Sentenza del 23/05/2024 n. 14473 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’imposta di registro, applicata con aliquota proporzionale del 3% alla sentenza n. 2503/2010 del Tribunale di Ferrara, che aveva accolto una revocatoria fallimentare relativa a pagamenti e condannato FEA alla restituzione delle somme. L’Agenzia ha contestato la decisione della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, che aveva annullato la tassazione proporzionale ritenendo applicabile l’imposta fissa e valorizzando l’alternatività IVA-registro, poiché il rapporto sottostante derivava da un contratto d’appalto soggetto a IVA. Ha dedotto, da un lato, la violazione dell’art. 8, comma 1, lett. b) ed e), della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986 e, dall’altro, la violazione dell’art. 40 dello stesso decreto. FEA aveva inoltre eccepito la tardività del ricorso per cassazione, notificato il 16 agosto 2019, e che l’Agenzia non avesse impugnato tutte le rationes decidendi.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto entrambe le eccezioni preliminari della contribuente: il ricorso era tempestivo in applicazione della sospensione di nove mesi prevista dall’art. 6, comma 11, del D.L. n. 119/2018, considerata la pubblicazione della sentenza il 14 maggio 2018; inoltre, l’Agenzia aveva censurato anche la ratio relativa al rapporto sottostante soggetto a IVA. Ha accolto entrambi i motivi dell’Agenzia. La sentenza che accoglie la revocatoria fallimentare di un pagamento e condanna alla restituzione di somme è soggetta all’imposta proporzionale del 3% prevista dall’art. 8, comma 1, lett. b), e non all’imposta fissa della lett. e): la restituzione determina un immediato trasferimento di ricchezza alla massa e non equivale all’annullamento o alla risoluzione dell’atto. Anche la condanna relativa a un credito ceduto, pur originato da un rapporto soggetto a IVA, sconta l’imposta di registro proporzionale. La Corte ha quindi cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso introduttivo di FEA, confermando così l’avviso di liquidazione. Spese dei gradi di merito compensate; FEA condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 8.000 euro per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 6, comma 11, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119
Ai sensi dell' art. 6 , comma 11, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 , entrato in vigore il 24 ottobre, "per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 luglio 2019".
Per le controversie definibili, i termini di impugnazione che scadono nel periodo indicato sono sospesi per nove mesi. Nel caso concreto la sospensione ha reso tempestivo il ricorso per cassazione.
Art. 8, comma 1, lett. b) ed e), Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Sulla base di tali disposizioni va dunque confermato che "I provvedimenti dell'Autorità giudiziaria recanti condanna al pagamento o alla restituzione di somme di denaro sono assoggettati, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b), della parte prima della tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 cit., a tassazione proporzionale, salvo che abbiano ad oggetto anche l'annullamento o la declaratoria di nullità dell'atto nel qual caso l'imposta deve essere determinata in misura fissa ai sensi della lett. e) del citato art. 8."
La condanna al pagamento o alla restituzione di denaro è soggetta a tassazione proporzionale; l’imposta fissa si applica se il provvedimento ha anche per oggetto l’annullamento o la dichiarazione di nullità dell’atto. La revocatoria fallimentare di un pagamento, con condanna alla restituzione, non è assimilabile a tali ipotesi: produce un trasferimento di ricchezza a favore del fallimento e ricade nella lett. b).
Art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Con la seconda censura si denuncia violazione di norme di diritto ( art. 40 D.P.R. n. 131/1986 ) e si lamenta che la CTR abbia erroneamente affermato che "i pagamenti alla cui restituzione l'odierna appellante è stata costretta dalla citata sentenza civile fondano la loro derivazione nel contratto d'appalto tra la Coop e la A.A. Srl, contratto che... era stato sottoposto ad IVA", con conseguente irrilevanza dei pagamenti, derivanti dal contratto, effettuati fra debitore ceduto e appellante.
