Cassazione Penale, Sentenza n. 36790/2023 del 05/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per furto in abitazione, articolando quattro motivi: 1) errata applicazione dell'art. 624-bis c.p. e vizi di motivazione perché l'ingresso sarebbe avvenuto per ragioni lavorative e la sottrazione sarebbe stata occasionale (si sostiene quindi l'assenza del nesso finalistico richiesto per il furto in abitazione e la possibile configurabilità di appropriazione indebita); 2) violazione di legge e vizi di motivazione nella valutazione delle prove (si censura la valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, il riacquisto di oggetti rubati da parte della stessa e la presenza di terze persone/operai in casa al momento del fatto); 3) inosservanza della legge nella quantificazione della pena e diniego delle attenuanti/applicazione di benefici, incluso il mancato riconoscimento della tenuità del danno; 4) erronea qualificazione del fatto come furto in abitazione invece che appropriazione indebita.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile in tutti i suoi motivi. Ha ritenuto che: il primo motivo non era devoluto in appello e le deduzioni erano generiche; il secondo motivo era reiterativo e mirava a rinnovare la valutazione di merito che compete alla Corte d'appello, la quale aveva motivato coerentemente la valutazione della prova (compresa la restituzione di tre gioielli da parte dell'imputato); il terzo motivo era infondato perché la Corte d'appello aveva motivato congruamente la pena richiamando la gravità del fatto e i precedenti; il quarto motivo era anch'esso reiterativo e già disatteso in appello. Per tale motivo il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma di Euro 3.000,00. Non è stata disposta la liquidazione dell'onorario al difensore a carico della Corte di cassazione, essendo previsto che tale liquidazione avverrà dalla Corte d'appello di Lecce ai sensi dell'art. 83 d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
La Procura generale ha richiesto la riqualificazione del fatto a norma dell'art. 624 c.p. (furto in abitazione) e la Corte ha ritenuto che la qualificazione data dai giudici di merito fosse sostenuta dalla motivazione e dalla prova; in cassazione non si è accolta la tesi contraria del ricorrente.
Richiamato dal ricorrente per sostenere un'errata applicazione della fattispecie. La Corte osserva che la questione non era stata devoluta in appello e che il ricorso non ha specificato adeguatamente gli atti processuali dedotti, con conseguente inammissibilità della censura.
art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito)
Norma procedurale che consente la requisitoria scritta in Cassazione in alternativa alla discussione orale; la requisitoria scritta del P.G. è stata considerata e recepita nel procedimento.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiama il limite entro cui sono deducibili i motivi di ricorso rispetto a quanto già dedotto in appello: la Corte ha ritenuto che alcune censure (in particolare la ricostruzione alternativa del fatto) non erano state adeguatamente devolute dall'appello e pertanto non potevano essere esaminate in cassazione.
art. 83 d.P.R. n. 115 del 2002
Norma che regola la liquidazione degli onorari per il patrocinio a spese dello Stato: la Corte di cassazione ha rinviato alla Corte d'appello di Lecce la procedura di liquidazione prevista da questa norma.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non è competente a riformulare la valutazione di merito delle prove già compiuta dalla Corte d'appello: le critiche sulla valutazione probatoria devono essere specifiche e dimostrare vizi logico-giuridici, altrimenti sono inammissibili come semplice riesame del merito.
- Nuove qualificazioni giuridiche del fatto (es. trasformare il furto in appropriazione indebita) non possono essere prospettate in cassazione se non sono state adeguatamente dedotte e sviluppate nel giudizio di appello; l'onere di devoluzione degli specifici atti è essenziale.
- Le censure generiche e prive di puntuale indicazione degli atti processuali rilevanti sono inammissibili: il ricorrente deve individuare con precisione gli elementi di prova che sostengono la sua tesi e gli eventuali vizi di motivazione.
- Quanto alla quantificazione della pena, la Corte di merito deve motivare in concreto l'entità della sanzione richiamando gravità del fatto e precedenti; la Cassazione controlla la correttezza giuridica della motivazione, non la congruità meramente valutativa, salvo eccesso o vizio logico.
- In caso di inammissibilità del ricorso per colpa o per carenze sostanziali, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma alla Cassa delle ammende; la liquidazione delle spese per il difensore in caso di patrocinio a spese dello Stato segue le norme speciali di liquidazione.
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