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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5512/2024 del 08/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 30/05/2023 che aveva rigettato l'appello della ricorrente, terzo interessato, volto alla revoca del sequestro preventivo della società SGS s.r.l. disposto il 19/10/2021. La ricorrente ha dedotto: omissione di motivazione circa la sua effettiva titolarità/disponibilità della società; illegittima acquisizione e utilizzabilità delle note/relazioni degli amministratori giudiziari (n.29 e n.32/2021) e di altre produzioni sopravvenute; vizio di motivazione in ordine al fumus commissi delicti e al periculum in mora; mancato esame di numerosa documentazione difensiva (relazioni su CD risultate illeggibili) e adeguata ripartizione dell'onere della prova a carico del terzo.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati, con condanna della ricorrente alle spese. Si è ritenuto che il Tribunale di Reggio Calabria, nel giudizio di rinvio disposto dopo annullamento, abbia svolto una motivazione ampia, logica e congrua nei limiti del perimetro indicato dalla Corte di cassazione. E' stato affermato che, in sede di rinvio, possono essere prodotti e valutati elementi sopravvenuti dal Pubblico Ministero purché sia rispettato il contraddittorio; le relazioni degli amministratori giudiziari non sono in astratto vietate nei giudizi cautelari e possono contribuire alla valutazione del fumus; il terzo interessato può in sede di merito e di legittimità dedurre solo la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene e l'inesistenza di un apporto concorsuale al reato, ma non impugnare i presupposti generali della misura. Le censure della ricorrente sono state considerate generiche, in parte non consentite e non supportate da documentazione concreta e leggibile.

Norme richiamate

  • art. 34 del d.lgs. n. 159 del 2011

    Disciplina il controllo giudiziario e la figura degli amministratori giudiziari; la relazione degli amministratori, pur essendo acquisita in violazione se raccolta dal G.i.p. ex officio, può avere rilevanza se regolarmente prodotta e acquisita nel giudizio di rinvio nel rispetto del contraddittorio.

  • artt. 291 comma 1 e 292 comma 1 cod. proc. pen.

    Principi che vietano al giudice di procedere all'assunzione autonoma di atti di indagine; richiamati nel senso che atti acquisiti illegittimamente dal G.i.p. non potevano essere utilizzati nel primo giudizio, mentre nel rinvio possono essere prodotti dagli organi legittimati e valutati nel pieno rispetto del contraddittorio.

  • art. 125 comma 3 cod. proc. pen.

    Obbligo di motivazione delle decisioni cautelari; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia fornito una motivazione sufficiente e logicamente articolata riguardo alla riferibilità del bene e al periculum in mora.

  • art. 627 comma 3 cod. proc. pen.

    Nel giudizio di rinvio il giudice esercita i poteri dell'organo il cui provvedimento è stato annullato; pertanto possono essere depositati e valutati nuovi atti/elementi non trasmessi nel precedente giudizio nei limiti del contraddittorio.

  • art. 321 cod. proc. pen., art. 322-ter cod. pen. e art. 240 cod. pen.

    Norme richiamate in relazione alla valutazione del fumus e del periculum: gli articoli relativi ai delitti contestati (tra cui corruzione e turbativa d'asta) sono stati considerati nel quadro fattuale per apprezzare la strumentalità della società rispetto all'attività delittuosa e il rischio di dissipazione.

  • art. 34-bis del d.lgs. n. 150 del 2011

    Richiamato in relazione alla procedura di controllo giudiziario e alla figura dell'amministratore giudiziario; le relazioni predisposte in tale contesto possono concorrere alla valutazione del giudice se regolarmente acquisite in sede di rinvio.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti di motivazione in Cassazione: la Corte ha motivato la trattazione dei motivi nei limiti strettamente necessari per la decisione.

Massime di principio

  • Il terzo interessato può, in sede di opposizione al sequestro preventivo, dedurre esclusivamente la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene e l'assenza di un contributo concorsuale al reato, non esercitare una generale impugnazione dei presupposti della misura cautelare.
  • In un giudizio di rinvio dopo annullamento il giudice può valutare elementi sopravvenuti prodotti dalle parti (in particolare dal Pubblico Ministero) purché sia garantito il contraddittorio; ciò rende utilizzabili anche documenti che in precedenza furono acquisiti in modo contestabile, se ora prodotti regolarmente.
  • Le relazioni degli amministratori giudiziari, se regolarmente acquisite e non vietate dalla legge, sono utilizzabili nel giudizio cautelare per valutare il fumus e la collegabilità dell'asset rispetto agli indagati, soprattutto se risultano coerenti con altri elementi di contesto.
  • L'onere probatorio del terzo richiede produzione di elementi concreti, specifici e leggibili che dimostrino l'esclusiva titolarità o disponibilità del bene; deduzioni generiche, riferimenti a documenti illeggibili o mancata specificazione degli atti non convincono il giudice.
  • Nella valutazione del periculum in mora il giudice considera il quadro fattuale complessivo: ruolo di fatto delle persone coinvolte, modifiche societarie, modalità gestionali, interrogatori e scambio di quote; la strumentalità dell'azienda all'attività illecita aumenta il rischio di mantenimento della misura.
  • Chi impugna deve confrontarsi direttamente con la motivazione del giudice, scomponendo e confutando i singoli argomenti probatori; critiche generiche o letture 'parcellizzate' del ragionamento motivazionale hanno scarse possibilità di successo.
  • Per evitare inammissibilità e rigetti è fondamentale indicare puntualmente la documentazione prodotta (indice, pagine, formato leggibile) e fornire una narrativa fattuale che colleghi gli elementi provatori alla richiesta di revoca del sequestro.

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