Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 22/12/2016 n. 26692 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I Comuni chiedevano il rimborso della tassa di concessione governativa pagata tramite il gestore telefonico per le utenze cellulari degli anni 2006-2009. Sostenevano che l’art. 218 del D.Lgs. n. 259/2003 avesse abrogato implicitamente la tassa, poiché il nuovo Codice delle comunicazioni elettroniche non prevedeva più la licenza sostituita dal contratto di abbonamento; invocavano inoltre l’esenzione riconosciuta all’Amministrazione statale. L’Agenzia contestava entrambe le conclusioni, affermando che l’obbligo tributario era rimasto in vigore e che l’esenzione non si estendeva agli enti locali.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, richiamando l’orientamento delle Sezioni Unite. Ha stabilito che l’abrogazione dell’art. 318 del D.P.R. n. 156/1973 non ha eliminato la tassa, poiché la disciplina è riprodotta nell’art. 160 del D.Lgs. n. 259/2003; inoltre, l’esenzione prevista per l’Amministrazione dello Stato non si estende ai Comuni. La Corte ha cassato senza rinvio la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, che aveva confermato la decisione favorevole ai Comuni della Commissione tributaria provinciale di Verona, e ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo dei contribuenti. Spese dei giudizi di merito e di legittimità compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, art. 21 della tariffa allegata

    In tema di radiofonia mobile, l'abrogazione dell'art. 318 del D.P.R. 28 marzo 1973, n. 156, ad opera del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, art. 218 non ha fatto venire meno l'assoggettabilità dell'uso del "telefono cellulare" alla tassa governativa di cui all'art. 21 della tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, in quanto la relativa previsione è riprodotta nel D.Lgs. n. 259 cit., art. 160.

    La tassa di concessione governativa resta dovuta per gli abbonamenti cellulari: l’abrogazione della disposizione previgente non elimina il presupposto impositivo, perché la disciplina è stata riprodotta nel Codice delle comunicazioni elettroniche.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, art. 13-bis, comma 1

    In tema di radiofonia mobile, gli enti locali sono tenuti al pagamento della tassa governativa sugli abbonamenti telefonici cellulari, non estendendosi ad essi l'esenzione riconosciuta dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, art. 13 bis, comma 1, a favore dell'Amministrazione dello Stato, trattandosi di norma di agevolazione fiscale di stretta interpretazione, e attesa, ai sensi del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 1, comma 2, l'inesistenza di una generalizzata assimilazione tra amministrazioni pubbliche, la cui configurabilità presuppone una specifica scelta (nella specie, non adottata) legislativa.

    L’esenzione fiscale prevista per l’Amministrazione dello Stato è di stretta interpretazione e non può essere estesa agli enti locali in assenza di una specifica disposizione legislativa.

  • D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, artt. 160, 218 e 219

    In tema di radiofonia mobile, l'abrogazione dell'art. 318 del D.P.R. 28 marzo 1973, n. 156, ad opera del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, art. 218 non ha fatto venire meno l'assoggettabilità dell'uso del "telefono cellulare" alla tassa governativa di cui all'art. 21 della tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, in quanto la relativa previsione è riprodotta nel D.Lgs. n. 259 cit., art. 160.

    L’art. 218 non comporta l’abrogazione della tassa perché l’art. 160 riproduce la previsione rilevante; la liberalizzazione delle comunicazioni, inoltre, non è stata interpretata come causa di riduzione degli introiti tributari già percepiti.

  • D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 1, comma 2

    In tema di radiofonia mobile, gli enti locali sono tenuti al pagamento della tassa governativa sugli abbonamenti telefonici cellulari, non estendendosi ad essi l'esenzione riconosciuta dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, art. 13 bis, comma 1, a favore dell'Amministrazione dello Stato, trattandosi di norma di agevolazione fiscale di stretta interpretazione, e attesa, ai sensi del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 1, comma 2, l'inesistenza di una generalizzata assimilazione tra amministrazioni pubbliche, la cui configurabilità presuppone una specifica scelta (nella specie, non adottata) legislativa.

    La norma non consente di assimilare in via generale gli enti locali all’Amministrazione statale: l’equiparazione rilevante ai fini di un’esenzione fiscale richiede una specifica scelta legislativa.

  • Codice di procedura civile, art. 384

    Se, dopo la cassazione, non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere direttamente la causa nel merito; qui ha rigettato il ricorso introduttivo dei Comuni.

Massime di principio

  • L’abrogazione di una disposizione che disciplina un tributo non determina da sola la cessazione del prelievo quando la disciplina sostanziale è riprodotta nella normativa successiva e il rinvio tariffario continua a operare.
  • Le agevolazioni e le esenzioni fiscali sono di stretta interpretazione: non si estendono per analogia a soggetti pubblici diversi da quelli espressamente contemplati.
  • La natura pubblica di un ente non basta a equipararlo all’Amministrazione dello Stato ai fini tributari; occorre una specifica base legislativa.
  • In base a questa decisione, gli enti locali titolari di abbonamenti cellulari per gli anni controversi erano tenuti al pagamento della tassa di concessione governativa e non avevano diritto al rimborso.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.