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Sentenza

Sentenza del 22/12/2016 n. 26694 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune aveva chiesto il rimborso della tassa di concessione governativa versata, tramite il gestore telefonico quale sostituto d’imposta, per le utenze cellulari degli anni 2006-2008. Sosteneva che il D.Lgs. n. 259/2003 avesse implicitamente abrogato la tassa, non essendo più prevista la licenza sostituita dal contratto di abbonamento, e che i Comuni dovessero comunque beneficiare dell’esenzione riconosciuta allo Stato. L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione di merito con due motivi: persistenza del presupposto impositivo dopo il nuovo Codice delle comunicazioni elettroniche e inapplicabilità ai Comuni dell’esenzione prevista per l’Amministrazione statale. Il Comune ha inoltre eccepito che la disciplina sulle stazioni radioelettriche non riguardasse la telefonia mobile e ha dedotto l’illegittimità costituzionale della disparità tra abbonamenti e schede prepagate.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, richiamando l’orientamento delle Sezioni Unite n. 9560/2014. Ha stabilito che la tassa sugli abbonamenti cellulari non è stata eliminata dal D.Lgs. n. 259/2003: la disciplina è ora contenuta nell’art. 160 del Codice e il rinvio della tariffa resta operante. Ha inoltre escluso che l’esenzione prevista per l’Amministrazione dello Stato si estenda ai Comuni, trattandosi di agevolazione da interpretare restrittivamente e in assenza di una specifica norma di equiparazione. Ha quindi cassato senza rinvio la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, che aveva confermato l’accoglimento del ricorso del Comune da parte della Commissione tributaria provinciale di Belluno, e ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo del Comune: il rimborso richiesto per gli anni 2006-2008 non spetta. Le questioni ulteriori sollevate dal Comune non hanno condotto a un diverso esito. Spese dei gradi di merito e di cassazione compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, art. 21 della tariffa allegata

    In tema di radiofonia mobile, l'abrogazione dell'art. 318 del D.P.R. 28 marzo 1973, n. 156, ad opera del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, art. 218 non ha fatto venire meno l'assoggettabilità dell'uso del "telefono cellulare" alla tassa governativa di cui all'art. 21 della tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, in quanto la relativa previsione è riprodotta nel D.Lgs. n. 259 cit., art. 160.

    La tassa di concessione governativa è dovuta per l’uso del telefono cellulare mediante abbonamento: l’abrogazione della precedente disposizione non ha eliminato il presupposto impositivo, perché la previsione è riprodotta nell’art. 160 del Codice delle comunicazioni elettroniche.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, art. 13-bis, comma 1

    In tema di radiofonia mobile, gli enti locali sono tenuti al pagamento della tassa governativa sugli abbonamenti telefonici cellulari, non estendendosi ad essi l'esenzione riconosciuta dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, art. 13 bis, comma 1, a favore dell'Amministrazione dello Stato, trattandosi di norma di agevolazione fiscale di stretta interpretazione, e attesa, ai sensi del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 1, comma 2, l'inesistenza di una generalizzata assimilazione tra amministrazioni pubbliche, la cui configurabilità presuppone una specifica scelta (nella specie, non adottata) legislativa.

    L’esenzione fiscale prevista per l’Amministrazione dello Stato non si estende automaticamente agli enti locali. Le agevolazioni sono di stretta interpretazione e l’equiparazione tra amministrazioni pubbliche richiede una specifica previsione legislativa.

  • D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, art. 160

    Va, infatti, esclusa - come anche desumibile dalla norma interpretativa introdotta con il D.L. 24 gennaio 2014, n. 4, art. 2, comma 4, conv. con modif. in L. 28 marzo 2014, n. 50, che ha inteso la nozione di stazioni radioelettriche come inclusiva del servizio radiomobile terrestre di inclusiva del servizio radiomobile terrestre di comunicazione una differenziazione di regolamentazione tra "telefoni cellulari" e "radiotrasmittenti", risultando entrambi soggetti, quanto alle condizioni di accesso, al D.Lgs. 259 cit. (attuativo, in particolare, della direttiva 2002/20/CE, cosiddetta direttiva autorizzazioni), e, quanto ai requisiti tecnici per la messa in commercio, al D.Lgs. 5 settembre 2001, n. 269 (attuativo della direttiva 1999/5/CE), sicchè il rinvio, di carattere non recettizio, operato dalla regola tariffaria deve intendersi riferito attualmente all'art. 160 nuova normativa, tanto più che, ai sensi dell'art. 219 medesimo D.Lgs., dalla liberalizzazione del sistema delle comunicazioni non possono derivare "nuovi o maggiori oneri per lo Stato", e, dunque, neppure una riduzione degli introiti anteriormente percepiti.

    L’art. 160 costituisce la disciplina attualmente rilevante per il rinvio contenuto nella tariffa: telefoni cellulari e radiotrasmittenti non vanno distinti ai fini considerati, e la liberalizzazione del settore non comporta l’eliminazione delle entrate tributarie già percepite.

  • D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 1, comma 2

    In tema di radiofonia mobile, gli enti locali sono tenuti al pagamento della tassa governativa sugli abbonamenti telefonici cellulari, non estendendosi ad essi l'esenzione riconosciuta dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, art. 13 bis, comma 1, a favore dell'Amministrazione dello Stato, trattandosi di norma di agevolazione fiscale di stretta interpretazione, e attesa, ai sensi del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 1, comma 2, l'inesistenza di una generalizzata assimilazione tra amministrazioni pubbliche, la cui configurabilità presuppone una specifica scelta (nella specie, non adottata) legislativa.

    La nozione di amministrazioni pubbliche non determina una generale equiparazione fiscale tra Stato ed enti locali; per estendere a questi ultimi un’esenzione occorre una specifica scelta legislativa.

  • Codice di procedura civile, art. 384

    La sentenza deve essere cassata senza rinvio e la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c. non richiedendo ulteriori accertamenti in punto di fatto, con rigetto del ricorso introduttivo.

    Quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione, cassata la decisione impugnata, può decidere direttamente la causa nel merito.

Massime di principio

  • La tassa sugli abbonamenti di telefonia mobile resta dovuta anche dopo l’entrata in vigore del Codice delle comunicazioni elettroniche, se la disciplina tariffaria trova corrispondenza nella normativa successiva.
  • Un Comune non può invocare automaticamente un’esenzione fiscale riconosciuta allo Stato: le agevolazioni sono interpretate restrittivamente e l’estensione richiede una norma specifica.
  • La sola natura pubblica dell’ente non basta a escludere un tributo; occorre verificare se la legge preveda espressamente l’esenzione per quella categoria di amministrazioni.
  • Quando la questione è di diritto e non sono necessari ulteriori accertamenti fattuali, la Cassazione può decidere direttamente nel merito e rigettare la domanda originaria.

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