Cassazione Penale, Sentenza n. 5511/2024 del 08/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte di appello del 11/07/2022 che aveva parzialmente riformato la pronuncia di primo grado riducendo le pene. Le doglianze contestano: 1) carenze e contraddittorietà della motivazione sulla presenza di Terrazzano Stefano al luogo e all'orario della rapina (diversa tenuta, riconoscimento fotografico viziato, suggestione da parte degli agenti); 2) errata valutazione delle immagini di videosorveglianza e dei tempi; 3) omissione di declaratoria di nullità della fase del 28/04/2021 per assenza degli imputati e dei difensori e propagazione di tale nullità sugli atti successivi; 4) mancato esclusione della recidiva e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti (art. 62-bis e art.62 n.4 c.p.); 5) per Pierluigi, contestazione della qualificazione della detenzione di stupefacente come non esclusivamente per uso personale; 6) critica al trattamento sanzionatorio complessivo e alla ricostruzione dei fatti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché formulati con motivi manifestamente infondati, aspecifici e non consentiti. I motivi riproducevano una lettura alternativa del merito senza confrontarsi con la motivazione logica e argomentata della Corte di appello; molte censure risultavano generiche o reiterative rispetto all'appello e miravano a rimettere in discussione la valutazione di fatto, che non è sindacabile in sede di legittimità salvo vizi logici evidenti. La Corte ha inoltre ritenuto infondato il motivo relativo alla presunta nullità dell'udienza del 28/04/2021 per mancanza di prova della decisività di tale presunta nullità sugli atti successivi. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento della somma equitativa indicata in sentenza.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Norma sulla concorso di persone nel reato; richiamata nella descrizione delle imputazioni ma senza autonoma critica di illegittimità
art. 648 cod. pen.
Ricettazione; norma richiamata tra i reati ascritti agli imputati
art. 61 n. 2 cod. pen.
Circostanza aggravante richiamata e valutata dal giudice del merito nella determinazione della pena
art. 628, comma primo e terzo, n. 1 cod. pen.
Rapina e modalità aggravate; oggetto della contestazione penale e valutato dal giudice di merito
art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990
Norma sulle sostanze stupefacenti; utilizzata per la qualificazione della detenzione di droga nel caso di Pierluigi
art. 192 cod. proc. pen.
Obbligo di motivazione delle decisioni; la Corte ha ritenuto che i ricorrenti non abbiano adeguatamente contestato la motivazione della Corte di appello
art. 99 cod. pen.
Recidiva e sue conseguenze sulla determinazione della pena; la Corte di merito ha motivato la ricorrenza della recidiva
art. 62-bis cod. pen.
Circostanze attenuanti generiche; la Corte ha sottolineato che la loro concessione non è automatica e può essere esclusa se mancano elementi positivi
art. 62, n.4 cod. pen.
Attenuante prevista per particolari condizioni del fatto/soggetto; la Corte ha ritenuto non applicabile la diminuente nel caso concreto
artt. 178, 179, 181, 182, 125, 441, 419, 420, 420-bis, 420-ter, 604, 605, 442, 426, 530, 533, 546, 597 cod. proc. pen.
Varie norme processuali richiamate dalla difesa (nullità, riti, impugnazioni, prove); la Cassazione ha osservato che le censure erano generiche e non hanno dimostrato l'incidenza decisiva delle presunte nullità
art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Causa di inammissibilità per motivi insufficientemente specifici; applicata dalla Corte per motivare l'inammissibilità dei ricorsi
artt. 132 e 133 cod. pen.
Principi per la determinazione della pena; ricordati per sottolineare la discrezionalità del giudice di merito nella graduazione della pena
Massime di principio
- In Cassazione non è ammessa una nuova valutazione del merito dei fatti: i ricorsi che propongono una lettura alternativa delle prove senza contestare specificamente la motivazione del giudice di merito sono inammissibili.
- I vizi di motivazione devono essere specifici e collegati alla motivazione impugnata; la mera denuncia generica di 'mancata, contraddittoria o illogica motivazione' senza puntuale confronto con le argomentazioni del giudice è inammissibile.
- Le nullità processuali vanno eccepite dimostrandone la concretà incidenza e la decisività sull'esito del giudizio; non è sufficiente segnalare l'atto come invalido senza provare il nesso di dipendenza con la decisione finale.
- La determinazione della pena e il riconoscimento delle circostanze attenuanti rientrano nell'ambito discrezionale del giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo se emergono vizi logici, arbitrari o palese illogicità.
- La riproposizione in Cassazione di ragionamenti già svolti in sede di appello (doppia conforme) senza introdurre elementi nuovi o errori di diritto specifici è destinata al rigetto.
- Quando si impugnano valutazioni probatorie basate su elementi multipli (video, testimonianze, materiali), il ricorrente deve individuare errori logico-giuridici nella valutazione complessiva e non limitarsi a preferire una diversa ricostruzione dei fatti.
- I motivi devono essere formulati con sufficiente specificità: indicare norme violate, il punto preciso della motivazione che si contesta e dimostrare la rilevanza dell'errore rispetto al giudizio finale per evitare l'inammissibilità ai sensi dell'art. 591 c.p.p.
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