Sentenza del 07/07/2015 n. 130 - Corte Costituzionale
Legge di stabilità - Norme della Regione Basilicata - Spese di investimento non ricomprese fra le deroghe consentite (ratione temporis) dalla disciplina statale del patto di stabilità interno - Valutazione della questione di legittimità costituzionale in base ai parametri vigenti al momento dell'emanazione della normativa censurata - Fondatezza - Sopravvenute modifiche al regime delle spese - Irrilevanti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legge regionale Basilicata 11 luglio 2014, n. 17, che autorizzava pagamenti aggiuntivi per spese di investimento in conto capitale, finanziati con risorse autonome non tributarie né sanzionatorie, comprese le royalties petrolifere. Secondo il Governo, la Regione aveva così introdotto una deroga al patto di stabilità interno non prevista dalla normativa statale, invadendo la competenza statale sul coordinamento della finanza pubblica (art. 117, terzo comma, Cost.) e incidendo anche sull’assetto delle entrate statali (art. 119 Cost.). La Regione ha sostenuto che la disciplina attuasse i principi statali e ha chiesto, tra l’altro, che fossero sollevate questioni sulla normativa statale e disposto un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.
La decisione
La Corte costituzionale ha accolto la questione principale e dichiarato costituzionalmente illegittima l’intera legge regionale n. 17 del 2014, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost. Al momento della sua emanazione, nel luglio 2014, l’art. 32, comma 4, della legge n. 183 del 2011 non includeva le spese di investimento finanziate con royalties petrolifere tra quelle escluse dal patto di stabilità: soltanto modifiche statali successive avevano introdotto, entro determinati limiti, tale esclusione. Le modifiche sopravvenute non incidono sulla valutazione della legge regionale, che va effettuata secondo i parametri vigenti quando fu emanata. La Corte ha giudicato manifestamente infondata la censura regionale contro la disciplina statale e non ha accolto né la richiesta di autorimessione della relativa questione di costituzionalità né quella di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE. Le ulteriori censure del Governo sono rimaste assorbite. La decisione è stata pronunciata il 26 maggio 2015 e depositata il 7 luglio 2015; non sono indicate statuizioni sulle spese.
Norme richiamate
Costituzione, art. 117, terzo comma
Le norme statali che disciplinano il patto, infatti, si riconnettono essenzialmente a tali vincoli e, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, "sono espressione della competenza legislativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica".
La disciplina statale del patto di stabilità interno costituisce espressione della competenza statale sul coordinamento della finanza pubblica. La Regione non può introdurre autonomamente deroghe che modifichino le spese computabili nel saldo.
Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 32, comma 4
L'art. 32, comma 4, della legge n. 183 del 2011, nel testo in vigore nel momento in cui è stata emanata la legge regionale impugnata, non consentiva alle Regioni di sottrarre, dall'ammontare delle spese che devono essere contenute entro un certo limite massimo stabilito dalla legge, quelle di investimento finanziate con il gettito derivante dai proventi delle royalties petrolifere.
La disposizione statale individuava le spese escluse dal computo ai fini del patto di stabilità; nella versione applicabile nel luglio 2014 non autorizzava l’esclusione delle spese di investimento finanziate con royalties petrolifere. La successiva introduzione di una deroga statale non rende legittima retroattivamente la deroga regionale.
Costituzione, art. 119
La Corte ha richiamato questo parametro tra quelli invocati dal Governo, ma ha deciso la questione sulla base della violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost.; le ulteriori censure sono rimaste assorbite.
Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 465
La Corte la menziona quale fonte di successive modifiche al regime delle spese finanziate con royalties, ma precisa che tali modifiche non rilevano per giudicare la legge regionale secondo i parametri vigenti al momento della sua emanazione.
La disposizione ha successivamente inserito, entro limiti e condizioni, alcune spese regionali finanziate con royalties tra quelle escluse dal patto di stabilità. La modifica è sopravvenuta rispetto alla legge regionale impugnata e non ne determina la legittimità.
Massime di principio
- Per valutare la legittimità costituzionale di una legge regionale si applicano, in linea di principio, i parametri normativi vigenti al momento della sua emanazione; una modifica successiva non sana retroattivamente la disciplina censurata.
- Quando la normativa statale sul patto di stabilità individua le spese escluse dal saldo, la Regione non può aggiungere autonomamente nuove categorie di spesa, anche se finanziate da entrate regionali proprie o destinate a investimenti.
- Una deroga al vincolo di finanza pubblica è ammissibile per la Regione solo se prevista dalla disciplina statale applicabile nel periodo considerato e nei limiti da essa stabiliti.
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