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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 654/2024 del 09/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Caputo impugnava in cassazione la sentenza d'appello che lo aveva ritenuto responsabile per il reato di cui all'art. 589 cod. pen. (omicidio colposo plurimo) in relazione a un sinistro stradale: i motivi di ricorso erano (1) nullità della sentenza per mancato esame di due memorie difensive e per rigetto di richiesta perizia, con conseguente errata ricostruzione tecnica (punto d'urto, modello vettura, dinamica e velocità); (2) omessa acquisizione di una prova già ammessa, ossia un filmato dell'incidente detenuto da Edilsud S.p.A.; (3) erronea applicazione di legge e difetto di correlazione tra pena principale e sanzione accessoria (sospensione della patente). Il fatto di causa: Caputo, alla guida di un autoarticolato, procedeva a 90 km/h in un tratto a limite 70 e invadeva la corsia di sorpasso senza segnalazione, causando la collisione con la Mercedes guidata da Pepe, evento che determinò la morte del conducente e di una passeggera.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le decisioni di primo e secondo grado formavano un unico giudizio integrato (c.d. doppia conforme) e che le doglianze di Caputo non fornivano il necessario confronto critico con la motivazione della Corte d'appello. In particolare: il presunto mancato esame delle memorie difensive non produceva nullità e il ricorrente non indicava gli argomenti decisivi non considerati; la richiesta di acquisizione del filmato era stata proposta ma non rinnovata in fase di conclusioni, e la Corte d'appello ha correttamente rifiutato una rinnovazione istruttoria meramente esplorativa; la questione relativa alla riduzione della sanzione accessoria non era stata devoluta al giudice d'appello ed era quindi inammissibile. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende e, in solido con il responsabile civile Allianz S.p.A., alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili (tra cui voci liquidate: euro 6.000 a favore di Lobozzo Rita e altri e euro 3.900 in favore di ulteriori parti civili, come indicato nella sentenza).

Norme richiamate

  • art. 589 cod. pen.

    Norma sulla responsabilità per omicidio colposo: applicata per la condanna in relazione alla condotta colposa del conducente dell'autoarticolato che ha invaso la corsia e cagionato la morte delle vittime.

  • art. 589-bis cod. pen., comma settimo

    Circostanza attenuante specifica collegata al contributo di colpa della persona offesa: la Corte d'appello ha ritenuto sussistente il concorso di colpa della vittima nella misura del 60% e ha applicato l'attenuante, riducendo la pena.

  • art. 142 e art. 143 d.lgs. 30 aprile 1992, n.285

    Norme del codice della strada relative ai limiti di velocità e alle regole di sorpasso: la loro violazione è stata qualificata come colpa specifica nell'atto di imputazione e valutata dalla Corte come elemento causale dell'incidente.

  • art. 140 d.lgs. n.285/1992

    Richiamato in relazione ai criteri di condotta sulla strada e al principio di affidamento rispetto al comportamento altrui; utilizzato per valutare la colpa del conducente e i limiti di affidamento su condotte di terzi.

  • art. 121 cod. proc. pen.

    Stabilisce che l'omessa valutazione di una memoria non determina automaticamente nullità ma può incidere sulla congruità della motivazione; la Corte ha applicato questo principio richiedendo che la parte indichi gli argomenti decisivi non valutati.

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Norma sulla rinnovazione dell'istruttoria in appello: richiamata in relazione alle istanze di rinnovazione che la Corte ha ritenuto inammissibili se meramente esplorative.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Disciplina i motivi di ricorso per cassazione e le ipotesi di inammissibilità: la Corte ha giudicato i motivi inammissibili per difetto di specificità o perché non devoluti al giudice d'appello.

  • art. 597 cod. proc. pen.

    Citate nel ricorso in relazione alla correlazione tra pena principale e accessoria; la Corte ha ritenuto non devoluta la questione sull'accessoria e ha richiamato l'autonomia della determinazione delle sanzioni amministrative di cui al codice della strada.

  • art. 222 cod. strada

    Prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente: la Corte ha precisato che la durata di tale sospensione si determina secondo i criteri dell'art. 218 cod. strada e non in base ai criteri penali.

  • art. 218, comma 2, cod. strada

    Indica i parametri per la determinazione della durata delle sanzioni accessorie amministrative; la Corte ha sottolineato l'autonomia rispetto alla determinazione della pena penale principale.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione al principio per l'applicazione della sanzione a favore della Cassa delle Ammende: la Corte ha ritenuto non sussistenti elementi che escludessero la condanna al pagamento di una somma equitativa.

Massime di principio

  • In presenza di decisioni di primo e secondo grado concordanti (c.d. doppia conforme), la Cassazione valuta congiuntamente le motivazioni delle due sentenze integrate tra loro; il ricorso che non confronta criticamente i motivi già respinti in appello è inammissibile.
  • L'omessa valutazione formale di memorie difensive non comporta automaticamente nullità: chi denuncia tale omissione deve indicare con precisione gli argomenti decisivi non considerati e dimostrare la loro rilevanza ai fini della decisione.
  • Le richieste di rinnovazione istruttoria in appello sono respinte se risultano meramente esplorative e mirano a reperire prove potenzialmente favorevoli senza elementi specifici che giustifichino la rinnovazione.
  • Il contributo di colpa della vittima può essere valutato dal giudice e, se rilevante, può dar luogo all'applicazione dell'attenuante speciale (art. 589-bis), con conseguente rideterminazione della pena in favore dell'imputato.
  • La determinazione della sanzione amministrativa accessoria (es. sospensione della patente) segue criteri autonomi previsti dal codice della strada e non deve necessariamente essere adeguata in misura pari alle riduzioni della pena detentiva disposte in sede penale; questioni non devolute all'appello risultano inammissibili in cassazione.
  • Per essere accolto in cassazione, un motivo deve essere specifico e contenere il confronto critico con le ragioni adottate dalla sentenza impugnata; la mera riproposizione dei medesimi argomenti già ritenuti infondati in appello non è sufficiente.

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