Cassazione Civile, Ordinanza n. 00396/2025 del 08/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando il rigetto già pronunciato nei precedenti gradi di merito. Ha inoltre condannato la società ricorrente a rifondere alle controricorrenti le spese del giudizio di legittimità e ha dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di mutuo fondiario stipulato nel 2006 tra una società mutuataria e un istituto di credito. La società aveva chiesto di accertare l’illegittimo superamento del tasso soglia con riferimento agli interessi del mutuo, di ottenere la ripetizione di quanto indebitamente versato e il risarcimento del danno per una asserita illegittima segnalazione in Centrale Rischi. In appello la domanda era stata respinta. In Cassazione la società ha proposto tre motivi: 1) omesso esame dell’eccezione di carenza di legittimazione attiva della cessionaria del credito, deducendo che non fosse stata provata la cessione; 2) omesso esame e violazione di norme in tema di nullità del contratto per presunta indeterminatezza degli interessi, in relazione al piano di ammortamento c.d. alla francese non esplicitato e alla conseguente capitalizzazione degli interessi; 3) violazione di norme sulla verifica del tasso soglia, sostenendo che dovessero essere computati anche i costi connessi all’estinzione anticipata e lamentando il mancato svolgimento di una consulenza tecnica. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili: il primo perché non specifico e perché la contestazione della cessione era stata sollevata tardivamente, dopo l’intervento della cessionaria; il secondo perché coperto dalla preclusione dell’art. 348-ter c.p.c. e comunque incentrato su una questione giuridica non deducibile come omesso esame di fatto; il terzo perché conforme a giurisprudenza consolidata e perché non censurava una autonoma ratio decidendi, avendo la corte territoriale accertato in fatto che il tasso soglia non era superato anche includendo la commissione di estinzione anticipata.
Norme richiamate
Il vizio riguarda solo l’omesso esame di un fatto storico, preciso e decisivo, non di questioni giuridiche o argomentazioni difensive.
Il ricorso deve rispettare il requisito di specificità, indicando e localizzando gli atti processuali richiamati.
Opera la preclusione al motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. quando la sentenza d’appello conferma la decisione di primo grado nei termini rilevanti.
La mancata tempestiva contestazione della cessione può determinare l’operatività del principio di non contestazione.
Il giudice non deve pronunciarsi su questioni nuove introdotte tardivamente, ad esempio in comparsa conclusionale.
La nullità della pattuizione sugli interessi non si estende automaticamente agli interessi corrispettivi se il vizio riguarda solo gli interessi moratori.
Richiamato in tema di riparto dell’onere della prova, in particolare sulla cessione del credito e sui fatti costitutivi delle domande.
artt. 24 Cost.
Richiamati dal ricorrente a sostegno delle censure processuali e probatorie.
artt. 99, 163, 183, 189, 190, 115, 116 c.p.c.
Richiamati dal ricorrente a sostegno delle doglianze processuali e sulla valutazione delle prove.
artt. 1283, 1284, 1346, 1418, 1419 c.c.
Richiamati dal ricorrente per sostenere la nullità delle clausole sugli interessi e la loro indeterminatezza.
Utilizzato come parametro del motivo di violazione di legge.
Il motivo è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza consolidata della Corte.
L’avviso di cessione esonera dalla notifica al debitore, ma non prova di per sé l’avvenuta cessione del credito.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
Indicato per la trattazione in camera di consiglio.
Indicato per la trattazione in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso, va dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. è configurabile solo quando sia stato trascurato un fatto storico, principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione tra le parti; non è ammissibile usarlo per censurare questioni di diritto, argomentazioni difensive o richieste di diversa valutazione della prova.
- Il ricorso per cassazione deve rispettare un rigoroso onere di specificità: quando si fa leva su atti processuali o documenti, occorre riprodurne i passaggi essenziali e indicarne con precisione la collocazione nel fascicolo.
- La contestazione della cessione del credito deve essere tempestiva; se il debitore ceduto non contesta in modo tempestivo la presenza del preteso cessionario, può operare il principio di non contestazione, con conseguente attenuazione o venir meno della necessità di una prova formale della cessione.
- L’avviso di cessione ex art. 58 TUB non prova da solo l’effettiva cessione del credito, avendo funzione essenzialmente notificatoria; la prova della cessione, quando contestata, richiede elementi idonei a dimostrare l’effettivo trasferimento del credito.
- Nel giudizio di legittimità non è censurabile come violazione di legge una decisione che si limita ad applicare un orientamento consolidato della Corte, salvo che il ricorrente offra argomenti idonei a mutare tale indirizzo.
- La nullità della clausola relativa agli interessi moratori non comporta automaticamente l’estensione agli interessi corrispettivi, se la patologia accertata riguarda solo il primo segmento del regolamento negoziale.
- Ai fini della verifica del superamento del tasso soglia occorre confrontarsi con la concreta motivazione della sentenza impugnata e con le sue autonome rationes decidendi; la censura è inammissibile se non le colpisce tutte.
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