Sentenza del 22/12/2016 n. 26708 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l’inammissibilità dell’appello dell’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della Commissione tributaria di primo grado del 3 febbraio 2010, che aveva accolto il ricorso della società contro una cartella di pagamento notificata il 17 ottobre 2008. La Commissione Tributaria Regionale di Palermo, sezione distaccata di Siracusa, con sentenza del 5 marzo 2012, aveva ritenuto tardivo l’appello, spedito il 22 marzo 2011, oltre il termine annuale. In cassazione l’Agenzia ha dedotto, da un lato, che la scadenza, cadendo di sabato 19 marzo 2011, fosse prorogata a lunedì 21 marzo e, dall’altro, che per il notificante la notificazione si perfezionasse alla consegna dell’atto all’ufficiale postale, sostenendo di aver avviato la procedura il 21 marzo 2011. GE.S.P.I. ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha preliminarmente respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso: la mancata riproposizione delle domande di merito, da sola, non rende inammissibile il ricorso, spettando alla Corte provvedere ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c. Ha quindi esaminato congiuntamente e rigettato entrambi i motivi, perché l’Agenzia non aveva dimostrato che i documenti sulla procedura notificatoria fossero stati prodotti nel giudizio di merito, né aveva indicato se e in quale atto vi avesse sollevato le questioni sulla data della relata e della spedizione. Perciò tali documenti, anche se riprodotti nel ricorso per cassazione, non potevano essere considerati. È rimasta ferma la declaratoria di inammissibilità dell’appello. L’Agenzia è stata condannata a rifondere a GE.S.P.I. le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 4.200 euro, oltre al 15% per spese generali e agli accessori.
Norme richiamate
Art. 155, comma 4, c.p.c.
La Corte non ha deciso nel merito se la proroga della scadenza caduta di sabato rendesse tempestivo l’appello: la censura è stata rigettata perché non erano stati documentati e adeguatamente introdotti nel giudizio di merito i fatti relativi alla notificazione.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È la disposizione processuale indicata dall’Agenzia per denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione delle norme sulla proroga del termine e sulla notificazione; le censure sono state rigettate per la carenza di allegazione e documentazione rilevata dalla Corte.
Art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992
La Corte non ha stabilito in concreto il momento di perfezionamento della notificazione dell’appello per il notificante, poiché non poteva esaminare la documentazione notificatoria non prodotta nel giudizio di merito e non era stato indicato dove la questione fosse stata sottoposta alla Commissione regionale.
Art. 384, comma 2, c.p.c.
La sola mancata riproposizione delle domande di merito non incide da sè sola sull'ammissibilità del ricorso, spettando alla Corte di Cassazione di provvedere (Cass. 9585/2003) ai sensi dell'art. 384 c.p.c. , comma 2.
La mancata riproposizione delle domande di merito non determina da sola l’inammissibilità del ricorso per cassazione; la Corte può provvedere secondo il potere previsto da questa disposizione.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, una censura relativa a fatti di notificazione deve essere sostenuta indicando e documentando che gli atti pertinenti sono stati prodotti nei precedenti gradi di giudizio e specificando dove la questione è stata tempestivamente sottoposta al giudice di merito.
- La mera riproduzione nel ricorso per cassazione di documenti non prodotti nel giudizio di merito non basta a consentire alla Corte di considerarne il contenuto.
- Quando il ricorso per cassazione è rigettato, le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, salvo diversa statuizione.
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