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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9474/2024 del 06/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che li ha dichiarati colpevoli della contravvenzione prevista dall'art. 137, comma 1, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e li ha condannati all'ammenda. Cirillo deduce nullità e vizio di motivazione per la riqualificazione dell'originaria contestazione (art. 452-bis c.p.) in art. 137 D.Lgs. 152/2006, contestando la prova dell'esistenza di un "sistema stabile" di collettamento di reflui (sostenendo che si trattava di apparecchiature mobili e di uso agricolo/ammendante) e affermando che i liquami potevano al più integrare illecito amministrativo. Lulja contesta la negazione delle circostanze attenuanti generiche come contraddittoria rispetto alla mancata prova del danno ambientale e, con motivo nuovo, chiede annullamento per non avergli riconosciuto la possibilità di estinguere la contravvenzione mediante oblazione dopo la riqualificazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Quanto a Cirillo, la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia accertato fattualmente l'esistenza di un sistema stabile di collettamento; tali valutazioni di fatto non sono sindacabili in sede di legittimità e le deduzioni contrarie costituiscono questioni di merito improprie per la Cassazione. Quanto a Lulja, la Corte ha escluso la contraddittorietà: il Tribunale ha distinto tra danno effettivo (non provato) e il serio pericolo per l'ambiente risultante dall'alta concentrazione di sostanze inquinanti, ritenuto idoneo a negare le attenuanti generiche. Il motivo nuovo è stato dichiarato inammissibile per essere aggiunto oltre i limiti consentiti e non attinente ai punti originariamente impugnati. Per effetto della declaratoria di inammissibilità, i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 137, comma 1, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

    Punisce chi apre o effettua nuovi scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione o continua a mantenerli dopo sospensione/revoca; la Corte ha ritenuto legittima la qualificazione come contravvenzione ove sia accertato uno "scarico" secondo la definizione normativa

  • art. 74, lett. ff), D.Lgs. 152/2006

    Definisce "scarico" come immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che connette senza soluzione di continuità il ciclo produttivo con il corpo ricettore; la sentenza territoriale aveva accertato tale sistema, fondamento della riqualificazione

  • art. 452-bis c.p.

    Fattispecie di inquinamento ambientale come reato di danno che richiede un evento dannoso; la Corte ha distinto tra la prova del danno (mancante) e il riscontro di un serio pericolo per l'ambiente (sufficiente a motivare il diniego delle attenuanti)

  • art. 616 c.p.p.

    Stabilisce le conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso (onere delle spese del procedimento e pagamento di una somma alla Cassa delle ammende); applicata dalla Corte con fissazione equitativa della somma in euro 3.000,00

  • Giurisprudenza di legittimità richiamata (Sez. 2, n. 17693 del 17/1/2018, Corbelli)

    Principio per cui i motivi nuovi presentati in Cassazione devono attinere ai capi già impugnati nell'atto originario, pena l'inammissibilità; applicato per dichiarare inammissibile il motivo nuovo sull'oblazione

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/6/2000

    Richiamata in riferimento al principio che l'inammissibilità del ricorso non comporta automaticamente l'addebito di colpa; nondimeno la Corte ha comunque applicato le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • In Cassazione non sono sindacabili le valutazioni di fatto e di prova del giudice di merito: contestare l'esistenza di un "sistema stabile" di collettamento quando il tribunale l'ha accertato equivale a censurare valutazioni probatorie inammissibili in sede di legittimità
  • La riqualificazione dell'ipotesi di reato ambientale (da delitto a contravvenzione ex art. 137 D.Lgs. 152/2006) è possibile se il giudice di merito accerta l'esistenza degli elementi costitutivi previsti dalla norma (es. sistema stabile di collettamento)
  • Per le fattispecie di inquinamento ambientale va distinta la prova del danno concreto dall'esistenza di un serio pericolo per l'ambiente; quest'ultimo può giustificare provvedimenti sanzionatori o la negazione di attenuanti anche in assenza di un danno accertato
  • Motivi nuovi introdotti in Cassazione sono inammissibili se riguardano questioni non già dedotte nell'atto di impugnazione originario; sempre verificare la corrispondenza dei nuovi motivi con i punti originariamente impugnati
  • La declaratoria di inammissibilità può comportare oneri economici a carico del ricorrente (spese processuali e versamento alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.) salvo responsabilità colposa nella determinazione dell'inammissibilità

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