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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5510/2024 del 08/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte di appello di Milano che li aveva condannati per il reato di invasione arbitraria di immobili. I ricorsi, identici fra loro, si fondano su due motivi principali: (1) presunta erronea applicazione della legge penale e contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie (ossia contestazione della sussistenza degli elementi costitutivi del reato e della rilevanza probatoria degli elementi acquisiti); (2) vizio di motivazione relativo alla concessione della provvisionale immediatamente esecutiva (contestazione circoscritta a un punto della statuizione di primo grado non riproposto in appello).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza. Motivi: (i) esiste una doppia conforme (condanna sia in primo grado sia in appello) con omogenea valutazione probatoria; le censure del primo motivo si risolvono in un impermissibile riesame del merito e della valutazione delle prove, non in una contestazione di illegittimità della sussunzione normativa, per cui risultano inammissibili ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.; (ii) il secondo motivo è inammissibile perché riguarda un punto non dedotto in appello, violando la catena devolutiva e le norme che vietano deduzioni nuove in cassazione (artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, c.p.p.). Conseguenze: condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. Si segnala inoltre che la Corte di appello aveva escluso nei confronti di alcuni imputati l'aggravante inizialmente contestata e aveva rideterminato la pena per costoro.

Norme richiamate

  • art. 23 co. 8 D.L. n. 137/20

    Consente il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto; la Corte segnala che il ricorso è stato trattato con tale modalità

  • art. 633 comma 2 c.p.p.

    Norma richiamata in relazione alla circostanza aggravante inizialmente contestata (la Corte osserva che l'aggravante è stata esclusa per alcuni imputati dal giudice di merito)

  • art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. b)

    Limita la censura in cassazione alla violazione di legge; non consente il mero riesame del materiale probatorio o una diversa valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito

  • art. 606 comma 3 cod. proc. pen.

    Impedisce di dedurre in cassazione questioni non prospettate in appello, salvo eccezioni previste dalla legge

  • art. 609 comma 2 cod. proc. pen.

    Concorre con l'art. 606, comma 3, a delimitare la devoluzione tra gradi di giudizio: la Cassazione non può essere chiamata a esaminare questioni non investite del gravame

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna al pagamento delle spese del procedimento in cassazione e l'applicazione di sanzioni pecuniarie (ammende) quando il ricorso è manifestamente infondato

Massime di principio

  • Se esiste una 'doppia conforme' (medesima valutazione e condanna in primo e secondo grado), la Cassazione esercita un sindacato limitato alla legge e non rivede la valutazione delle prove: censure che mirano a riformulare il giudizio probatorio sono inammissibili.
  • Il ricorso per cassazione deve appellarsi a profili di illegittimità della sussunzione del fatto nella fattispecie astratta (violazione di legge); non è ammesso proporre una diversa lettura del materiale probatorio come motivo autonomo di cassazione.
  • Questioni non dedotte in grado di appello non possono essere sollevate in cassazione salvo casi eccezionali espressamente previsti: la catena devolutiva va rispettata e la mancata impugnazione in appello rende inammissibile la relativa censura in Cassazione.
  • Ricorsi dichiarati manifestamente infondati possono comportare condanne alle spese e ammende a carico del ricorrente ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto è necessario valutare la fondatezza giuridica della doglianza prima di proporre ricorso in Cassazione.
  • Contestazioni generiche circa l'esistenza di un titolo legittimante l'occupazione o invocazioni vaghe di stato di necessità, senza elementi specifici idonei a invertire la valutazione del merito, sono destinate a essere respinte in sede di legittimità.

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