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Sentenza

Sentenza del 22/12/2016 n. 26710 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che aveva annullato, per le imposte diverse dall'IRAP, due cartelle di pagamento relative agli anni d'imposta 2000 e 2001. I motivi riguardavano, da un lato, l'asserita insufficiente e illogica motivazione della sentenza in merito all'obbligo dell'Ufficio di conformarsi a una circolare ministeriale e alla pretesa indecifrabilità delle cartelle; dall'altro, la violazione delle norme sui controlli automatizzati e sull'obbligo di comunicazione preventiva dell'esito della liquidazione. L'Agenzia sosteneva che, trattandosi di imposte dichiarate ma non versate e risultanti da un controllo meramente automatizzato, non fosse necessario instaurare un contraddittorio preventivo né inviare una comunicazione d'irregolarità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il controricorso della società perché tardivamente notificato. Ha poi accolto entrambi i motivi dell'Agenzia, ritenendoli fondati. Ha escluso che una circolare ministeriale possa vincolare l'attività dell'Amministrazione finanziaria e ha affermato che una cartella derivante da controllo automatizzato può essere motivata mediante il richiamo ai dati della dichiarazione, quando il contribuente sia in grado di conoscere i presupposti della pretesa. Ha inoltre stabilito che la comunicazione preventiva prevista dall'art. 6, comma 5, dello Statuto del contribuente è necessaria solo quando emergano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, non nel caso di imposte dichiarate e semplicemente non versate. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Sicilia, anche per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis

    Controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi

    Consente la liquidazione automatizzata delle imposte sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o presenti nell'Anagrafe tributaria. In tale ipotesi la cartella può essere motivata anche mediante il richiamo alla dichiarazione.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54-bis

    Liquidazione dell'imposta risultante dalla dichiarazione

    Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni IVA secondo una logica analoga a quella prevista dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5

    Qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente a fornire i chiarimenti necessari

    Non impone un contraddittorio preventivo generalizzato prima di ogni iscrizione a ruolo derivante da controllo automatizzato. La comunicazione è necessaria soltanto quando vi siano effettive incertezze interpretative, errori o irregolarità rilevanti nella dichiarazione.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, art. 2

    Le sanzioni amministrative sono ridotte ad un terzo se il contribuente paga entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dagli artt. 36-bis e 54-bis

    La riduzione delle sanzioni presuppone che la comunicazione d'irregolarità fosse dovuta. Se si tratta soltanto di imposte dichiarate e non versate, senza incertezze rilevanti, l'assenza della comunicazione non determina tale beneficio.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, comma 2

    Modello ministeriale della cartella di pagamento

    La conformità della cartella al modello ministeriale contribuisce a soddisfare i requisiti formali dell'atto; per i controlli automatizzati non è necessaria una motivazione ulteriore quando i dati della dichiarazione rendono comprensibile la pretesa.

Massime di principio

  • Nei controlli automatizzati delle dichiarazioni, l'Amministrazione non deve necessariamente inviare una comunicazione preventiva prima dell'iscrizione a ruolo: tale obbligo sussiste solo se emergono incertezze rilevanti, errori o profili interpretativi.
  • Quando il debito riguarda imposte dichiarate dal contribuente ma non versate, il semplice mancato pagamento normalmente non richiede un contraddittorio preventivo né una comunicazione d'irregolarità.
  • La mancata comunicazione preventiva non comporta automaticamente la nullità della cartella e, nei casi in cui la comunicazione non era dovuta, non consente di ottenere la riduzione delle sanzioni a un terzo.
  • Una cartella derivante da controllo automatizzato può essere sufficientemente motivata con il riferimento alla dichiarazione presentata e ai dati in essa contenuti, purché il contribuente possa comprendere l'origine della pretesa.
  • Le circolari ministeriali hanno funzione interpretativa e organizzativa e, in linea generale, non possono creare obblighi o vincoli ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge né fondare autonomamente l'illegittimità della cartella.

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