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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17314/2023 del 16/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La lavoratrice aveva agito in giudizio contro l'università datrice di lavoro chiedendo, oltre alle differenze retributive e ai relativi accessori, anche il risarcimento del danno da omissione contributiva. In primo grado la domanda era stata accolta solo in parte: era stata pronunciata una condanna generica all'adeguamento del trattamento retributivo, mentre era stata respinta, per ritenuta mancanza di prova, la domanda risarcitoria relativa ai contributi non versati e ormai prescritti. La corte d'appello aveva confermato la decisione, affermando da un lato che l'università aveva già eseguito quanto genericamente statuito dal primo giudice e che non spettava al giudice verificare la corretta quantificazione del credito, dall'altro che la domanda di risarcimento del danno da omissione contributiva era inammissibile per difetto di interesse ad agire e comunque sfornita di prova. In cassazione la ricorrente ha censurato tale statuizione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c., degli artt. 2116 e 2697 c.c. e dell'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995, nonché omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la prova dell'omissione contributiva e della prescrizione di parte della contribuzione dovuta era già in atti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso e cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza di merito fosse radicalmente incomprensibile sul punto decisivo della domanda risarcitoria: non era chiaro se la domanda fosse stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse ad agire oppure rigettata nel merito per difetto di prova, né se il problema riguardasse una carenza di allegazione o di prova. La Corte ha inoltre rilevato che l'affermazione di difetto di interesse ad agire contrastava con il consolidato orientamento secondo cui il lavoratore può chiedere, anche prima della maturazione del diritto alla prestazione previdenziale, l'accertamento della potenzialità dannosa dell'omissione contributiva e la condanna generica al risarcimento, da liquidarsi poi separatamente. È stato anche escluso il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    sono stati invocati come parametri del ricorso per cassazione per violazione di legge e nullità della sentenza per difetto di motivazione

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato come norma che si assume violata nella valutazione della prova

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato come norma che si assume violata nella valutazione della prova

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la motivazione deve consentire il controllo logico e giuridico della decisione; il difetto assoluto di motivazione integra nullità

  • art. 2116, comma 2, c.c.

    il danno da omissione contributiva si collega alla perdita totale o parziale della prestazione previdenziale quando l'obbligo contributivo non è più recuperabile

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in relazione al riparto dell'onere probatorio sui fatti costitutivi della domanda

  • art. 3, commi 9 e 10, l. n. 335 del 1995

    richiamato come disciplina della prescrizione dei contributi previdenziali

  • art. 55, comma 2, r.d.l. n. 1827 del 1935

    richiamato come norma sul regime contributivo e sulla rilevanza dell'omissione

  • art. 13 della l. n. 1338 del 1962

    richiamato insieme alle norme sulla tutela del lavoratore per omissione contributiva prescritta

  • art. 111, comma 6, Cost.

    la motivazione deve raggiungere il minimo costituzionale di intelligibilità

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte ha escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato per effetto dell'accoglimento del ricorso

  • artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c.

    richiamati per la trattazione camerale del ricorso

Massime di principio

  • Nel contenzioso relativo all'omissione contributiva, il danno risarcibile si perfeziona e diventa quantificabile solo quando concorrano sia l'inadempimento contributivo sia la perdita, totale o parziale, della prestazione previdenziale o assistenziale per effetto dell'irreversibile prescrizione dei contributi.
  • Il lavoratore può agire anche prima della maturazione del diritto alla prestazione previdenziale con una domanda di mero accertamento della potenzialità dannosa dell'omissione contributiva e con richiesta di condanna generica al risarcimento, da liquidarsi in separato giudizio.
  • Una decisione di merito è nulla per difetto assoluto di motivazione quando, pur formalmente esistente, non consente di comprendere se il rigetto sia stato pronunciato per inammissibilità o per infondatezza, né se il vizio riguardi l'allegazione o la prova dei fatti costitutivi.
  • L'affermazione del difetto di interesse ad agire è erronea se viene negata la proponibilità di un'azione di accertamento della potenzialità dannosa dell'omissione contributiva, poiché tale azione è ammissibile prima della maturazione del diritto alla prestazione previdenziale.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiLavoroPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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