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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24746/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (indagato)

La controversia

Il procedimento riguardava una contestazione per diffamazione a carico di un soggetto che, in un contesto di conflitto politico locale, era stato querelato dal sindaco. Il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto l’archiviazione per particolare tenuità del fatto, ritenendo sussistente il fatto-reato ma non punibile ai sensi dell’art. 131-bis c.p. L’indagato ha impugnato tale ordinanza deducendo di avere un interesse concreto a una pronuncia di proscioglimento nel merito, poiché aveva già proposto opposizione alla richiesta di archiviazione allegando elementi fattuali che avrebbero imposto una valutazione sul difetto di procedibilità o sull’insussistenza del fatto. Ha quindi denunciato violazione di legge e vizio di motivazione per avere il giudice considerato soltanto l’opposizione della persona offesa e omesso ogni valutazione sull’opposizione dell’indagato, volta a ottenere una decisione nel merito e non una mera archiviazione per tenuità.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato l’interesse qualificato dell’indagato a impugnare l’ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto, osservando che tale provvedimento è iscrivibile nel casellario giudiziale e produce effetti incidenti su situazioni soggettive. Ha inoltre rilevato che l’indagato, previa opposizione ex art. 411, comma 1-bis, c.p.p., può ricorrere per cassazione per violazione di legge avverso l’ordinanza di archiviazione. Nel caso concreto, il GIP aveva omesso qualsiasi considerazione dell’opposizione dell’indagato, limitandosi a decidere sull’opposizione della persona offesa. Tale omissione integra violazione della disciplina processuale e carenza assoluta di motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p. in relazione all’art. 125, comma 3, c.p.p. La Corte ha quindi annullato senza rinvio il provvedimento impugnato e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Nocera Inferiore per l’ulteriore corso.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto non esclude che l’ordinanza di archiviazione sia un provvedimento decisorio idoneo a incidere su diritti soggettivi e quindi impugnabile nei limiti indicati dalla giurisprudenza.

  • art. 411, comma 1-bis, c.p.p.

    L’avviso della richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto deve essere notificato anche alla persona sottoposta alle indagini, che può proporre opposizione anche per ragioni sostanziali come insussistenza del fatto o difetto di procedibilità.

  • art. 111, settimo comma, Cost.

    L’ordinanza di archiviazione è ricorribile per cassazione per violazione di legge quando incide definitivamente su situazioni soggettive e non sono previsti altri mezzi di impugnazione.

  • art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.

    La violazione delle norme processuali relative alla motivazione e alla considerazione dell’opposizione dell’indagato è deducibile come motivo di ricorso per cassazione.

  • art. 125, comma 3, c.p.p.

    I provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati; la mancanza assoluta di motivazione integra inosservanza della disciplina processuale e nullità.

  • art. 611 c.p.p.

    Il procedimento di legittimità può essere trattato in camera di consiglio senza partecipazione delle parti secondo il rito previsto.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Consente l’enunciazione sintetica del motivo di impugnazione nei limiti strettamente necessari alla motivazione.

Massime di principio

  • L’indagato ha interesse a impugnare l’ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto quando mira a ottenere un proscioglimento nel merito, poiché tale provvedimento presuppone comunque l’affermazione della sussistenza del fatto.
  • L’archiviazione ex art. 131-bis c.p. ha natura decisoria e può essere iscritta nel casellario giudiziale; per questo, in assenza di altri rimedi, è ricorribile per cassazione nei limiti della violazione di legge.
  • L’opposizione dell’indagato alla richiesta di archiviazione può investire non solo profili processuali, ma anche questioni sostanziali come l’insussistenza del fatto, la sua tipicità o il difetto di procedibilità.
  • Quando l’indagato abbia proposto opposizione ai sensi dell’art. 411, comma 1-bis, c.p.p., il giudice deve esaminarla espressamente; l’omessa considerazione di tale atto determina violazione di legge e vizio motivazionale censurabile in cassazione.
  • La mancata motivazione in ordine a un’opposizione ritualmente proposta integra una violazione dell’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali e conduce all’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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