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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07265/2024 del 19/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (straniero)

La controversia

La vicenda riguarda la proroga del trattenimento di un cittadino nigeriano presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Palazzo San Gervasio, disposta dal Giudice di Pace di Melfi su richiesta della Questura di Potenza nell'ambito dell'esecuzione di un provvedimento di espulsione emanato dal Prefetto di Milano. La Questura aveva rappresentato la necessità di ulteriori accertamenti identificativi, l'attivazione di procedure diplomatico-consolari per ottenere il lasciapassare, la presenza di precedenti di polizia e penali e l'esistenza di un riconoscimento consolare con partenza prevista in data successiva. Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza deducendo, con un unico motivo, la violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per falsa o errata applicazione degli artt. 13 e 14 del testo unico immigrazione e degli artt. 24 e 111 Cost., sostenendo che il Giudice di Pace non aveva indicato i presupposti specifici della proroga ma si era limitato a utilizzare un modulo standard barrando la casella relativa alla sussistenza dei presupposti, così rendendo la motivazione meramente apparente o inesistente.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il provvedimento di proroga del trattenimento fosse privo di motivazione, anche solo succinta, perché il giudice di merito si era limitato a un richiamo stereotipato ai presupposti di legge senza esplicitare gli elementi concreti posti a fondamento della proroga. In considerazione della natura della misura e della necessità di verificare specificamente i presupposti legali del trattenimento dello straniero, il provvedimento è stato cassato senza rinvio, poiché era decorso il termine perentorio entro cui la convalida doveva essere disposta. Quanto alle spese, la Corte ha escluso una regolazione delle stesse nel giudizio di legittimità, richiamando la disciplina del patrocinio a spese dello Stato e affermando che la liquidazione delle spese e del compenso del difensore dovrà essere effettuata dal Giudice di Pace di Melfi secondo le regole indicate nel d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    è stato invocato quale vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto per censurare la motivazione del provvedimento impugnato

  • art. 13 d.lgs. n. 286/1998

    richiamato dal ricorrente come norma disciplinante l'espulsione e i presupposti del trattenimento

  • art. 14 d.lgs. n. 286/1998

    la Corte lo richiama come base normativa del trattenimento e afferma che il mero richiamo formale ai suoi presupposti non integra motivazione sufficiente

  • art. 24 Cost.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della censura di carenza di motivazione e lesione del diritto di difesa

  • art. 111 Cost.

    richiamato dal ricorrente a sostegno dell'esigenza di motivazione del provvedimento giurisdizionale

  • art. 370, comma 1, c.p.c.

    richiamato per la costituzione delle amministrazioni intimate ai fini dell'eventuale partecipazione all'udienza

  • art. 82 d.P.R. n. 115/2002

    richiamato in tema di liquidazione del compenso e delle spese del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato

  • art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115/2002

    indicato come norma che attribuisce la liquidazione al giudice del procedimento; nel caso di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata

  • art. 133 d.P.R. n. 115/2002

    ritenuto non applicabile alla soccombenza di un'Amministrazione statale, poiché la condanna alle spese in favore dello Stato riguarda l'ipotesi di parte soccombente non ammessa al patrocinio

  • art. 14 D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286

    citato nel provvedimento impugnato quale fondamento della proroga del trattenimento, ma la Corte ha escluso che il richiamo generico alla norma basti a motivare la decisione

Massime di principio

  • Nel procedimento di convalida o proroga del trattenimento amministrativo dello straniero il provvedimento giudiziale deve contenere una motivazione effettiva, anche se sintetica, che esponga gli specifici elementi fattuali e giuridici giustificativi della misura.
  • Il mero richiamo stereotipato ai presupposti di legge o l'uso di un modulo prestampato barrato non soddisfa l'obbligo di motivazione quando manchi l'indicazione concreta delle ragioni della proroga.
  • Quando il termine perentorio per la convalida o proroga sia già decorso, la cassazione del provvedimento avviene senza rinvio, poiché non residua alcuno spazio per una nuova decisione del giudice di merito.
  • In caso di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato vittoriosa contro un'Amministrazione statale, la liquidazione del compenso e delle spese del difensore segue la disciplina speciale del d.P.R. n. 115/2002 e non comporta una ordinaria statuizione di condanna alle spese in favore dello Stato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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