Cassazione Civile, Ordinanza n. 15020/2026 del 19/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso da parte del Comune e della relativa accettazione della società resistente, dichiarando estinto il giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Le spese sono state compensate. La Corte ha altresì precisato che, trattandosi di estinzione e non di rigetto, inammissibilità o improcedibilità, non si applica il contributo unificato aggiuntivo di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di pagamento per acconto TARI 2022 emesso dal Comune su una superficie tassabile di mq 8.232,96, determinata a seguito di sopralluogo del 2018. La società contribuente sosteneva invece che la superficie imponibile dovesse limitarsi a mq 1.401,75, corrispondenti alle aree effettivamente produttrici di rifiuti urbani, mentre il resto dello stabilimento sarebbe stato destinato a lavorazioni generatrici di rifiuti speciali gestiti autonomamente da ditte autorizzate. In primo grado il ricorso era stato rigettato; in appello la società aveva ottenuto l'annullamento dell'avviso, sulla base della ritenuta idoneità della perizia tecnica di parte e dell'applicazione della disciplina comunale sulle aree escluse dalla TARI. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione delle norme regolamentari TARI e della L. n. 147/2013, perché la Corte di merito avrebbe applicato la disciplina dell'esclusione delle aree produttive di rifiuti speciali anziché quella delle riduzioni tariffarie, subordinate a dichiarazione del contribuente; (2) error in procedendo e violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e della disciplina del processo tributario, per avere attribuito valore decisivo alla perizia di parte e svalutato il verbale di sopralluogo del 2018, qualificato dal ricorrente come atto pubblico assistito da fede privilegiata, oltre a considerare provati fatti non allegati; (3) il testo riporta anche un rilievo difensivo sulla pretesa contraddizione del relatore rispetto a una precedente decisione, ma la parte di ricorso è descritta solo nei primi due motivi nel dettaglio. Prima della decisione, entrambe le parti hanno depositato rinuncia al giudizio e accettazione della rinuncia, chiedendo la compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato come parametro del primo motivo di ricorso per denunciare la violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato come parametro del secondo motivo di ricorso per denunciare errori processuali
la Corte dispone l'estinzione del giudizio a seguito di rinuncia al ricorso accettata dalla controparte
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
ritenuto non applicabile quando il giudizio si estingue per rinuncia, poiché la norma è eccezionale e riferita a rigetto, inammissibilità o improcedibilità
art. 1, commi 641 e 649, L. 147/2013
invocati dal ricorrente come base legale della disciplina TARI e delle esclusioni/riduzioni della superficie imponibile
art. 1, commi 641 e 642, L. 147/2013
richiamati nel secondo motivo insieme alla disciplina regolamentare TARI
art. 14, commi 3 e 4, L. 147/2013
richiamati nel secondo motivo in relazione alla disciplina della TARI e della superficie tassabile
art. 8 del regolamento TARI del Comune di Reggio Calabria
secondo il ricorrente disciplina le aree escluse dall'imposizione per produzione di rifiuti speciali non assimilabili
art. 26, comma 4, del regolamento TARI del Comune di Reggio Calabria
secondo il ricorrente disciplina le riduzioni tariffarie e richiede una preventiva dichiarazione del contribuente
art. 30 del regolamento TARI del Comune di Reggio Calabria
richiamato nel primo motivo tra le norme regolamentari asseritamente violate
art. 32, comma 5, del regolamento TARI del Comune di Reggio Calabria
richiamato nel primo motivo tra le norme regolamentari asseritamente violate
richiamato nel secondo motivo tra le norme processuali asseritamente violate
art. 36, commi II e IV, D.Lgs. 546/1992
richiamato nel secondo motivo tra le norme processuali asseritamente violate
invocato per dedurre ultrapetizione o pronuncia su fatti non allegati
invocato per contestare l'erronea valutazione delle prove e l'utilizzazione di fatti non provati
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, se accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di cassazione ex art. 391 c.p.c., con compensazione delle spese se concordata o disposta dalla Corte.
- Quando il processo si estingue per rinuncia, non si applica il contributo unificato aggiuntivo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché tale norma opera solo nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.
- Nei giudizi relativi alla TARI, la corretta individuazione della superficie imponibile può dipendere dalla distinzione tra aree soggette a produzione di rifiuti urbani e aree escluse perché destinate alla produzione di rifiuti speciali non assimilabili, ma il giudizio di legittimità può arrestarsi senza esame del merito se interviene rinuncia al ricorso.
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