Sentenza del 07/07/2015 n. 131 - Corte Costituzionale
BILANCIO E CONTABILITA' PUBBLICA - Maggiori entrate - Esclusione dal rimborso dell'IVA assolta sulla cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate da terzi nei confronti di agenzie di viaggio stabilite fuori dell'Unione europea - Acquisizione al bilancio statale delle entrate tributarie riscosse nel territorio della Regione siciliana - Carenza delle condizioni, previste dallo statuto speciale, che consentono di derogare al principio di attribuzione alla Regione siciliana di tutte le imposte statali riscosse nell'isola - Novita' dell'entrata tributaria da riservare allo Stato - Non sussistente - Violazione della speciale autonomia finanziaria garantita alla Regione - Illegittimita' costituzionale -Sussistente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Regione ha impugnato gli artt. 5, comma 2, 61, comma 1, alinea e lettera a), e 85, comma 1, del d.l. n. 69/2013, sostenendo che riservassero allo Stato anche maggiori entrate tributarie riscosse in Sicilia, in violazione degli artt. 36 e 37 dello Statuto siciliano e dell’art. 2 del d.P.R. n. 1074/1965. La riserva statale è ammessa solo per entrate tributarie nuove, destinate con legge a specifiche finalità statali. Le entrate contestate derivavano dall’estensione dell’addizionale IRES (cosiddetta Robin Hood Tax), dal mancato rimborso dell’IVA alle agenzie di viaggio extra-UE e dall’aumento del contributo unificato per le impugnazioni.
La decisione
La Corte costituzionale ha respinto le eccezioni preliminari di inammissibilità. Ha dichiarato illegittimo l’art. 61, comma 1, alinea e lettera a), del d.l. n. 69/2013 nella parte in cui riservava allo Stato anche le entrate IVA riscosse in Sicilia derivanti dall’art. 55, comma 1: l’interpretazione autentica non aveva creato un provento nuovo, poiché il divieto di detrazione e rimborso era già plausibile, probabile e praticato. Ha invece dichiarato non fondate le censure relative all’addizionale IRES e al contributo unificato: nel primo caso sussistevano un incremento di gettito e una specifica destinazione; nel secondo restavano validi i presupposti già riconosciuti e la legge poteva protrarre nel tempo la destinazione statale. Nessuna statuizione sulle spese è riportata nel testo.
Norme richiamate
Artt. 36 e 37 dello Statuto della Regione siciliana
secondo cui spettano alla Regione siciliana tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell’ambito del suo territorio (ad eccezione di alcuni specifici tributi, tra i quali non rientrano quelli in discussione).
La regola è l’attribuzione alla Sicilia delle entrate tributarie erariali riscosse nel territorio regionale. La legge statale può derogarvi soltanto rispettando le condizioni previste dalle norme di attuazione dello Statuto.
Art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074
Tuttavia è possibile per la legge statale prevedere diversamente, attribuendo allo Stato il gettito derivante da uno o più tributi, purché siano rispettate tutte le seguenti tre tassative condizioni: a) la natura tributaria dell’entrata; b) la novità di tale entrata; c) la sua destinazione "con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime".
La riserva allo Stato è legittima solo se ricorrono congiuntamente natura tributaria, novità dell’entrata e specifica destinazione legislativa a finalità statali. La novità riguarda il provento: una norma interpretativa che chiarisce un divieto già plausibile e concretamente applicato non genera, di per sé, un’entrata nuova.
Art. 55, comma 1, del d.l. 21 giugno 2013, n. 69
L’inammissibilità della detrazione (comprensiva della relativa imposta) è, quindi, prevista dal citato art. 74-ter in termini generali, come tali idonei a includere nel divieto anche l’imposta assolta sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi, di cui al comma 2 dello stesso articolo, effettuate da terzi nei confronti delle agenzie di viaggio stabilite fuori dell’Unione europea a diretto vantaggio dei viaggiatori, vale a dire l’imposta per la quale l’art. 55, comma 1, del decreto impugnato ha precisato, appunto con norma di interpretazione autentica, che non era consentito il rimborso.
La disposizione ha reso obbligatoria un’interpretazione già ricavabile dalla disciplina IVA e concretamente praticata; non ha quindi introdotto una nuova entrata che potesse essere riservata allo Stato a danno della Sicilia.
Art. 5, comma 1, del d.l. 21 giugno 2013, n. 69
Invero, questa Corte ha già avuto modo di precisare [...] che la novità dell’entrata non equivale alla novità del tributo, ma sussiste ogni qual volta si verifichi un incremento di gettito dovuto ad una modifica normativa della struttura dell’imposta - e, quindi, del conseguente atto impositivo - che ben può riguardare, come nella specie, i volumi di ricavi o l’ammontare del reddito che determinano l’applicazione dell’aliquota maggiorata.
L’ampliamento della platea dei soggetti assoggettati all’addizionale IRES produce un incremento di gettito qualificabile come nuova entrata, anche se il tributo esisteva già; la Corte ha quindi ritenuto legittima la riserva statale in questo caso.
Art. 85, comma 1, del d.l. 21 giugno 2013, n. 69
Del resto, né lo statuto della Regione siciliana, né le relative disposizioni di attuazione richiedono in alcun modo - come accade, invece, in altri Statuti regionali - che la destinazione allo Stato della maggiore entrata debba essere temporalmente limitata; tanto meno esse vietano al legislatore statale di protrarre nel tempo la destinazione di nuove entrate al soddisfacimento di esigenze, che da contingenti possono divenire continuative, sempre che ciò avvenga nel rispetto, come avvenuto nella specie, di tutte le condizioni previste dal richiamato art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965 e, in particolare, della specificità della finalizzazione.
La riserva statale delle maggiori entrate da contributo unificato può essere prorogata nel tempo, purché l’entrata sia nuova e la destinazione a finalità statali resti specifica. Lo Statuto siciliano non impone un limite temporale.
Massime di principio
- Per le entrate tributarie statali riscosse in Sicilia, la regola è la spettanza alla Regione; la riserva allo Stato è un’eccezione e richiede cumulativamente natura tributaria, novità del provento e destinazione legislativa specifica a finalità statali.
- Un’entrata può essere nuova anche se il tributo preesiste, quando una modifica normativa produce un effettivo incremento di gettito; l’aumento della platea dei contribuenti può soddisfare questo requisito.
- Una norma di interpretazione autentica non crea automaticamente un’entrata nuova: occorre verificare se l’interpretazione resa vincolante fosse già plausibile, probabile e concretamente applicata prima della legge.
- La destinazione allo Stato di un gettito già qualificabile come nuovo può essere protratta nel tempo, se la normativa statutaria non impone un termine e permane una finalizzazione specifica.
- In un giudizio costituzionale in via principale, una censura basata su un’interpretazione possibile della disposizione può essere ammissibile se è plausibile, non astratta e sufficientemente chiara; non è richiesta la quantificazione del minor gettito quando si contesta l’esclusione regionale da un maggior gettito.
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