Cassazione Penale, Sentenza n. 5509/2024 del 08/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello per presunta violazione del divieto di reformatio in peius. Singh ha contestato le modalità di ricalcolo della pena sostenendo che il risultato fosse più sfavorevole rispetto al primo grado; Simeone ha lamentato un 'lapsus' nella sentenza d'appello, che avrebbe confermato anche la durata della pena accessoria (interdizione dai pubblici uffici) senza parametrarla alla pena principale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi manifestamente inammissibili. Per Singh la Corte ha ritenuto infondato il motivo: il provvedimento d'appello ha recepito un concordato, la pena base è rimasta determinata in cinque anni di reclusione e 930,00 euro di multa e le riduzioni hanno inciso solo sugli aumenti per i reati unificati, non determinando un peggioramento rispetto al primo grado. Per Simeone la Corte ha ritenuto infondato il rilievo sulla pena accessoria: l'art.29 c.p. prevede l'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni quando la pena detentiva è tra tre e cinque anni, norma speciale che prevale sulla regola generale dell'art.37 c.p.; quindi nessun errore formale ha prodotto pregiudizio. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art.616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Quando la durata della pena accessoria non è espressamente determinata, la pena accessoria ha una durata eguale a quella della pena principale inflitta
Norma generale che dispone la commisurazione della pena accessoria alla pena principale quando non espressamente determinata; nel caso di specie è stata ritenuta non applicabile per effetto di una norma speciale (art.29 c.p.)
Disposizione che stabilisce, in misura fissa, la pena dell'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni in caso di condanna a pena detentiva tra i tre ed i cinque anni
Norma speciale che 'sterilizza' la disposizione generale dell'art.37 c.p.; la Corte ha interpretato che tale previsione vincola la misura della pena accessoria anche se non parametrata alla pena principale nella formula della sentenza
Norma procedurale che consente, in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, di condannare i ricorrenti alle spese e, se vi sono profili di colpa nella proposizione del motivo, al pagamento di somme a titolo di ammenda; la Corte ha applicato tale disposizione disponendo il versamento di euro 3.000
Massime di principio
- Il divieto di reformatio in peius richiede la prova di un effettivo peggioramento derivante dall'impugnazione: non basta un'asserita modalità di ricalcolo se dal dispositivo e dal conteggio complessivo non risulta un trattamento più gravoso.
- Quando vi è contrasto tra una norma generale (es. art.37 c.p.) e una norma speciale (es. art.29 c.p.) relativa alla stessa materia, la norma speciale prevale e fissa la misura della pena accessoria anche se la sentenza non la parametrizza alla pena principale.
- Gli atti concordati in sede d'appello (concordato fra le parti) e recepiti dal giudice solitamente non producono un trattamento peggiorativo: il giudice di legittimità valuta il contenuto complessivo del provvedimento, non solo formulazioni isolate.
- La proposizione di motivi manifestamente infondati o tecnicamente carenti può comportare non solo l'inammissibilità del ricorso ma anche l'addebito delle spese e l'imposizione di ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.; gli avvocati devono valutare attentamente la fondatezza della doglianza prima di ricorrere in cassazione.
- In caso di apparente 'lapsus' nella formulazione della sentenza (per es. frasi come "confermare nel resto"), occorre esaminare il quadro normativo applicabile e il dispositivo nella sua interezza: non ogni imperfezione formale determina automaticamente un pregiudizio per il condannato.
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