Cassazione Civile, Ordinanza n. 22140/2021 del 03/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero contabile)
La controversia
La controversia origina da una condanna per responsabilità erariale relativa alla stipula di un contratto di collaborazione di staff presso un Comune. La Corte dei conti, in appello, aveva rigettato gli appelli del segretario generale e del sindaco pro tempore, ritenendo che l'assunzione dovesse avvenire nei limiti dell'art. 90 TUEL, con contratto a tempo determinato e trattamento economico parametrato al contratto collettivo del personale degli enti locali, escludendo la possibilità di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con compenso liberamente determinato dalla giunta. Aveva inoltre escluso che il visto del funzionario contabile escludesse la responsabilità, così come la c.d. scriminante politica e la dedotta assenza di colpa grave. Il ricorrente per cassazione deduceva un unico motivo: violazione dei limiti esterni della giurisdizione del giudice contabile per sconfinamento nell'area riservata all'amministrazione, con violazione degli artt. 103, 113, 24 Cost. e dell'art. 1, comma 1, L. 20/1994. Sosteneva che la Corte dei conti avesse indebitamente sindacato una scelta discrezionale/politica, relativa a un decreto sindacale poi tradotto in contratto dagli uffici, e che ciò integrasse difetto di giurisdizione per travalicamento del limite di insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondata la censura, osservando che il giudice contabile non aveva sindacato la scelta amministrativa in sé, ma il modo in cui essa era stata attuata, profilo che resta sottoposto al controllo giurisdizionale della Corte dei conti. Ha quindi affermato che la qualificazione della fattispecie come violazione dell'art. 90 TUEL e non come atto politico insindacabile rientra nel merito della decisione contabile e non integra violazione dei limiti esterni della giurisdizione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Nulla è stato disposto per le spese, stante la natura formale della posizione della Procura controricorrente. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La Corte dei conti ha ritenuto che la collaborazione di staff del sindaco potesse essere instaurata solo nei limiti previsti dalla norma, con contratto a tempo determinato e trattamento economico parametrato al CCNL del personale degli enti locali; la Cassazione non ha messo in discussione tale lettura, ma ha escluso che il relativo sindacato integrasse un vizio di giurisdizione.
"La responsabilita' dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilita' pubblica e' personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o con colpa grave, ferma restando l'insindacabilita' nel merito delle scelte discrezionali"
Il limite di insindacabilità riguarda le scelte discrezionali in quanto tali, non il modo della loro attuazione; il giudice contabile può censurare l'operato amministrativo quando verifichi se esso sia stato svolto nel rispetto dei criteri di economicità ed efficacia.
artt. 103, 113 e 24 Cost.
Sono invocati dal ricorrente a sostegno della dedotta violazione dei limiti esterni della giurisdizione, ma la Corte ritiene che nel caso concreto non vi sia stato sconfinamento del giudice contabile.
art. 1, comma 1-ter, L. 20/1994
Richiamato dal ricorrente in relazione alla c.d. esimente o scriminante politica; la Corte di cassazione non ravvisa che la decisione della Corte dei conti abbia oltrepassato il limite di giurisdizione nel negarne l'applicazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso inammissibile.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
È richiamato per il parametro di quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il sindacato della Corte di cassazione sulle decisioni della Corte dei conti è limitato alla verifica dei soli limiti esterni della giurisdizione; non può estendersi a errori di giudizio o di interpretazione della normativa sostanziale applicata dal giudice contabile.
- Non integra sconfinamento nella sfera riservata all'amministrazione la censura del giudice contabile che riguardi non la scelta discrezionale in sé, ma le modalità concrete della sua attuazione, le quali restano soggette a controllo di legalità e di conformità ai criteri di economicità ed efficacia.
- La qualificazione di un atto come esercizio di potere discrezionale o come atto politico insindacabile è questione che attiene al merito della giurisdizione contabile; se il giudice contabile la risolve nell'ambito del proprio potere di cognizione, non si configura difetto di giurisdizione.
- La deduzione della c.d. esimente politica o di altre cause escludenti la responsabilità erariale non trasforma automaticamente la controversia in questione di giurisdizione: occorre che il giudice abbia effettivamente oltrepassato i limiti esterni della sua funzione.
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