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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24180/2022 del 23/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte di appello di Catanzaro che, riformando il giudizio di primo grado, aveva condannato Passalacqua per il reato di cui al capo A (violazioni reiterate delle prescrizioni della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno) ai sensi dell'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011. Il ricorrente ha articolato quattro censure: 1) mancata e insufficiente motivazione sulla non prescrizione del reato (sosteneva che le condotte si erano fermate il 9/01/2011); 2) erronea qualificazione come fattispecie caratterizzata da stabilità e abitualità (chiedeva esclusione dei caratteri necessari per art. 75, comma 2); 3) vizio nella valutazione della recidiva reiterata specifica (contestava il riconoscimento della recidiva, richiamando l'ultimo precedente del 2008); 4) errore nella comparazione tra attenuanti generiche e recidiva, chiedendo che le attenuanti prevalessero invece di essere poste in equivalenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse adeguatamente motivato il riconoscimento della natura seriale delle violazioni e la sussistenza della recidiva reiterata specifica; ha escluso la prescrizione tenuto conto dell'incidenza della recidiva sul calcolo del termine prescrizionale e degli atti interruttivi (termine massimo quantificato in sedici anni e sei mesi non ancora spirato al 20/10/2020). Ha altresì confermato la valutazione delle connotazioni oggettive e soggettive delle condotte e la congruità della quantificazione della pena (un anno di reclusione) con riconoscimento delle attenuanti generiche in regime di equivalenza rispetto alla recidiva. Conseguentemente il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in 3.000 euro, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011

    La norma è stata applicata per qualificare penalmente le reiterate violazioni delle prescrizioni della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno; la Corte ha ritenuto che le condotte dimostravano stabilità/serialità richieste dalla fattispecie.

  • art. 157, comma secondo, cod. pen.

    art. 157, comma secondo, cod. pen.

    Usato per spiegare come la recidiva reiterata specifica incide sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ostacolando la prescrizione invocata dal ricorrente.

  • art. 161, comma secondo, cod. pen.

    art. 161, comma secondo, cod. pen.

    Riferito per giustificare l'allungamento del termine massimo di prescrizione in presenza di atti interruttivi; rilevante per affermare che il termine non era spirato alla data della sentenza impugnata.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato in relazione ai criteri di determinazione della pena e alla comparazione delle circostanze; la Corte ha ritenuto che la valutazione del giudice di merito, nell'applicare le attenuanti in equivalenza alla recidiva, rientrasse nel suo apprezzamento discrezionale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Usato per disporre l'obbligo, a carico del ricorrente, del versamento di una somma alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La configurazione della fattispecie di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 richiede una valutazione complessiva della serialità, stabilità e abitualità delle condotte; prove investigative documentali e relazioni di servizio che mostrano reiterazione possono legittimare il riconoscimento della fattispecie.
  • Il riconoscimento della recidiva reiterata specifica incide sul calcolo dei termini di prescrizione (art. 157 e 161 c.p.): la recidiva può prorogare i termini e rendere non fondata la doglianza di prescrizione se gli atti interruttivi sono stati prodotti.
  • Le valutazioni di fatto operate dalla Corte territoriale (sulla serialità, sulle connotazioni soggettive e oggettive delle condotte e sulla congruità della pena) sono difficilmente sindacabili in sede di legittimità salvo atti di motivazione assenti o manifestamente illogici.
  • La comparazione tra circostanze attenuanti e circostanze aggravanti (o recidiva) è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e può essere censurata in Cassazione solo se irrazionale, arbitraria o priva di sufficiente motivazione.
  • Per ottenere l'accoglimento di censure sulla prescrizione o sulla mancata esclusione dei caratteri di abitualità/stabilità, il ricorrente deve fornire elementi precisi e concreta argomentazione che dimostrino l'errore nella ricostruzione temporale o nella valutazione della serialità.
  • In sede di impugnazione, l'invocazione di una data remota dell'ultimo precedente non è automaticamente decisiva per escludere la recidiva reiterata: occorre valutare la complessiva pericolosità e il comportamento posteriore dell'imputato.

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