bene è ottenuta tramite artifici o raggiri, la fattispecie è truffa (anche se le condotte includono falsificazioni documentali).
- Effetto della qualificazione sul termine di prescrizione: la corretta ricostruzione giuridica del fatto può comportare termini di prescrizione diversi; se la prescrizione è maturata prima della sentenza di primo grado, le statuizioni civili devolute in quella sede possono essere revocate.
- Ruolo delle posizioni gerarchiche: l'assoluzione o l'assenza di dolo dei funzionari sovraordinati può incidere sulla responsabilità dei soggetti privati o dei subalterni, influenzando la qualificazione giuridica (se il denaro non era nella disponibilità degli imputati, è più probabile la truffa).
- Confisca e retroattività normativa: le misure come la confisca per equivalente hanno natura sanzionatoria e la loro applicabilità può essere limitata per fatti commessi anteriormente a specifiche modifiche legislative; va valutata la decorrenza delle norme.
- Rinuncia alla prescrizione: se un imputato rinuncia alla prescrizione, non potrà poi beneficiare del decorso del termine; ciò può determinare l'obbligo di rinvio per ulteriore approfondimento nel merito rispetto ad altri coimputati che invece possono vedere il reato estinto per prescrizione.
- Importanza della motivazione: censure per carenza o vizio di motivazione (omessa valutazione di prove, consulenze, intercettazioni) possono imporre annullamenti con rinvio per consentire al giudice di merito un esame più approfondito della partecipazione e del grado di responsabilità.
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