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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33844/2025 del 15/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di conferma degli arresti domiciliari disposti dal GIP per il reato di corruzione (art. 319 c.p.) contestato a Muscatello per presunti favori nel rilascio/accelerazione di visti dall'ambasciata italiana a Dhaka tra il 2021 e il 2023. Il ricorso censura: insufficiente e contraddittoria motivazione sulla gravità indiziaria (ruolo effettivo dell'imputato e delle competenze), inattendibilità delle dichiarazioni del deputato denunciante Di Giuseppe, inutilizzabilità dei messaggi WhatsApp e di altri file audio-video per vizi formali (mancata indicazione nell'atto di sequestro, assenza dell'originale digitale, violazione art. 15 Cost. / art. 8 CEDU), violazione dell'art. 68 Cost. per intercettazione di parlamentare, illegittima attività di agente provocatore ai sensi dell'art. 9 L. 146/2006, e carenza delle esigenze cautelari (pericolo di fuga, reiterazione, inquinamento probatorio). In via aggiunta si eccepisce la mancata preventiva autorizzazione giudiziaria per l'accesso ai dati informatici alla luce della Direttiva UE 2016/680 e della giurisprudenza CJEU (C-548/21).

La decisione

La Corte rigetta il ricorso in tutte le sue parti. Conferma la sussistenza della gravità indiziaria sulla base del complesso probatorio (comunicazioni autoaccusatorie, registrazioni e riscontri), e ritiene infondate le censure sulla diversità della condotta. Dichiara utilizzabili i messaggi WhatsApp perché rientranti nella nozione di "corrispondenza" (art. 616 c.p.) alla stregua di quanto affermato dalla Corte costituzionale n.170/2023 e dalla giurisprudenza CEDU; la mancata indicazione esplicita dell'art. 254 nel decreto di sequestro è un vizio formale privo di incidenza se l'acquisizione è stata conforme. L'assenza del file digitale originale può incidere solo sul peso probatorio, non sull'automatica inutilizzabilità. Le registrazioni effettuate dall'on. Di Giuseppe non sono considerate intercettazioni soggette all'art. 68 Cost. quando è il parlamentare stesso a registrare; l'eccezione di agente provocatore non è applicabile (art. 9 L. 146/2006 riguarda agenti di polizia giudiziaria). La doglianza sul controllo preventivo giudiziario per l'accesso ai dati informatici è respinta come nuova e generica. Mantiene quindi la misura cautelare degli arresti domiciliari per sussistere esigenze di inquinamento probatorio e di reiterazione.

Norme richiamate

  • art. 319, cod. pen.

    Norma base del reato di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio; la Corte valuta la possibilità concreta del pubblico funzionario di influire sull'attività d'ufficio anche in concorso con altri, tenendo conto delle competenze degli altri concorrenti.

  • art. 15 Cost.

    Tutela della segretezza della corrispondenza; la Corte richiama l'estensione della tutela anche alle comunicazioni elettroniche, ma ritiene legittimo il sequestro/acquisizione se rispettate le regole procedurali.

  • art. 8 CEDU

    Tutela della vita privata e corrispondenza; la giurisprudenza europea è richiamata per sostenere che i messaggi elettronici rientrano nella sfera protetta, senza però impedire la loro acquisizione quando procedura e motivazione sono adeguate.

  • art. 252, cod. proc. pen.

    Previsione del decreto di perquisizione e sequestro; la Corte ritiene che il richiamo a "missive" e "mails" nel decreto del PM comprenda anche messaggistica istantanea, rendendo ininfluente l'omissione testuale dell'art. 254.

  • art. 254, cod. proc. pen.

    Riguarda specificamente la corrispondenza; la Corte osserva che la mancata indicazione formale di tale norma nel decreto non impedisce l'acquisizione di messaggi digitali quando sia chiaro che il decreto intendeva la corrispondenza in senso ampio.

  • art. 616, cod. pen.

    Definizione legislativa di "corrispondenza" comprensiva di forme informatiche e telematiche: la Corte lo usa per giustificare l'assimilazione di whatsapp ed e-mail alla corrispondenza tutelata.

  • Sentenza Corte costituzionale n.170/2023

    Precedente richiamato che afferma che posta elettronica e messaggi istantanei rientrano nella sfera di protezione dell'art. 15 Cost., contribuendo a qualificare i messaggi come corrispondenza.

  • art. 68, Cost.

    Protezione speciale per le comunicazioni parlamentari; la Corte segnala che non si applica alle registrazioni effettuate dal parlamentare stesso nei colloqui con terzi, che non costituiscono intercettazioni nel senso vietato.

  • art. 9, legge n. 146/2006

    Norma che giustifica specifiche condotte investigative da parte di operatori di polizia giudiziaria; la Corte sottolinea che non è applicabile a privati (es. parlamentare) che registrano conversazioni, né è stata addotta prova di induzione a delinquere da parte del registrante.

  • art. 292 e art. 417 cod. proc. pen.

    Richiamati per spiegare la diversa precisione richiesta nelle fasi processuali (descrizione sommaria per misure cautelari vs. enunciazione precisa per richiesta di rinvio a giudizio) e giustificare la fluidità dell'imputazione in fase investigativa.

  • Direttiva UE 2016/680 e sentenza CJEU C-548/21

    Eccezione sollevata dalla difesa secondo cui l'accesso ai dati richiederebbe controllo preventivo di un giudice o organo indipendente; la Corte di legittimità ha ritenuto la doglianza nuova, generica e non adeguatamente articolata nel ricorso, quindi inammissibile nel rito impugnatorio qui esperito.

Massime di principio

  • In fase cautelare la gravità indiziaria si valuta sul complesso delle risultanze investigative (intercettazioni, registrazioni, dichiarazioni degli indagati), non solo sulla corrispondenza formale tra incolpazione e fatto.
  • I messaggi di messaggistica istantanea (es. WhatsApp) e le e-mail sono considerati "corrispondenza" ai fini della protezione costituzionale, ma la loro acquisizione è utilizzabile se le regole procedurali di sequestro/perquisizione sono rispettate nella sostanza; omissioni meramente formali nel decreto non determinano automaticamente inutilizzabilità.
  • L'assenza del supporto digitale originale può diminuire il valore probatorio del file acquisito ma non ne determina automaticamente l'inutilizzabilità: si tratta di questione di prova da affrontare in dibattimento.
  • Le registrazioni effettuate da un privato (anche parlamentare) delle proprie conversazioni non rientrano necessariamente nella nozione di "intercettazioni" tutelate dall'art. 68 Cost.; la disciplina di tutela parlamentare non impedisce in astratto l'utilizzo di registrazioni fatte dal parlamentare stesso.
  • L'istituto dell'agente provocatore previsto dall'art. 9 L. 146/2006 è riservato agli operatori di polizia giudiziaria; contestazioni fondate su agenti provocatori richiedono dimostrazione dettagliata della natura e dei limiti dell'intervento.
  • Eccezioni basate su norme internazionali o UE (es. Direttive/CJEU) devono essere tempestivamente formulate e adeguatamente dettagliate nell'atto impugnatorio: in Cassazione non sono ammesse questioni nuove o generiche rispetto al rito.
  • Per ottenere la revoca di una misura cautelare è necessario contestare in modo specifico e motivato ciascuna delle esigenze cautelari (inquinamento delle prove, reiterazione, fuga); censure generiche o ripetute senza elementi nuovi difficilmente hanno successo.

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