Cassazione Civile, Ordinanza n. 14461/2026 del 15/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
Due soggetti avevano convenuto una banca deducendo che, nell’ambito di due rapporti di apertura di credito in conto corrente protrattisi per molti anni, fossero stati applicati interessi anatocistici, interessi ultralegali non pattuiti, interessi usurari e commissioni non dovute. In primo grado il tribunale aveva accolto in parte le domande, accertando la nullità di varie clausole e rideterminando i saldi a credito della correntista. In appello la corte territoriale, ritenendo sufficiente la documentazione prodotta e ammissibile la domanda di pagamento anche per importi diversi da quelli inizialmente indicati, aveva aumentato le somme dovute dalla banca. Con il ricorso per cassazione la banca ha dedotto: 1) violazione dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la correntista non avesse assolto l’onere probatorio perché mancavano gli estratti conto del periodo iniziale e dell’ultimo trimestre di uno dei rapporti, con impossibilità di quantificare l’asserito indebito; 2) vizio di motivazione e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, assumendo che la domanda originaria fosse stata liquidata per importi determinati e che la clausola "o la somma di giustizia" non consentisse di chiedere in appello somme maggiori.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso della banca. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, in presenza della mancanza degli estratti conto relativi al periodo iniziale del rapporto, è corretto ricostruire i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato; inoltre, la censura sull’ultimo trimestre non integrava violazione dell’art. 2697 c.c., ma contestazione di merito sulla valutazione delle prove. Ha respinto anche il secondo motivo, qualificando come non meramente di stile la formula con cui l’attrice aveva chiesto il pagamento della somma indicata "o quella che risulterà di giustizia", poiché l’importo effettivamente ripetibile dipendeva dalla complessa ricostruzione contabile conseguente alla declaratoria di nullità di più clausole bancarie. Ha considerato inammissibile/non decisiva la deduzione residua indicata come terzo motivo. La banca è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La violazione della norma sull’onere della prova non è configurabile quando la censura investe la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito; nei rapporti di conto corrente, in caso di mancanza degli estratti iniziali e assenza di altri elementi sulle movimentazioni originarie, i conteggi vanno ricostruiti dal primo saldo documentato.
La domanda formulata con l’indicazione di una somma e con la clausola "o quella che risulterà di giustizia" non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando l’importo effettivo è ragionevolmente incerto per la necessità di ricostruire il rapporto contabile e depurarlo dalle clausole nulle.
Un eventuale errore percettivo del giudice nella ritenuta esistenza di documenti contabili sarebbe, secondo la Corte, deducibile con revocazione e non con la censura prospettata in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Essendo il ricorso respinto, sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Norma richiamata quale fonte dell’inserimento del comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di ripetizione di indebito bancario, se mancano gli estratti conto del periodo iniziale e non vi sono altri elementi sulle movimentazioni di quel tratto, la ricostruzione contabile può partire dal primo saldo debitore documentato.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisca erroneamente l’onere della prova, non quando si contesti la valutazione del materiale probatorio o la ricostruzione del fatto compiuta nel merito.
- La formula con cui la parte chiede la condanna al pagamento di una somma "o quella diversa di giustizia" non è clausola di stile se l’ammontare effettivamente dovuto non è determinabile al momento della domanda per ragionevole incertezza derivante dall’istruttoria e dalla quantificazione giudiziale del dovuto.
- Nei giudizi di ripetizione di indebito in materia bancaria, la richiesta originaria di una somma determinata non preclude la liquidazione di un importo maggiore quando la parte abbia riservato la domanda alla somma risultante in giudizio e l’istruttoria ne giustifichi la quantificazione.
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