Sentenza del 07/07/2015 n. 83 - Comm. Trib. Prov. Sondrio
PROCESSO TRIBUTARIO - Impugnazione del silenzio rifiuto - Pagamento della somma chiesta a rimborso - Estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa cessazione della materia del contendere può essere dichiarata soltanto quando l'Ufficio abbia effettivamente pagato la somma chiesta a rimborso. La mera accettazione dell'istanza, senza l'effettiva restituzione delle somme, non è sufficiente a estinguere il giudizio.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il silenzio-rifiuto dell'Ufficio rispetto a un'istanza di rimborso tributario, chiedendo il riconoscimento e la restituzione della somma richiesta. La questione riguardava se la mera accettazione dell'istanza da parte dell'Ufficio fosse sufficiente a determinare la cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46
L'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere si verifica nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere.
Nel giudizio tributario, la cessazione della materia del contendere richiede che la controversia sia concretamente venuta meno. In caso di impugnazione del silenzio-rifiuto su un'istanza di rimborso, ciò avviene con l'effettivo pagamento della somma dovuta, non con la sola accettazione dell'istanza.
Massime di principio
- Quando si impugna il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione su una richiesta di rimborso, il giudizio non si estingue per il solo riconoscimento della pretesa da parte dell'Ufficio.
- La cessazione della materia del contendere presuppone l'adempimento concreto dell'obbligazione, ossia l'effettivo pagamento delle somme richieste.
- Se l'Amministrazione accetta l'istanza ma non paga, il contribuente conserva un interesse alla prosecuzione del giudizio per ottenere il rimborso.
- In situazioni analoghe, occorre verificare non solo l'esistenza di un provvedimento favorevole, ma anche la concreta soddisfazione della pretesa dedotta in giudizio.
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