La soggezione a IVA del rapporto sottostante non esclude, nel caso deciso, l’imposta di registro proporzionale sulla sentenza di condanna relativa a un credito ceduto. La Corte precisa che la condanna pronunciata a favore del cessionario contro il debitore ceduto è soggetta a registro proporzionale anche se il credito deriva da un rapporto soggetto a IVA.
Art. 384 c.p.c.
Per le suesposte considerazioni, rilevato che la CTR non ha fatto corretta applicazione di tali principi, il ricorso va accolto; segue la cassazione della sentenza impugnata e, poiché non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, sussistono i presupposti per la decisione nel merito ex art. 384 cod. proc. civ. con il rigetto del ricorso introduttivo.
Quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione, cassata la decisione impugnata, può decidere direttamente nel merito. Qui ha quindi rigettato il ricorso originario della contribuente.
Art. 31 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267
L'acquisizione del bene revocato alla massa attiva della procedura non ne comporta, pertanto, unicamente il recupero alla funzione di garanzia generale dei creditori sancita dall' art. 2740 cod. civ. a carico del patrimonio del debitore esecutato, ma conferisce al curatore (cui compete, ai sensi dell' art. 31 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 l'amministrazione del patrimonio del fallito, anche per quanto concerne i beni sopravvenuti) il potere di apprensione del bene medesimo non soltanto per sottoporlo ad espropriazione, ma anche per gestirlo nell'interesse della massa.
Nella procedura fallimentare il curatore amministra il patrimonio del fallito, compresi i beni acquisiti alla massa in seguito alla revocatoria, e può apprenderli e gestirli nell’interesse collettivo dei creditori. La Corte richiama tale funzione nel distinguere gli effetti della revocatoria fallimentare da quelli della revocatoria ordinaria.
Art. 2740 c.c.
L'acquisizione del bene revocato alla massa attiva della procedura non ne comporta, pertanto, unicamente il recupero alla funzione di garanzia generale dei creditori sancita dall' art. 2740 cod. civ. a carico del patrimonio del debitore esecutato, ma conferisce al curatore (cui compete, ai sensi dell' art. 31 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 l'amministrazione del patrimonio del fallito, anche per quanto concerne i beni sopravvenuti) il potere di apprensione del bene medesimo non soltanto per sottoporlo ad espropriazione, ma anche per gestirlo nell'interesse della massa.
La garanzia patrimoniale generale dei creditori costituisce una delle funzioni dell’acquisizione dei beni revocati alla massa. Nel fallimento, tuttavia, il recupero può anche consentire al curatore di amministrare il bene nell’interesse della procedura.
Massime di principio
- Per individuare l’aliquota di registro applicabile a una sentenza, occorre considerare il suo contenuto e i suoi effetti sostanziali: una condanna alla restituzione di somme è normalmente soggetta a imposta proporzionale; la misura fissa richiede che il provvedimento dichiari anche la nullità o disponga l’annullamento dell’atto nei termini previsti dalla legge.
- La revocatoria fallimentare di un pagamento, seguita dalla condanna del destinatario alla restituzione del denaro, non si limita a rendere il pagamento inopponibile alla procedura: determina un trasferimento immediato di ricchezza alla massa e comporta tassazione proporzionale.
- Non va automaticamente esteso alla revocatoria di pagamenti o crediti il trattamento fiscale riconosciuto alla revocatoria di una compravendita immobiliare: occorre distinguere l’oggetto dell’atto e gli effetti restitutori o traslativi concretamente prodotti.
- La circostanza che il credito azionato derivi da un rapporto soggetto a IVA non esclude, secondo la decisione, l’imposta di registro proporzionale sulla sentenza di condanna pronunciata a favore del cessionario contro il debitore ceduto.
- Nelle controversie definibili, la sospensione prevista dall’art. 6, comma 11, del D.L. n. 119/2018 può incidere sulla tempestività delle impugnazioni; la sua applicazione va verificata rispetto alla data di scadenza del termine e al periodo stabilito dalla norma.
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