Sentenza del 07/07/2015 n. 3026 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Preavviso di fermo amministrativo - Cartella di pagamento notificata a mezzo affissione dell'avviso di deposito presso la casa comunale - illegittimità - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato il preavviso di fermo amministrativo sostenendo l'illegittimità delle cartelle di pagamento presupposte, che gli erano state notificate mediante deposito dell'avviso presso la casa comunale e affissione all'albo pretorio. Ha inoltre lamentato che Equitalia avrebbe potuto individuare il suo domicilio con i mezzi a propria disposizione e ha invocato la vessatorietà della misura, anche in considerazione della sua età superiore a 70 anni e delle difficoltà personali dedotte.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. Le cartelle devono considerarsi validamente notificate ai sensi dell'art. 26, comma 3, del d.P.R. 602/1973, in combinato disposto con l'art. 60 del d.P.R. 600/1973 e l'art. 140 c.p.c. Poiché le cartelle non erano state impugnate nei termini, la pretesa tributaria era divenuta definitiva. Sono state ritenute irrilevanti sia la doglianza relativa alla possibile conoscibilità del domicilio da parte di Equitalia, sia le considerazioni sull'età del contribuente, sulla vessatorietà del fermo e sull'assenza di consenso.
Norme richiamate
Art. 26, comma 3, d.P.R. 602/1973
La notificazione della cartella può essere eseguita mediante deposito dell'atto e delle formalità previste per i casi di irreperibilità, quando il destinatario non è reperibile.
La norma disciplina le modalità di notificazione degli atti tributari, richiamando, nei casi previsti, le formalità proprie della notificazione per irreperibilità.
In caso di irreperibilità o rifiuto di ricevere l'atto, la notificazione può perfezionarsi attraverso il deposito presso la casa comunale, l'affissione dell'avviso e gli ulteriori adempimenti prescritti.
Massime di principio
- Se una cartella di pagamento è notificata secondo le formalità previste per l'irreperibilità e il destinatario non la impugna tempestivamente, la pretesa può diventare definitiva e non essere più contestata validamente in occasione del successivo preavviso di fermo.
- La mera affermazione che l'agente della riscossione avrebbe potuto individuare un diverso domicilio non rende automaticamente invalida la notificazione, se le formalità legali risultano correttamente eseguite.
- Il preavviso di fermo può essere contestato per vizi propri o per vizi della pretesa ancora giuridicamente deducibili, ma non costituisce normalmente il momento per rimettere in discussione cartelle ormai definitive.
- Età avanzata, difficoltà personali o mancato consenso al fermo, se non accompagnati da specifiche violazioni di legge o da cause di impignorabilità o esenzione applicabili, non sono di per sé sufficienti a impedire la misura.
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