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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5505/2024 del 08/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la conferma della condanna per i delitti ascritti (artt. 110, 633, 639-bis c.p.), deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 1, 135 e 165 c.p., art. 25 Cost. e artt. 53, 102, 103 della L. n. 609/1981. In concreto la censura riguardava la subordinazione della sospensione condizionale della pena pecuniaria allo svolgimento di lavori socialmente utili per una durata che, a loro avviso, eccedeva il limite previsto dall'art. 165 c.p. (secondo i ricorrenti la prestazione non retribuita non dovrebbe avere durata superiore alla pena sospesa), con conseguente lesione del principio di legalità della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Motivi: (1) la questione dedotta in cassazione non era stata oggetto di motivo di appello, con conseguente interruzione della catena devolutiva e divieto di sollevare in cassazione questioni non devolute al giudice d'appello; (2) sul piano sostanziale la Corte ha osservato che, dopo le modifiche normative (legge 145/2004 e coordinamenti), il limite previsto dall'art. 165 c.p. (che impedisce alla prestazione non retribuita di avere durata superiore alla pena sospesa) si applica alle pene detentive sospese e non alle pene pecuniarie. Per le pene pecuniarie la conversione e i relativi parametri sono disciplinati dall'art. 18-bis del R.D. 28/5/1931 n.601 e, ove compatibili, dalle disposizioni dell'art. 54 del d.lgs. 28/8/2000 n.274 (che fissa, tra l'altro, il limite minimo di 10 giorni e massimo di 6 mesi per i lavori di pubblica utilità). Ne discende che l'accoglimento della censura (oltre a essere inammissibile) non avrebbe avuto utilità pratica e avrebbe anzi reso inapplicabile la sospensione condizionale in molti casi di pena pecuniaria di entità contenuta. Infine, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Codice penale

    art. 165 c.p.; artt. 110, 633, 639-bis c.p.; artt. 1 e 135 c.p.

    L'art.165 c.p., dopo la novella, è applicato alle pene detentive sospese (la limitazione di durata della prestazione non retribuita riguarda le pene detentive), mentre i criteri di conversione delle pene pecuniarie non sono regolati da tale disposizione ma da altre norme di coordinamento.

  • Costituzione

    Richiamata dalla difesa nell'ambito del principio di legalità della pena; la Corte però non ha ritenuto risolutiva la questione per i motivi processuali esposti.

  • Legge n. 145/2004

    art. 2, comma 1, lett. a) e art. 5

    Ha introdotto disposizioni di coordinamento che incidono sull'applicabilità dell'art.165 c.p. e richiamano l'applicazione di norme transitorie (art.18-bis R.D. 601/1931) per la conversione delle pene pecuniarie.

  • R.D. 28/5/1931 n. 601

    Norma di coordinamento applicabile alla conversione delle pene pecuniarie; la Corte la individua come parametro rilevante per le pene pecuniarie, in luogo dell'art.165 c.p.

  • D.lgs. 28/8/2000 n. 274

    art. 54, commi 2,3,4,6; art. 44; art. 59

    Per le pene pecuniarie, ove compatibili, si applicano i criteri quantitativi dell'art.54 (in particolare il lavoro di pubblica utilità non può essere inferiore a 10 giorni né superiore a 6 mesi), che limitano la possibilità di conversione in lavori socialmente utili.

  • Codice di procedura penale

    art. 609, comma 2 c.p.p.; art. 173 disp. att. c.p.p.

    La giurisprudenza e l'art.609 c.p.p. limitano le questioni deducibili in cassazione a quelle devolute dal giudice d'appello; l'art.173 disp.att. disciplina i limiti della motivazione in cassazione.

  • Legge n. 609/1981

    Richiamata dalla difesa; la Corte non ritiene che le questioni dedotte alla Cassazione siano state svolte correttamente in appello, con la conseguente inammissibilità del motivo.

Massime di principio

  • In Cassazione non possono essere dedotte questioni che non siano state previamente devolute al giudice d'appello: è quindi essenziale articolare e preservare i profili di censura già in appello per poterli sollevare poi in cassazione.
  • La norma dell'art.165 c.p. (limitazione della durata della prestazione non retribuita rispetto alla pena sospesa) si applica alle pene detentive sospese; per le pene pecuniarie la conversione segue criteri di coordinamento (art.18-bis R.D. 601/1931 e art.54 d.lgs. 274/2000).
  • Per le pene pecuniarie convertite in lavori di pubblica utilità valgono i parametri quantitativi stabiliti dal d.lgs. 274/2000 (ad es. minimo 10 giorni, massimo 6 mesi); ciò può rendere la sospensione condizionale non praticabile per sanzioni pecuniarie di entità molto bassa.
  • Se si ritiene che la decisione del giudice di merito abbia illegittimamente imposto obblighi o modalità di sospensione, la questione va sollevata e motivata già in appello; in mancanza la Cassazione potrà dichiarare il ricorso inammissibile per mancata devoluzione.
  • Prassi consigliata: nell'impugnazione in appello specificare distintamente (a) la richiesta di sospensione condizionale senza obblighi alternativi e (b) eventuali censure sulla conversione della pena pecuniaria, per preservare il diritto di sindacato in Cassazione.

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