Cassazione Penale, Sentenza n. 5504/2024 del 08/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che aveva riformato la sentenza di primo grado per ricettazione (art. 648 c.p.): il ricorrente deduce nullità della sentenza di primo grado per difetto di assistenza e mancata comunicazione dell'udienza, mutamento della persona del giudice senza rinnovazione del dibattimento, incompetenza territoriale, violazione di norme processuali e omessa valutazione di prove e deduzioni difensive, mancata partecipazione dell'imputato al giudizio di appello per difetto di notifica della nuova data, e maturazione della prescrizione (art. 157 c.p.), con contestazione della data di commissione del fatto e degli effetti degli atti interruttivi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo fondato: la sentenza di primo grado è nulla perché pronunciata da un giudice diverso da quello che aveva partecipato all'istruttoria senza che fosse stata rinnovata l'assunzione delle prove o espressamente rinnovato il dibattimento (violazione dell'art. 525, comma 2, cod. proc. pen.). Per tale nullità, è nulla anche la sentenza di appello. Tuttavia l'annullamento è disposto senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione; la Corte ha calcolato la prescrizione in relazione alla data di commissione (20/10/2010), ai massimi edittali e agli atti interruttivi, con conseguente maturazione della prescrizione e, pertanto, estinzione del reato e revoca delle statuizioni civili.
Norme richiamate
art. 525 cod. proc. pen., comma 2
"concorrono, a pena di nullità assoluta, gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento"
La Corte interpreta la norma nel senso che, in caso di mutamento della persona del giudice monocratico, la decisione emessa da giudice diverso è nulla salvo che non si proceda alla rinnovazione del dibattimento (nuova assunzione delle prove o lettura/indicazione degli atti rinnovati) con il consenso inequivoco dell'imputato.
Richiamato come disciplina alternativa alla rinnovazione del dibattimento: è possibile procedere mediante lettura dei verbali o indicazione degli atti da rinnovare, a condizione di consenso dell'imputato.
art. 97 cod. proc. pen., comma 4
Norma richiamata per spiegare la nomina di un difensore d'ufficio in sostituzione del difensore di fiducia assente; la presenza del difensore d'ufficio non vale a sanare la nullità se manca la rinnovazione del dibattimento o il consenso del difensore di fiducia.
Norma sulla prescrizione: la Corte ha applicato i criteri di computo della prescrizione facendo riferimento alla data di commissione del reato e ai termini edittali, nonché agli atti interruttivi rilevanti per stabilire la data di maturazione della prescrizione.
Richiamato insieme all'art. 157 c.p. per il calcolo dei termini di prescrizione in relazione al massimo edittale del reato.
La Corte osserva che, essendo nulla la sentenza di primo grado, non può considerarsi pronunciata una valida sentenza di condanna prima della maturazione della prescrizione, per cui non è applicabile l'art. 578 (che disciplina gli effetti della cassazione sul giudizio di rinvio).
art. 648 c.p. (richiamato nel provvedimento di appello)
Articolo relativo al reato di ricettazione: la Corte di appello lo aveva ritenuto sussistente, ma la Cassazione ha annullato la condanna per nullità del processo e per prescrizione risultante dal corretto calcolo dei termini.
art. 474 c.p. (menzione della prescrizione per altra fattispecie)
Menzi ono fatta rispetto alla prescrizione di altro reato considerato nel procedimento; la Corte rileva che anche per tale ipotesi la prescrizione era già intervenuta.
Massime di principio
- Il mutamento della persona del giudice monocratico, se non accompagnato dalla rinnovazione del dibattimento (nuova assunzione delle prove o lettura/indicazione degli atti rinnovati) e senza il consenso inequivoco dell'imputato, determina la nullità della sentenza per violazione dell'art. 525 cod. proc. pen.
- La mera presenza di un difensore d'ufficio al posto del difensore di fiducia non supplisce all'obbligo di rinnovare il dibattimento o di ottenere l'assenso dell'imputato/difensore per la validità della decisione, se il processo è stato condotto da un giudice diverso.
- Se la sentenza di primo grado è nulla, la sentenza di appello fondata su di essa è a sua volta affetta da nullità; tuttavia la Cassazione può annullare senza rinvio quando il reato è estinto per prescrizione.
- Il calcolo della prescrizione deve essere fatto con riferimento alla data di commissione del reato, al massimo edittale e tenendo conto degli atti interruttivi; una prescrizione intervenuta rende inoperante la rinnovazione del processo e l'eventuale condanna.
- Le statuizioni civili fondate su una condanna penale nulla vengono revocate se la condanna penale viene annullata e il reato si è estinto per prescrizione.
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