Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 22/12/2016 n. 26698 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda gli avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 2000, 2001, 2003 e 2004, con cui l’Agenzia aveva aggiunto al reddito di pensione compensi rispettivamente pari a € 6.800, € 6.800, € 7.480 e € 6.800, ricevuti dal contribuente per occasionale attività di intermediazione immobiliare. L’Agenzia sosteneva che tali somme fossero redditi imponibili, anche se l’attività era svolta senza iscrizione al ruolo degli agenti immobiliari, e denunciava la violazione degli artt. 2195 c.c., 6, 55 e 67 del D.P.R. n. 917/1986 e 769 c.c. Il contribuente aveva sostenuto che le somme fossero regali o donazioni di modico valore, non riconducibili ad alcuna categoria reddituale. In via preliminare, il resistente eccepiva l’improcedibilità del ricorso per tardiva notificazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto l’eccezione di improcedibilità: la sentenza d’appello, depositata il 14 luglio 2011 e non notificata, era soggetta al termine lungo annuale, in scadenza il 27 novembre 2012; il ricorso, consegnato per la notifica il 15 ottobre 2012, era tempestivo. Ha poi rigettato l’unico motivo dell’Agenzia perché non censurava adeguatamente la ratio decidendi della CTR, che aveva accertato in fatto che le somme erano regali e non compensi dovuti per l’attività di intermediazione; tale valutazione, priva di vizi logici o giuridici, non era sindacabile in Cassazione. Le donazioni in denaro di modico valore non rientravano nelle categorie di reddito imponibile Irpef. È rimasta quindi ferma la decisione della CTR del Lazio, che aveva rigettato l’appello dell’Agenzia contro l’accoglimento del ricorso del contribuente. Spese del giudizio di Cassazione compensate per la particolarità della questione.

Norme richiamate

  • Art. 6 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    Posto, pertanto, che le somme percepite da G.S. integravano gli estremi di "regali", ovvero, donazioni "di modico valore", non rientrando in nessuna delle categorie di reddito previste dall'art. 6 del testo unico delle imposte dirette sulle persone fisiche, non potevano essere considerati "redditi imponibili", così come sono stati considerati erroneamente dall'Agenzia delle Entrate.

    Le somme ricevute come donazioni di modico valore non sono imponibili Irpef se non sono riconducibili a una delle categorie di reddito previste dal TUIR.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Si tratta, come è evidente, di una valutazione di merito effettuata dalla CTR del Lazio che non solo non è stata adeguatamente censurata ma essendo priva di vizi logici e/o giuridici non è soggetta ad un sindacato di legittimità.

    In Cassazione non è possibile ottenere un nuovo esame della valutazione di fatto compiuta dal giudice di merito quando essa non è adeguatamente censurata e non presenta vizi logici o giuridici.

Massime di principio

  • Per stabilire se una somma percepita sia imponibile, occorre verificarne la natura effettiva e ricondurla a una categoria di reddito prevista dalla legge; il mero incasso non basta.
  • La qualificazione delle somme come compensi o come donazioni dipende dagli accertamenti di fatto del giudice di merito. In Cassazione tale valutazione non può essere rimessa in discussione senza una censura specifica e giuridicamente pertinente.
  • La mancata iscrizione professionale o l’irregolarità dell’attività non risolvono da sole la questione fiscale: va comunque accertato se le somme siano effettivamente compensi imponibili oppure liberalità. In questo caso la decisione si è fondata sull’accertamento che fossero regali di modico valore.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.