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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01277/2026 del 20/01/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (INPS)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un lavoratore volta a ottenere dall'INPS, in qualità di gestore del Fondo di garanzia, il pagamento del trattamento di fine rapporto maturato durante il rapporto di lavoro originariamente intrattenuto con una società poi dichiarata fallita. La corte territoriale aveva negato il diritto perché, al momento dell'esigibilità del TFR, il rapporto di lavoro era proseguito senza soluzione di continuità con la società cessionaria del ramo d'azienda, sicché mancava l'insolvenza del datore di lavoro tenuto al pagamento al momento rilevante. Con il ricorso per cassazione il lavoratore deduceva la violazione dell'art. 47, commi 4-bis e 5, della L. n. 428/1990, in relazione agli artt. 3, 4 e 5 della Direttiva 2001/23/CE, sostenendo che la disciplina sul trasferimento d'azienda e l'accordo sindacale derogatorio dovessero essere interpretati in modo da consentire l'intervento del Fondo anche nella situazione descritta; in via subordinata chiedeva rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE sull'interpretazione della direttiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo perché il TFR diviene esigibile solo alla cessazione del rapporto di lavoro e, nel caso concreto, il rapporto era proseguito con la cessionaria senza soluzione di continuità; di conseguenza non ricorreva il presupposto dell'insolvenza del datore di lavoro esistente al momento dell'esigibilità del credito, necessario per l'intervento del Fondo di garanzia. La Corte ha anche escluso la rilevanza del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, ritenendo la questione non decisiva ai fini della controversia, poiché la disciplina applicabile al Fondo è quella della Direttiva 80/987/CEE e non quella sulla tutela nei trasferimenti d'impresa. Inoltre ha affermato che l'accordo sindacale ex art. 47, comma 5, L. 428/1990 non è opponibile all'INPS, poiché incide solo sui rapporti civilistici tra cedente, cessionario e lavoratore, non sul distinto rapporto previdenziale con l'ente. Ha infine escluso l'applicazione retroattiva del comma 5-bis dell'art. 47, introdotto successivamente dal Codice della crisi. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è stato utilizzato come norma processuale di denuncia della violazione di legge dedotta in cassazione.

  • art. 47, commi 4-bis e 5, L. 29 dicembre 1990, n. 428

    disciplina il trasferimento d'azienda e gli accordi sindacali derogatori; la Corte esclude che l'accordo concluso ai sensi di tale norma sia opponibile all'INPS nel rapporto previdenziale di garanzia.

  • art. 2112 c.c.

    regola la prosecuzione del rapporto di lavoro in caso di trasferimento d'azienda; nel caso concreto il rapporto è proseguito con il cessionario senza soluzione di continuità.

  • art. 3 Direttiva 2001/23/CE

    invocato dal ricorrente, ma ritenuto non decisivo ai fini della garanzia del Fondo.

  • art. 4 Direttiva 2001/23/CE

    invocato dal ricorrente, ma ritenuto non decisivo ai fini della garanzia del Fondo.

  • art. 5 Direttiva 2001/23/CE

    richiamato per evidenziare che le deroghe al trasferimento degli obblighi del cedente dipendono dall'assoggettamento a procedura concorsuale e da una protezione equivalente a quella della direttiva sull'insolvenza.

  • art. 267 TFUE

    richiesto dal ricorrente come base per il rinvio pregiudiziale, ma la Corte lo ha escluso per irrilevanza della questione.

  • Direttiva 80/987/CEE

    individuata come fonte della tutela del Fondo di garanzia, alternativa rispetto alla direttiva sul trasferimento d'impresa, e riferita alla copertura dei crediti insoddisfatti in caso di insolvenza del datore di lavoro.

  • art. 2, comma 8, L. 29 maggio 1982, n. 297

    richiamato per affermare che le disponibilità del Fondo non possono essere impiegate fuori dalla sua finalità istituzionale.

  • art. 1372 c.c.

    richiamato per il principio di relatività degli effetti del contratto, a fondamento della non opponibilità all'INPS dell'accordo sindacale.

  • art. 2, comma 1, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80

    richiamato nel testo del comma 5-bis dell'art. 47 L. 428/1990, in tema di crediti di lavoro diversi dal TFR.

  • art. 368 D.Lgs. n. 14/2019

    ha introdotto il comma 5-bis dell'art. 47 L. 428/1990, qualificato dalla Corte come disciplina innovativa e non retroattiva.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il presupposto processuale del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il Fondo di garanzia INPS interviene solo quando il credito per TFR sia divenuto esigibile e l'insolvenza riguardi il datore di lavoro obbligato al momento dell'esigibilità; se il rapporto di lavoro prosegue con il cessionario senza soluzione di continuità, manca il presupposto dell'intervento.
  • La tutela del Fondo di garanzia ha natura previdenziale autonoma rispetto al rapporto di lavoro e non coincide con l'accertamento del credito effettuato in sede concorsuale nei confronti del cedente.
  • Gli accordi sindacali stipulati nell'ambito dell'art. 47 L. 428/1990 incidono sui rapporti tra cedente, cessionario e lavoratore, ma non sono opponibili all'INPS quale soggetto tenuto alla prestazione previdenziale, salvo espressa previsione di legge.
  • Nel sistema di tutela dei lavoratori, la disciplina del Fondo di garanzia per i crediti da insolvenza è distinta e alternativa rispetto a quella del trasferimento d'impresa prevista dalla direttiva 2001/23/CE; una interpretazione di quest'ultima non può estendere i presupposti dell'intervento del Fondo oltre la sua funzione istituzionale.
  • Una norma sopravvenuta che ampli la garanzia del Fondo in ipotesi di trasferimento d'azienda non si applica retroattivamente a vicende esaurite prima della sua entrata in vigore, se la legge non lo prevede espressamente.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiLavoroPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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