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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03841/2024 del 12/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

La controversia nasceva dalla domanda di alcuni proprietari di un'abitazione in Treviglio di accertare l'usucapione di una servitù di passaggio pedonale a favore del loro immobile e gravante su una particella confinante, sostenendo di avere esercitato il passaggio in modo pacifico, pubblico e continuato per oltre vent'anni, tramite un portoncino in ferro e altri elementi materiali che avrebbero reso apparente la servitù. Il Tribunale respingeva la domanda per difetto di prova; la Corte d'appello confermava il rigetto, ritenendo non provato il possesso ultraventennale e insussistente il requisito dell'apparenza. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe trattato in modo acritico il contrasto tra le testimonianze senza considerare la peculiarità della servitù discontinua e la prevalenza delle deposizioni positive; 2) omesso esame di fatti decisivi, indicati nell'asserito uso del passaggio in un arco temporale più ampio e nella data di costruzione del muro che avrebbe ostacolato il transito; 3) violazione degli artt. 99, 112 e 115 c.p.c. e degli artt. 1146 e 1158 c.c., assumendo che la Corte d'appello avrebbe dovuto valorizzare la deposizione di un teste circa l'uso del passaggio da parte di un dante causa e applicare l'accessione nel possesso, oltre a ritenere provato l'usucapione del diritto reale di servitù.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per novità delle censure rispetto all'atto di appello e comunque infondato perché la sentenza impugnata conteneva una motivazione sufficiente: aveva esaminato le deposizioni testimoniali, spiegato il contrasto tra prove favorevoli e sfavorevoli, escluso che la mappa catastale e il verbale di conciliazione potessero dimostrare la servitù, e affermato che il portoncino non costituiva opera visibile e permanente idonea a rendere apparente il peso sul fondo servente. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per doppia conforme e, comunque, perché i fatti invocati non erano decisivi o non erano stati realmente omessi; inoltre il periodo indicato dal teste riguardava soggetti diversi e non gli attori, mentre la data del muro non mutava l'esito per difetto di prova del possesso ultraventennale e dell'apparenza. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato e in parte inammissibile: non vi era violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. perché la Corte non poteva spostare d'ufficio il periodo di possesso in assenza di allegazione dell'accessione nel possesso; non vi era violazione dell'art. 115 c.p.c. perché la doglianza mirava solo a sollecitare una nuova valutazione delle prove, non essendo deducibile la violazione della norma quando il giudice attribuisce maggiore forza ad alcune prove rispetto ad altre. La Corte ha inoltre condannato i ricorrenti alle spese, al pagamento di somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    delimitano i motivi di ricorso; nel caso concreto le censure erano in parte inammissibili perché introducevano questioni nuove o miravano a rivalutare il merito.

  • art. 1062 c.c.

    per l'usucapione della servitù è necessario il requisito dell'apparenza, cioè opere visibili e permanenti idonee a rendere non equivoco il peso gravante sul fondo servente.

  • art. 1158 c.c.

    l'usucapione del diritto reale di servitù richiede il possesso continuato per oltre vent'anni, oltre ai requisiti specifici della servitù apparente quando si tratta di servitù apparenti.

  • art. 1146 c.c.

    l'accessione nel possesso non può essere valorizzata d'ufficio dal giudice se non risulta allegata e devoluta nei gradi di merito; la parte non può introdurla per la prima volta in cassazione.

  • art. 99 c.p.c.

    il giudice deve attenersi al principio della domanda e non può ampliare d'ufficio il perimetro fattuale o temporale della pretesa.

  • art. 112 c.p.c.

    il giudice deve pronunciare nei limiti delle domande e delle allegazioni effettivamente proposte dalle parti.

  • art. 115 c.p.c.

    la violazione è deducibile solo se il giudice dichiari espressamente di non applicare la regola di disponibilità della prova o utilizzi prove non introdotte dalle parti; non basta contestare la valutazione comparativa delle prove.

  • art. 348-ter c.p.c.

    in presenza di doppia conforme è inammissibile il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. relativo all'omesso esame di fatti decisivi, salvo specifiche eccezioni non ricorrenti.

  • art. 331 c.p.c.

    la rinnovazione della notificazione nulla dell'impugnazione non era consentita nel caso, essendo maturata la decadenza dall'impugnazione per decorso del termine lungo.

  • art. 327 c.p.c.

    decorso il termine per impugnare, la nullità della notificazione dell'appello non era più sanabile mediante rinnovazione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    la causa era stata definita seguendo il procedimento camerale con proposta di definizione anticipata, poi non condivisa dalle parti ricorrenti.

  • art. 96 c.p.c.

    la conferma della proposta di definizione anticipata ha giustificato la condanna dei ricorrenti al risarcimento del danno per abuso del processo e al pagamento di una somma alla cassa delle ammende.

  • art. 13 D.P.R. n. 115/2002

    sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente.

Massime di principio

  • Per ottenere l'usucapione di una servitù di passaggio occorre provare non solo il possesso pacifico, pubblico e continuato per oltre vent'anni, ma anche, se la servitù è apparente, la presenza di opere visibili e permanenti che rendano inequivoco il peso sul fondo servente.
  • La valutazione dell'attendibilità dei testimoni e la scelta delle prove ritenute decisive sono apprezzamenti di merito insindacabili in cassazione, salvo mancanza assoluta, apparenza o insanabile contraddittorietà della motivazione.
  • Non è deducibile come violazione dell'art. 115 c.p.c. il semplice dissenso sulla ponderazione delle prove: la censura è ammissibile solo se il giudice abbia disapplicato espressamente la regola di giudizio o abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti.
  • In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso ex art. 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile se il fatto asseritamente omesso è stato comunque esaminato, anche solo implicitamente, o se la censura mira in realtà a una nuova valutazione del materiale probatorio.
  • Il giudice non può introdurre d'ufficio un diverso fondamento fattuale della domanda, come l'accessione nel possesso, se tale profilo non è stato allegato e devoluto dalle parti nei gradi di merito.

Come è indicizzato

MateriePossessoServitùImpugnazioniProve
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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