Cassazione Penale, Sentenza n. 5510/2024 del 08/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte di appello di Milano che li aveva condannati per il reato di invasione arbitraria di immobili. I ricorsi, identici fra loro, si fondano su due motivi principali: (1) presunta erronea applicazione della legge penale e contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie (ossia contestazione della sussistenza degli elementi costitutivi del reato e della rilevanza probatoria degli elementi acquisiti); (2) vizio di motivazione relativo alla concessione della provvisionale immediatamente esecutiva (contestazione circoscritta a un punto della statuizione di primo grado non riproposto in appello).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza. Motivi: (i) esiste una doppia conforme (condanna sia in primo grado sia in appello) con omogenea valutazione probatoria; le censure del primo motivo si risolvono in un impermissibile riesame del merito e della valutazione delle prove, non in una contestazione di illegittimità della sussunzione normativa, per cui risultano inammissibili ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.; (ii) il secondo motivo è inammissibile perché riguarda un punto non dedotto in appello, violando la catena devolutiva e le norme che vietano deduzioni nuove in cassazione (artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, c.p.p.). Conseguenze: condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. Si segnala inoltre che la Corte di appello aveva escluso nei confronti di alcuni imputati l'aggravante inizialmente contestata e aveva rideterminato la pena per costoro.
Norme richiamate
art. 23 co. 8 D.L. n. 137/20
Consente il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto; la Corte segnala che il ricorso è stato trattato con tale modalità
art. 633 comma 2 c.p.p.
Norma richiamata in relazione alla circostanza aggravante inizialmente contestata (la Corte osserva che l'aggravante è stata esclusa per alcuni imputati dal giudice di merito)
art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. b)
Limita la censura in cassazione alla violazione di legge; non consente il mero riesame del materiale probatorio o una diversa valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito
art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
Impedisce di dedurre in cassazione questioni non prospettate in appello, salvo eccezioni previste dalla legge
art. 609 comma 2 cod. proc. pen.
Concorre con l'art. 606, comma 3, a delimitare la devoluzione tra gradi di giudizio: la Cassazione non può essere chiamata a esaminare questioni non investite del gravame
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna al pagamento delle spese del procedimento in cassazione e l'applicazione di sanzioni pecuniarie (ammende) quando il ricorso è manifestamente infondato
Massime di principio
- Se esiste una 'doppia conforme' (medesima valutazione e condanna in primo e secondo grado), la Cassazione esercita un sindacato limitato alla legge e non rivede la valutazione delle prove: censure che mirano a riformulare il giudizio probatorio sono inammissibili.
- Il ricorso per cassazione deve appellarsi a profili di illegittimità della sussunzione del fatto nella fattispecie astratta (violazione di legge); non è ammesso proporre una diversa lettura del materiale probatorio come motivo autonomo di cassazione.
- Questioni non dedotte in grado di appello non possono essere sollevate in cassazione salvo casi eccezionali espressamente previsti: la catena devolutiva va rispettata e la mancata impugnazione in appello rende inammissibile la relativa censura in Cassazione.
- Ricorsi dichiarati manifestamente infondati possono comportare condanne alle spese e ammende a carico del ricorrente ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto è necessario valutare la fondatezza giuridica della doglianza prima di proporre ricorso in Cassazione.
- Contestazioni generiche circa l'esistenza di un titolo legittimante l'occupazione o invocazioni vaghe di stato di necessità, senza elementi specifici idonei a invertire la valutazione del merito, sono destinate a essere respinte in sede di legittimità.
Testo integrale
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