Cassazione Penale, Sentenza n. 24999/2025 del 08/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
AMATO era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 95 DPR 115/2002 per aver autocertificato, in data 26 luglio 2016 al Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria, un reddito familiare per l'anno 2015 pari a €9.805, mentre gli accertamenti della Guardia di Finanza e i dati dell'Anagrafe Tributaria attestavano un reddito familiare superiore a €21.000. L'imputato contestava la correttezza dei dati acquisiti dalla G.d.F. (possibile omonimia o sovrapposizione di prestazioni INPS), deduceva errore scusabile dovuto a documentazione INPS attestante importi inferiori per la moglie BEVILACQUA Rita e chiedeva l'ammissione di ulteriore prova tramite rinnovazione parziale dell'istruttoria per acquisire i CUD/attestazioni fiscali contestati; inoltre contestava l'esistenza del dolo, sostenendo che l'errore fosse non imputabile alla sua volontà.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso nella sua interezza. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla rinnovazione dell'istruttoria perché i documenti INPS prodotti dall'imputato non esaurivano le possibili voci reddituali (integrazioni, indennità, pensioni della figlia ecc.) che la Corte territoriale aveva correttamente sommato ai redditi del nucleo familiare. Ha inoltre confermato la valutazione di merito che ha dato credito alla verifica incrociata operata dalla Guardia di Finanza e alle dichiarazioni del teste Scalese, ritenendo non provata l'ipotesi di omonimia o sovrapposizione documentale idonea a smentire l'accertamento. Quanto all'elemento soggettivo, la Corte ha ritenuto dimostrata la volontarietà e la consapevolezza dell'omissione, trattandosi di redditi personali/familiari di rilevante entità che il dichiarante doveva conoscere. Il ricorrente è stato quindi confermato colpevole e la pena è stata rideterminata in due anni di reclusione e €600 di multa (con condanna al pagamento delle spese processuali).
Norme richiamate
Integra il reato la falsa indicazione o l'omissione anche parziale nei dati della dichiarazione sostitutiva per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; il reato rileva indipendentemente dall'effettiva sussistenza delle condizioni di reddito, ma richiede accertamento rigoroso del dolo.
Codice di procedura penale, art. 603 comma 2
La rinnovazione del dibattimento è un mezzo eccezionale disponibile solo quando il giudice non possa decidere allo stato degli atti; il rigetto può essere motivato implicitamente purché risulti che esistono elementi sufficienti per la decisione.
Riferiti alla rilevanza dell'elemento soggettivo e alla capacità di intendere e di volere; la Corte ha valutato la volontarietà dell'omissione ai fini del dolo generico richiesto dall'art. 95 DPR 115/2002.
Codice di procedura penale, artt. 125 comma 3, 192, 195, 530, 546 comma 1 lett. e)
artt. 125 c.3, 192, 195, 530, 546 c.1 lett. e) c.p.p.
Norme processuali richiamate nelle censure difensive (ammissione e valutazione delle prove, oneri probatori e motivazione); la Corte ha ritenuto che il merito abbia adeguatamente motivato le scelte probatorie e che le produzioni del ricorrente non bastassero a smentire gli accertamenti.
Richiamato in relazione alla definizione del reddito rilevante ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la Corte ha confermato che vanno considerate tutte le entrate non occasionali, compresi sussidi e trattamenti a sostegno del reddito.
Massime di principio
- Per la domanda di patrocinio a spese dello Stato vanno considerati, ai fini del calcolo del reddito familiare, tutti i proventi con carattere di non occasionalità: stipendi, pensioni, indennità e sussidi a sostegno del reddito anche se erogati a componenti del nucleo familiare.
- La semplice produzione di certificazioni INPS non necessariamente esclude l'ulteriore computo di altre voci reddituali (integrazioni, indennità erogate da enti territoriali, prestazioni non riportate nel documento prodotto): chi contesta dati ufficiali deve fornire documentazione precisa e probante o chiedere tempestivamente integrazione probatoria con motivazione sull'assoluta necessità.
- La rinnovazione del dibattimento è uno strumento eccezionale e richiede che il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti; il rigetto può risultare implicito se la motivazione di merito dimostra che vi erano elementi sufficienti per decidere.
- Il falso nella dichiarazione per il patrocinio a spese dello Stato è punibile anche se l'effettiva soglia reddituale non fosse stata superata, ma l'accertamento del dolo (volontarietà della menzogna/omissione) richiede valutazione rigorosa: il giudice valuta la consistenza e la conoscibilità dei redditi omessi e la condotta del dichiarante.
- Se si ritiene che vi sia stato un errore derivante da omonimia o sovrapposizione di dati amministrativi, occorre dimostrare concretamente tale circostanza con elementi documentali idonei a ricondurre l'errore a cause non imputabili al dichiarante; mere ipotesi non sono sufficienti a escludere il dolo.
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