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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5508/2024 del 08/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso articolava due motivi principali: 1) Violazione di legge e carenza motivazionale (art.606 lett. b ed e c.p.p.) per aver il giudice di merito riconosciuto l'equivalenza delle circostanze attenuanti rispetto alle aggravanti ma, nonostante ciò, computato l'aumento per la recidiva come se fosse stato operato un bilanciamento separato: si denunciava la violazione del principio dell'unitarietà del giudizio di comparazione disciplinato dall'art.69 c.p. e l'erronea applicazione degli artt.62-bis, 69 e 99 c.p.; 2) Contestazione della sussistenza della recidiva (art.99 comma 4 c.p.), per cui si sosteneva che la Corte d'appello non avrebbe valutato concretamente la gravità dei precedenti e la maggiore propensione a delinquere dell'imputato, violando i principi giurisprudenziali consolidati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'operato bilanciamento delle circostanze ritenendo errato il doppio bilanciamento (equivalenza delle attenuanti e poi prevalenza della recidiva) ed ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma, che dovrà effettuare una valutazione unitaria delle circostanze ai sensi dell'art.69 c.p. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: la Cassazione ha ritenuto non censurabile in questa sede la valutazione di merito sulla recidiva, essendo adeguatamente motivata la Corte d'appello in ordine a precedenti gravi e alle modalità del fatto. È stato inoltre richiamato il divieto di reformatio in peius: il nuovo giudizio non potrà applicare una pena complessivamente più grave rispetto a quella già inflitta.

Norme richiamate

  • art. 69 cod. pen.

    Il giudizio di comparazione tra circostanze ha carattere unitario: tutte le circostanze (comuni e ad effetto speciale) devono essere confrontate simultaneamente; non è consentito bilanciare le attenuanti rispetto a una sola aggravante lasciando fuori altre aggravanti concorrenti, salvo espresso divieto di comparazione previsto dalla legge.

  • art. 99 cod. pen.

    La recidiva è valutazione di merito che richiede motivazione sulla gravità dei precedenti e sulla maggiore attitudine a delinquere; in sede di legittimità è verificabile solo se la motivazione del giudice di merito risulti viziata nei criteri logico-giuridici.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Rilevata quale norma collegata alle circostanze attenuanti; la sua applicazione deve essere valutata nel quadro unitario del bilanciamento previsto dall'art.69 c.p., salvo che la norma stessa preveda diversamente.

  • art. 606 lett. b ed e c.p.p.

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge e carenza di motivazione; usate per censurare il modo in cui il giudice di merito ha effettuato il bilanciamento delle circostanze e la motivazione sulla recidiva.

Massime di principio

  • Il giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti (art.69 c.p.) è unitario: il giudice deve confrontare simultaneamente tutte le circostanze rilevate, non effettuare bilanciamenti separati che portino a risultati contraddittori.
  • Se il giudice di merito riconosce l'equivalenza delle attenuanti rispetto alle aggravanti, non può poi computare separatamente un aumento per la recidiva senza tener conto dell'unitarietà del bilanciamento; ciò costituisce motivo di annullamento e rinvio.
  • La valutazione della recidiva e della maggiore pericolosità sociale è tipicamente questione di merito: la Cassazione può sindacarla solo nei limiti della correttezza logico-giuridica e della adeguatezza motivazionale, non sostituendosi al giudice.
  • In caso di annullamento parziale per vizi nel bilanciamento delle circostanze, il rinvio va ad altra sezione della Corte d'appello che dovrà riesaminare unitariamente le circostanze; il nuovo giudizio non può aumentare la pena complessiva per effetto del divieto di reformatio in peius.
  • Le doglianze riguardanti errori di bilanciamento e violazioni dell'art.69 c.p. sono idonee a fondare l'annullamento quando emergano valutazioni incoerenti o doppie operazioni di bilanciamento da parte del giudice di merito.

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