Sentenza del 07/07/2015 n. 81 - Comm. Trib. Prov. Sondrio
Imposta ipotecaria - Cancellazione di ipoteca - Imposta proporzionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa cancellazione dell'ipoteca è stata ritenuta soggetta a imposta ipotecaria proporzionale, non potendosi estendere automaticamente alla cancellazione l'agevolazione prevista per l'iscrizione ipotecaria. Il testo non indica gli importi, l'esito dei singoli gradi di giudizio né i nominativi delle parti.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il trattamento fiscale della cancellazione di un'ipoteca e, in particolare, se essa possa beneficiare dell'imposizione agevolata prevista dal Codice delle assicurazioni per l'iscrizione ipotecaria. Il principio affermato è che, in mancanza di una disposizione espressa che estenda il beneficio anche alla cancellazione, l'atto è soggetto all'imposta ipotecaria in misura proporzionale. Le norme agevolative non possono essere applicate analogicamente o estensivamente, ma devono essere interpretate e applicate in modo rigorosamente letterale.
Norme richiamate
Codice delle assicurazioni private
Diversamente da quanto esplicitamente contemplato con riferimento all'iscrizione ipotecaria
L'agevolazione prevista per l'iscrizione ipotecaria non può essere estesa alla cancellazione in assenza di una previsione normativa espressa e analoga.
Principio di interpretazione letterale delle norme tributarie agevolative
Le norme di agevolazione tributaria devono infatti applicarsi alla lettera ed è esclusa qualunque interpretazione analogica o estensiva
Le esenzioni e le agevolazioni fiscali costituiscono deroghe alla disciplina ordinaria e, pertanto, operano soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge.
Cassazione civile, sentenza n. 11451/2015
Conf. Cass. n. 11451/2015
La pronuncia è richiamata come precedente conforme al principio secondo cui le agevolazioni tributarie non sono suscettibili di applicazione analogica o estensiva.
Massime di principio
- In materia tributaria, un'agevolazione prevista per uno specifico atto non si estende automaticamente ad atti diversi, anche se collegati o funzionalmente simili.
- Le norme che prevedono esenzioni o imposte ridotte devono essere interpretate restrittivamente e applicate soltanto quando ricorrono esattamente i presupposti indicati dalla legge.
- L'assenza di una disposizione espressa per la cancellazione dell'ipoteca comporta l'applicazione della disciplina ordinaria, ossia dell'imposta ipotecaria proporzionale.
- Per sostenere l'applicazione di un'agevolazione a un atto non espressamente menzionato occorre individuare una norma specifica che preveda tale estensione; non è sufficiente la somiglianza con un atto agevolato.
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